Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33080/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto il denaro sottoposto a confisca, da un canto, corrisponde alla contestazione che ha ad oggetto l'illecita vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in ordine alla quale è intervenuta confessione, dall'altro, costituisce evenienza caduta sotto la diretta percezione degli operanti, così dovendosi ritenere che il denaro rinvenuto in occasione dell'arresto costituisca il profitto del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, secondo quanto previsto dal comma 7-bis del citato articolo; rilevato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con pertinente rinvio alla decisione di primo grado, ha valutato costituire concorso la condotta della ricorrente che, a stretto contatto con il [OSCURATO:PERSONA], provvedeva a raccogliere, di volta in volta, il denaro oggetto della cessione immediatamente prima effettuata, valutazione giuridicamente corretta espressa all'esito dell'analisi del materiale probatorio afferente alla ricostruzione in fatto della vicenda, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato, mostrando di condividere il giudizio sul punto operato dal primo giudice, le ragioni che hanno portato ad escludere che la condotta potesse ritenersi di scarsa offensività, sia per la tipologia di stupefacente di tipo cocaina ("crack") di elevata purezza, sia per la sua non minimale quantità (11 grammi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto il denaro sottoposto a confisca, da un canto, corrisponde alla contestazione che ha ad oggetto l'illecita vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in ordine alla quale è intervenuta confessione, dall'altro, costituisce evenienza caduta sotto la diretta percezione degli operanti, così dovendosi ritenere che il denaro rinvenuto in occasione dell'arresto costituisca il profitto del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, secondo quanto previsto dal comma 7-bis del citato articolo; rilevato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con pertinente rinvio alla decisione di primo grado, ha valutato costituire concorso la condotta della ricorrente che, a stretto contatto con il [OSCURATO:PERSONA], provvedeva a raccogliere, di volta in volta, il denaro oggetto della cessione immediatamente prima effettuata, valutazione giuridicamente corretta espressa all'esito dell'analisi del materiale probatorio afferente alla ricostruzione in fatto della vicenda, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato, mostrando di condividere il giudizio sul punto operato dal primo giudice, le ragioni che hanno portato ad escludere che la condotta potesse ritenersi di scarsa offensività, sia per la tipologia di stupefacente di tipo cocaina ("crack") di elevata purezza, sia per la sua non minimale quantità (11 grammi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 33080/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris