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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 42997/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 e delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto la ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina, invocata, non si è minimamente confrontata con la motivazione della Corte di appello sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n Così deciso il 18 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 e delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto la ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina, invocata, non si è minimamente confrontata con la motivazione della Corte di appello sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n Così deciso il 18 settembre 2023.