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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 38485/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nata alla Spezia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/11/2022 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 novembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 17 maggio 2021 del Tribunale di Parma che li aveva condannati alle pene di legge per la detenzione di 47 cani meticci di taglia piccola in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge perché la Corte territoriale non aveva convertito l'appello in ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili.

L'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato.

Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di forma (da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208-01 che richiede la nomina di un cassazionista), che nella specie sono soddisfatti, e sostanza, che, invece, non sono soddisfatti, perché i ricorrenti hanno chiesto l'assoluzione per difetto di prova degli elementi costitutivi del reato, sollecitando una valutazione di merito del compendio probatorio, precluso alla cognizione del giudice di legittimità, al di fuori del perimetro della lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen. relativo alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271323-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 maggio 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nata alla Spezia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/11/2022 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 novembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 17 maggio 2021 del Tribunale di Parma che li aveva condannati alle pene di legge per la detenzione di 47 cani meticci di taglia piccola in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. 2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge perché la Corte territoriale non aveva convertito l'appello in ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. L'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di forma (da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208-01 che richiede la nomina di un cassazionista), che nella specie sono soddisfatti, e sostanza, che, invece, non sono soddisfatti, perché i ricorrenti hanno chiesto l'assoluzione per difetto di prova degli elementi costitutivi del reato, sollecitando una valutazione di merito del compendio probatorio, precluso alla cognizione del giudice di legittimità, al di fuori del perimetro della lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen. relativo alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271323-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 maggio 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 38485/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris