CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1698/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3524/2021, depositata il 23/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] (locatrice) e [OSCURATO:PERSONA] (conduttore), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], concordarono il rilascio dell’immobile sito in Napoli, via Manzoni n. 24, detenuto dal Pozzi in virtù di contratto di locazione precedentemente stipulato tra le parti in data 24/7/2008. 2.La locatrice chiese e ottenne, dal Tribunale di Napoli, due decreti ingiuntivi (n. 12845/2009 e n. 3749/2010, rispettivamente per € 15.368,00 ed € 3.400,00), relativi ai canoni di locazione e alle spese condominiali del periodo da luglio a novembre 2009, in forza dei quali iscrisse due ipoteche giudiziali. Successivamente le parti addivennero a una transazione, in virtù della quale il Pozzi versò alla Zampaglione la complessiva somma di € 22.500,00, a fronte dell’impegno di quest’ultima di cancellare le suddette iscrizioni ipotecarie. 3.A sua volta, il Pozzi ottenne dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 7472/2015, afferente al credito (pari a € 6.800,00) per la restituzione del deposito cauzionale effettuato in occasione della stipula del richiamato contratto di locazione. Ritenne il Tribunale che l’estinzione del giudizio di opposizione a d.i. intentato dal Pozzi (nel quale questi aveva fatto già valere, in riconvenzionale, il credito per la cauzione) non gli avesse precluso la riproposizione della domanda in autonomo giudizio. 4.Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento per i danni subiti dall’immobile (quantificati in € 2.500,00), nonché di quelli conseguenti alla “arbitraria e anticipata risoluzione contrattuale”. 5.Il Tribunale di Napoli (con sentenza n. 1737/2021) revocò il decreto ingiuntivo opposto; condannò la Zampaglione a restituire al Pozzi il deposito cauzionale; condannò il Pozzi a risarcire alla locatrice il danno all’immobile (per € 2.770,72); rigettò, invece, la domanda risarcitoria per l’anticipato scioglimento del contratto, sul presupposto che “nessun ulteriore pregiudizio [fosse] derivato alla locatrice dall'anticipato rilascio dei locali proprio in considerazione della successiva locazione dell’immobile”. Quanto al “credito relativo a canoni non pagati con prescrizione quinquennale e [a] quello relativo agli oneri accessori con prescrizione biennale”, il Tribunale li dichiarò prescritti, “essendo avvenuto il rilascio dell'immobile nel novembre del 2009 ed essendo la relativa richiesta formulata per la prima volta nel presente giudizio”. Operata la compensazione impropria, il Giudice partenopeo condannò, quindi, la Zampaglione a versare al Pozzi la somma di € 4.765,65. 6.La Corte d’appello di Napoli, nel confermare il rigetto della domanda di condanna al pagamento dei sei canoni di locazione dovuti per il mancato preavviso (rispetto ai quali il Pozzi aveva eccepito la prescrizione biennale ex art. 2948, n. 3, c.c.), accolse quella relativa al lucro cessante, corrispondente alla differenza tra l’ammontare del canone che sarebbe spettato alla Zampaglione in esecuzione dell’originario contratto di locazione (€ 3.500,00 mensili) e quello inferiore pattuito nel successivo contratto concluso a seguito della risoluzione consensuale del primo (pari a € 3.100,00 mensili). 7.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduto) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie difese a un controricorso, contenente un motivo di ricorso incidentale. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno, quindi, proposto controricorso ai sensi dell’art. 371, quarto comma, c.p.c. 8.La trattazione venne fissata nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in vista della quale le parti depositarono memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 28053 del 2024, il Collegio rinviò a nuovo ruolo la trattazione del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione di cui alle ordinanze interlocutorie n. 15503/2024 e 31276/2024. 9.La trattazione venne, quindi, nuovamente fissata nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale le le parti depositarono nuove memorie. 