CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione, come da delega depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di CATANZARO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui, il 12 marzo 2018, il Tribunale della stessa città ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di illecita detenzione di un fucile cal. 12 e della contravvenzione connessa alla disponibilità, parimenti illegale, di quindici cartucce del medesimo calibro e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il concorso formale tra i reati, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di quattro mesi e dieci giorni di reclusione e 90 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata è scaturito dalla perquisizione effettuata dai Carabinieri della Stazione di Guardavalle, il 21 ottobre 2016, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], al cui interno sono stati rinvenuti un fucile da caccia cal. 12 e quindici cartucce del medesimo calibro, già appartenuti a Perronace, da tempo defunto, e pervenuti nella disponibilità del figlio Nicola, odierno imputato, titolare di nulla osta all'acquisto ed alla detenzione dell'arma, in relazione alla quale egli non ha mai provveduto, tuttavia, alla prescritta denunzia ex art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Tribunale e Corte di appello hanno, pertanto, ritenuto, al cospetto degli elementi costitutivi, sul piano sia materiale che psicologico, dei reati in contestazione, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'illegale detenzione di arma e munizioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla madre, [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, al riguardo, che dette dichiarazioni sono state sollecitate dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, rese in modo non spontaneo, giacché la donna — in quel frangente raggiunta da indizi di reità — ha rappresentato ai militi che il figlio, in quel momento assente, era il possessore dell'arma e l'odierno imputato, immediatamente presentatosi dietro informale convocazione, ha, in buona sostanza, risposto, pur senza il presidio delle garanzie di legge, alle domande degli operanti, così rendendo dichiarazioni autoindizianti processualmente inutilizzabili anche perché inserite in una annotazione di P.G. anziché trascritte in autonomo verbale. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua responsabilità in ordine alla detenzione delle munizioni senza che si sia proceduto ad accertamento tecnico finalizzato a verificarne la capacità offensiva ed in carenza di elementi attestanti che egli, residente altrove, ne avesse la materiale disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. In ordine al primo motivo, occorre ricordare, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha da tempo chiarito che «La sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417). A detti fini, è pertanto necessario che il giudice accerti — in termini che, se congruamente motivati, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584) — se nei confronti di tali soggetti risulti o meno l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, condizione che non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico (Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Carta, Rv. 258109; Sez. 5, Sentenza n. 24953 del 15/05/2009, Costa, Rv. 243891). 3. Nel caso di specie, Tribunale e Corte di appello hanno ritenuto che il solo fatto che l'arma e le munizioni de quibus agitur si trovassero all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], vedova del precedente titolare, non abbia determinato la ricorrenza, a carico della donna, di precisi indizi di reità, conclusione che, in quanto formulata a partire da emergenze ancora obiettivamente embrionali ed equivoche, non appare in questa sede sindacabile.Ne discende la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese, senza le garanzie difensive, dalla donna, che, invece, assumono un chiaro tenore indiziante, avendo ella indicato nel figlio l'attuale titolare dell'arma, in relazione alla quale, nei tredici anni trascorsi dal decesso di [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere stata presentata la prescritta denunzia. La circostanza che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'arrivo presso l'abitazione della madre siano state inserite in un'annotazione di servizio anziché formalizzate in apposito verbale concorre, in uno al loro carattere non spontaneo (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148, secondo cui «Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione») ad attestarne l'inutilizzabilità. 3.1. La sanzione processuale non si estende, tuttavia, alla palesata disponibilità del nulla osta rilasciato in favore dell'imputato dalla Questura di Catanzaro e da lui consegnato, all'arrivo presso l'abitazione della madre, ai Carabinieri. Tale comportamento, materiale anziché dichiarativo, costituisce, invero, idoneo elemento di riscontro all'affermazione resa, poco prima, dalla Geracitano in ordine all'individuazione dell'attuale titolare del fucile, che i giudici di merito hanno compiuto in forza di un iter argomentativo alieno da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà e coerente, ad uno sguardo complessivo, con le emergenze istruttorie. 4. Prive di pregio si rivelano, del pari, le obiezioni sollevate dal ricorrente con il secondo ed ultimo motivo. In proposito, va premesso, in diritto, che «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all'impiego» (Sez. 3, n. 17744 del 14/03/2018, Terrasi, Rv. 272780; Sez. 1, n. 43356 del 11/10/2011, Gandolfo, Rv. 250983) e che «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato» (Sez. 1, n. 12620 del 30/01/2019, Billetta, Rv. 275050; Sez. 1, n. 45217 del 25/09/2013, Campisi, Rv. 257435).Nel caso in esame, i giudici di merito hanno esposto che le munizioni, al pari del fucile, erano custodite all'interno di un ambiente chiuso e protetto, tale da preservarle rispetto a possibili fonti di compromissione della capacità esplodente, ciò che, in uno alla loro apparente integrità, supporta adeguatamente il giudizio di funzionalità che rende superfluo, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, l'invocato approfondimento peritale. Per quanto concerne, infine, l'appartenenza all'imputato delle cartucce, l'identità del calibro e del luogo di custodia accreditano, sul piano logico ed in difetto di contrarie informazioni, l'assunto che ascrive a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità di tutti i beni sottoposti a sequestro e fonda l'addebito ex art. 697 cod. pen.. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa