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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 43661/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. a Mugnano di Napoli il 26/11/1968, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6164/2018 del 17/12/2020 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, sentenza n. 19496/2018 del 21/02/2018 della sesta sezione penale, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 31/01/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], assolveva gli stessi dal reato loro ascritto al capo Q della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 319, 319-ter e 321 cod. pen.) limitatamente all'episodio della nomina di difensore di fiducia da parte del Cante per insussistenza del fatto e rideterminava la pena nei confronti del Cante nella misura di anni quattro e mesi due di reclusione e nei confronti dello Zoff nella misura di anni quattro di reclusione, con conferma nel resto.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente, nel formale motivo unico, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63, 546 e 125 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione.

La motivazione della sentenza del giudice di rinvio ha messo in discussione e poi escluso l'accordo corruttivo tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cante: di conseguenza, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere la responsabilità per l'intero capo d'imputazione o, in caso contrario, argomentare sul distinguo all'interno della decisione.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente, nel formale motivo unico, inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 5.

I ricorsi sono inammissibili.

5.1. Il ricorso nell'interesse di Cante è generico ed aspecifico.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

5.2. Manifesta infondatezza involge il ricorso nell'interesse di Zoff.

Invero, nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, A 2 la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698).

6. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 26/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. a Mugnano di Napoli il 26/11/1968, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6164/2018 del 17/12/2020 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, sentenza n. 19496/2018 del 21/02/2018 della sesta sezione penale, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 31/01/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], assolveva gli stessi dal reato loro ascritto al capo Q della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 319, 319-ter e 321 cod. pen.) limitatamente all'episodio della nomina di difensore di fiducia da parte del Cante per insussistenza del fatto e rideterminava la pena nei confronti del Cante nella misura di anni quattro e mesi due di reclusione e nei confronti dello Zoff nella misura di anni quattro di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente, nel formale motivo unico, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63, 546 e 125 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione. La motivazione della sentenza del giudice di rinvio ha messo in discussione e poi escluso l'accordo corruttivo tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cante: di conseguenza, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere la responsabilità per l'intero capo d'imputazione o, in caso contrario, argomentare sul distinguo all'interno della decisione. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente, nel formale motivo unico, inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 5. I ricorsi sono inammissibili. 5.1. Il ricorso nell'interesse di Cante è generico ed aspecifico. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 5.2. Manifesta infondatezza involge il ricorso nell'interesse di Zoff. Invero, nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, A 2 la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698). 6. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 26/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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