10. Con decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata disposta la riconvocazione del Collegio, che si è, quindi, nuovamente riunito, per il tramite della piattaforma informatica [OSCURATO:PERSONA] , alle ore 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la “nullità della sentenza per omessa pronuncia su un capo decisivo della controversia (art. 360 n. 4 c.p.c.) - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”. Sostengono che, nel confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto (già disposta dal giudice di prime cure), la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi in merito alla sussistenza dell’obbligo di restituzione del deposito cauzionale in favore del Pozzi (anche eventualmente in funzione della parziale compensazione con il debito riconosciuto in capo a costui a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante). Ribatte, sul punto, la controricorrente che, in accordo con il tenore del dispositivo della sentenza in questa sede impugnata (con il quale venne confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto già disposta dal giudice di prime cure), si deve ritenere che la Corte d’appello di Napoli avesse ritenuto insussistente il credito vantato dal Pozzi per la restituzione del deposito cauzionale. Correlativamente, la controricorrente invoca la correzione della sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara “infondati” anziché “fondati” il quarto e il quinto motivo d’appello (relativi, per l’appunto, al deposito cauzionale). Deduce, inoltre, la Zampaglione che, versando integralmente le rate dell’accordo transattivo di cui s’è detto, il Pozzi avesse rinunciato per facta concludentia a far valere il credito in discorso (il quale, peraltro, doveva intendersi rinunciato anche alla stregua di un’interpretazione secondo buona fede della transazione). In ogni caso, la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo precedentemente notificatogli dalla Zampaglione avrebbe determinato la formazione del giudicato in ordine non solo alla sussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo medesimo, ma anche sull’insussistenza dei fatti impeditivi o estintivi dedotti o deducibili (quale, invero, deve considerarsi il credito per la restituzione della cauzione). Pertanto, la Zampaglione, per l’ipotesi in cui non venisse accolta l’istanza di correzione, propone ricorso incidentale condizionato volto all’accoglimento dei motivi d’appello quarto e quinto, con conseguente accertamento negativo del credito del Pozzi. 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 4 c.p.c.) - violazione del disposto dell’art. 116 c.p.c. ed erronea applicazione del disposto dell’art. 1453 c.c.”. Osservano come la “risoluzione” del contratto di locazione sia stata pienamente consensuale tra le parti, e non abbia avuto, dunque, quale presupposto, l’inadempimento del conduttore Pozzi, di modo che l’unica pretesa creditoria riconoscibile in favore della locatrice (per avervi fatto quest’ultima espressa riserva nel testo della transazione) era quella correlata al mancato preavviso, dichiarata prescritta dal giudice di merito. In particolare, nell’illustrazione del motivo si osserva preliminarmente che, con il verbale del 16/11/2009, le parti avrebbero concordato la risoluzione bonaria del rapporto locativo “senza che fosse contestato alcun inadempimento o fatto cenno alla eccepita risoluzione del contratto”. Immediatamente dopo, tuttavia, con una certa contraddizione, si assume che “a dire il vero vi sono state delle riserve formulate dalla Zampaglione –anche se di stile e formali – ma limitatamente alla sua pretesa a vedersi riconoscere il periodo di preavviso e circa non meglio precisati danni (legati a questo evento), ma mai come conseguenza della (ipotetica) risoluzione per inadempimento del contratto di locazione”. Dopo la riproduzione del verbale si assume, senza alcuna affermazione esplicativa e, dunque, in modo assertorio, che “non vi è alcun dubbio che la previsione – non attuale ed ipotetica dei danni – era collegata, con un nesso di causalità, al mancato preavviso”, la cui pretesa sarebbe prescritta. Dopo questi assunti, a pag. 30 si sostiene - sempre assertivamente - che nel detto verbale le parti conclusero una transazione, intendendo prevenire liti future e “definendo transattivamente ogni loro rapporto così come scaturente dal contatto di locazione, che consensualmente hanno risolto: assolutamente non a causa di un illecito”, onde la corte di merito avrebbe errato a riconoscere fondato il motivo di appello della Zampaglione riguardo alla riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno da anticipata risoluzione del contatto in assenza di giustificati motivi. Infine, si asserisce che, proprio per l’assenza della risoluzione del contratto per inadempimento, erronea sarebbe stata l’evocazione della massima di questa Corte posta a base della decisione impugnata (vale a dire Cass., n. 2865 del 2015). Dopo tale argomentare, il motivo si conclude affermando di voler denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme indicate nella sua intestazione. 3.Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per “nullità (…) per violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1218 e 1223 c.c. in relazione all’art. 2043 c.c.”, per aver riconosciuto il risarcimento di pregiudizi conseguenti a una risoluzione che non era stata oggetto di domanda da parte della locatrice, e che in ogni caso non sussistevano e non erano “obiettivamente prevedibili” al momento del rilascio. 4.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 1218 c.c. in relazione agli artt. 1227 e 2697 c.c.”, per non aver tenuto conto del “concorso colposo del creditore, il quale ha ritenuto opportuno stipulare velocemente un nuovo contratto di locazione, senza fornire la prova di contatti o incarichi ad agenzie immobiliari, stabilendone il canone in una misura ritenuta congrua e soddisfacente”. 5.Il quinto motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., per avere erroneamente determinato il risarcimento del danno da lucro cessante in € 23.200,00 anziché in € 16.700,00, tenuto conto che il Pozzi aveva regolarmente corrisposto i canoni fino al mese di novembre 2009 (compreso), e che il 15 febbraio 2010 la Zampaglione aveva concluso il nuovo contratto, incassando il canone anche per detto mese. 6.Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione e falsa applicazione “degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 1282 c.c.”, per aver applicato sul credito risarcitorio gli interessi convenzionali anziché quelli legali, e aver condannato l’appellato anche al pagamento della rivalutazione monetaria, “riconoscendo erroneamente la natura di interessi moratori anziché di quelli corrispettivi, e con ciò applicando erroneamente il disposto di cui all’art. 1224 c.c. anziché quello di cui all’art. 1282 c.c.” (pag. 37 del ricorso). 7.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 416 c.p.c. e 2938, 2729 e 2697 c.c., “per avere il Collegio partenopeo, in assenza di validi elementi di fatto e di diritto, ingiustamente disatteso l’eccezione di tardività sollevata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla prescrizione eccepita dai ricorrenti principali e del conseguente illegittimo rigetto della domanda spiegata dalla prima al fine di conseguire la condanna dei secondi al pagamento dei canoni e degli oneri accessori fino al momento della cessazione dell’efficacia del contratto di locazione azionato”. Secondo la ricorrente incidentale, non potendo riconoscersi natura di eccezione di prescrizione a un “generico obiter dictumin tema di prescrizione enunciato dal Pozzi (…) prima dell’azionamento del relativo diritto che si assume inefficace” (pag. 45 del controricorso), quella poi spiegata nella comparsa di risposta del giudizio di opposizione all’esecuzione deve considerarsi inammissibile siccome tardiva, essendo intervenuta oltre il termine fissato dall’art. 416 c.p.c., con conseguente necessità di condannare gli odierni ricorrenti al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali “in relazione al semestre che ha seguito la data del rilascio degli appartamenti, atteso il mancato rispetto del termine di preavviso (…)” (pag. 48 del controricorso). 8.L’ordine logico delle questioni induce ad esaminare prioritariamente i motivi dal secondo al quinto del ricorso principale. 9.Il secondo motivo è inammissibile, perché propone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella svolta dal giudice di merito, senza adeguatamente censurarne i presupposti. La Corte d’appello di Napoli, infatti, ha ritenuto che l’accordo negoziale transattivo intercorso tra le parti avesse lasciato ferme le pretese risarcitorie della locatrice per l’anticipata risoluzione del contratto (pag. 10 della sentenza impugnata), sicché la ricostruzione propugnata dai ricorrenti - nel senso che la “riserva” ivi apposta dalla Zampaglione concernesse, invece, unicamente l’eventuale credito per la violazione dell’obbligo di preavviso semestrale - si mostra arbitraria, siccome non supportata dalla deduzione della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. In particolare: a) si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. senza rispettare i criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016, e ribaditi, ex multis, anche dalle Sezioni Unite con la decisione n. 20867 del 2020; b) il tessuto argomentativo dell’illustrazione - per come sopra riferito - si palesa sollecitare una mera rivalutazione dell’apprezzamento del verbale, proponendone una lettura volta ad attribuirgli un certo significato piuttosto che un altro; c) ciò viene fatto, peraltro, senza indicare (come si sarebbe dovuto, trattandosi di atto negoziale) canoni esegetici che giustificherebbero l’interpretazione del verbale nel senso voluto; d) anzi, l’illustrazione risulta priva di qualsiasi argomentazione espressa in tale senso, sia pure meramente assertoria, sì da impedire a questa Corte di apprezzare il motivo (secondo gli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013) come se, nella sostanza, di quella erronea esegesi si fosse lamentato. La pretesa violazione degli artt. 1453 e 1965 c.c., che dovrebbe conseguire alla errata prospettazione della violazione dell’art. 116 c.p.c., risulta conseguentemente meramente assertiva. 10. Il terzo motivo di ricorso dev’essere rigettato. Una volta ritenuta configurabile (per le ragioni indicate al punto precedente) la risarcibilità del danno conseguente all’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale, la Corte d’appello ha motivato il riconoscimento della posta risarcitoria relativa al lucro cessante, in ragione del minor importo del canone contemplato dal contratto di locazione successivamente concluso dalla Zampaglione rispetto a quello previsto nel precedente contratto col Pozzi. A fronte di tale (logicamente motivata) statuizione, i ricorrenti non deducono di aver dimostrato, in seno al giudizio di merito, le circostanze che avrebbero consentito alla locatrice di spuntare un canone maggiore (e, dunque, di non patire alcun pregiudizio patrimoniale) rispetto a quello di cui al già richiamato successivo contratto di locazione. Né può ragionevolmente sostenersi che il danno in questione sia “imprevedibile” ai sensi dell’art. 1225 c.c., dovendosi, al riguardo, puntualizzare che il giudizio di (im)prevedibilità (da compiersi con riferimento all’epoca della risoluzione e non già della conclusione del contratto) dev’essere compiuto con riferimento non già allo specifico debitore, “bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, in base alle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza di circostanze di fatto conosciute” (Cass., n. 20618/2025) 11. Parimenti dev’essere rigettato il quarto motivo, siccome involgente questione nuova (che non si dice in quale scansione processuale di merito fosse stata eventualmente posta all’attenzione del giudicante) e in ogni caso formulato in modo puramente assertivo, tenuto conto che – a dire degli stessi ricorrenti – la locatrice si attivò rapidamente per reimpiegare l’immobile, di modo che la circostanza che, nel farlo, riuscì a spuntare un canone (peraltro solo lievemente) inferiore al precedente non può considerarsi di per sé sintomatica di un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. 12. Il quinto motivo è inammissibile, anzitutto sotto il profilo dell’art. 366, n. 6, c.p.c., rimandando - per la dimostrazione della circostanza che “il Pozzi [aveva] pagato regolarmente i canoni a tutto novembre 2009 compreso”- genericamente alla “documentazione relativa all’accordo raggiunto ed alla quietanza liberatoria”, senza riportarne il contenuto e senza utilmente “localizzarla” nell’ambito del giudizio di merito. Quanto alla denunziata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il motivo è inammissibile perché mira a censurare la valutazione equitativa del danno, appannaggio del giudice di merito, tenuto conto che: -“il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”. (Cass., n. 27847/2021); -per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., “occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.” (Cass., SU, n. 20867/2020; Cass., n. 16016/2021); -“la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass., SU, n. 20867/2020). 13. Venendo, quindi, all’esame del primo motivo di ricorso, nella sentenza di primo grado si legge: “pertanto accertati i reciproci rapporti di dare avere tra le due parti, attuata la compensazione “impropria tra i reciproci crediti” (7536,37 – 2770,72), l’opponente va condannata a restituire il minor importo di euro 4765,65 oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo”. Il Tribunale di Napoli riconobbe la sussistenza del credito del Pozzi per la restituzione della cauzione, cionondimeno revocando il decreto ingiuntivo perché, a seguito della compensazione con il credito risarcitorio vantato dalla Zampaglione, il quantum era venuto a determinarsi in misura inferiore all’importo nello stesso consacrato. La Corte d’appello, in relazione al motivo che censurava la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva “erroneamente escluso dall’ambito della transazione l’accordo tra le parti intercorso e per aver illegittimamente escluso che, in ogni caso, in esso fosse [stata] altresì affrontata e, quindi, ricompresa la questione avente ad oggetto la non debenza del deposito cauzionale”, statuì che l’accordo transattivo “[aveva] ad oggetto unicamente i crediti vantati dall’appellante nei confronti dell’arch. Pozzi mentre alcun riferimento esplicito viene operato per ciò che concerne la sorte del deposito cauzionale” (paragrafo 8.2. a pag. 10 e s. della sentenza in questa sede impugnata). I giudici di secondo grado sembrarono confermare, dunque, la decisione di prime cure in merito alla sussistenza del credito restitutorio della cauzione, e tuttavia non ne reiterarono né la statuizione di accertamento che l’opponente fosse “tenuta alla restituzione della somma di euro 7.536,37 versata dal Pozzi a titolo di deposito cauzionale oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo”, né quella di condanna al pagamento della somma (risultante dalla compensazione) di € 4.765,65. La Corte d’appello di Napoli, infatti, confermò la revoca del decreto ingiuntivo, limitandosi, di poi, a condannare gli appellati al risarcimento dei danni da anticipata risoluzione del contratto. Il motivo merita, pertanto, accoglimento, avendo nella sostanza la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda avanzata con il decreto ingiuntivo opposto, rectius sulla rilevanza del credito che ne era stato oggetto, del quale solo apparentemente - cioè in modo che non consente di ritenere che lo abbia fatto effettivamente con una motivazione percepibile veramente come tale - i giudici di secondo grado parrebbero avere supposto l’esistenza, avendo confermato la reiezione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. In mancanza di una motivazione effettivamente percepibile circa l’incidenza della suddetta rilevanza, risulta palese l’omissione di pronuncia. 14. Il sesto motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, dovendo provvedere il giudice a una nuova regolamentazione dei rapporti dare- avere delle parti - come conseguente alla pronuncia sulla domanda monitoria a suo tempo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] -, nell’ambito della quale individuerà il quantum degli interessi dovuti. Il giudice di rinvio sarà altresì preliminarmente chiamato a verificare quanto evocato nel ricorso incidentale condizionato della Zampaglione, vale a dire l’eventuale formazione del giudicato circa l’insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la restituzione della cauzione, quale conseguenza della già avvenuta proposizione della corrispondente domanda in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 12845/2009 e della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 3749/2015 In sostanza, il motivo, una volta accolto nei sensi indicati, il primo motivo, concerne un capo di sentenza che può considerarsi dipendente, ai sensi del primo comma dell’art. 336 c.p.c., atteso che la corte di rinvio –come si è detto - dovrà procedere a considerare (o meglio, domandarsi se considerare) il credito per il deposito come oggetto di possibile compensazione, e dunque dovrà nuovamente pronunciare sul capitale oggetto del credito cui si riferiscono gli accessori. Pertanto, la questione potrà essere riesaminata e riproposta. 15. È fondato il ricorso incidentale della Zampaglione, mirante ad escludere che nel ricorso per decreto ingiuntivo il Pozzi avesse validamente formulato un’eccezione di prescrizione del credito della locatrice relativo ai canoni e agli oneri accessori dovuti dal conduttore fino al momento di cessazione dell’efficacia del contratto. Invero, nel suddetto ricorso, dopo la trascrizione della clausola contenuta nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale quale [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di “riservare” le proprie pretese creditorie relativamente ai “danni causati dall’anticipata restituzione dell’immobile non preceduta da alcuna rituale disdetta nei modi e nei tempi di cui al contratto di locazione”, si legge, tra parentesi: “ogni pretesa, benché palesemente infondata e pretestuosa, è inesorabilmente prescritta”. Ebbene, indipendentemente dal profilo relativo all’ammissibilità di un’eccezione “in prevenzione” (sollevata, cioè, prima che il credito al quale si riferisce sia stato azionato), nel caso di specie preclusiva si mostra l’assoluta genericità dell’eccezione stessa. Occorre, al riguardo, ribadire, in linea generale, che “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile un'eccezione di prescrizione sollevata genericamente in appello senza nulla specificare in ordine al tipo di prescrizione invocata, ai fatti che ne costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla disciplina del tipo contrattuale e con un mero ed apodittico richiamo alle considerazioni svolte nel giudizio di primo grado)” (Cass., n. 15991/2018). D’altra parte, se è vero che “elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice” (Cass., n. 25119/2025), non può trascurarsi di evidenziare che l’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione postula, in radice, l’individuazione del suo oggetto, possibile solo attraverso l’indicazione sufficientemente specifica del credito del quale si invoca l’estinzione. Nel caso di specie, appare di immediata evidenza che tale (pre-)requisito non possa dirsi integrato, a fronte del riferimento ad “ogni pretesa” della controparte, susseguente alla riproduzione del contenuto di una clausola contrattuale anch’essa generica, siccome concernente non ulteriormente precisati “danni” correlati all’anticipata risoluzione del contratto (lemma cui – a tacer d’altro - può ascriversi tanto il lucro cessante da mancata “messa a frutto” del bene, quanto il mancato pagamento del canone mensile per il periodo corrispondente al preavviso di cui alla clausola di recesso convenzionale). 16. Restano assorbite le altre istanze formulate in via subordinata nel ricorso incidentale. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assor