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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 ottobre 1966

Cassazione n. 07009/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] --the tra-05n cIuso hiedndoj [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VERBANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° febbraio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Verbania, giudicando - in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione - nelle forme del rito abbreviato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, per avere, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l'attività di trattamento e gestione dei rifiuti, solo parzialmente osservato le prescrizioni dettate dal S.U.A.P. del Comune di Verbania, in occasione del rilascio dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 91 del 22 dicembre 2015, ed in particolare di quelle indicate nel [OSCURATO:PERSONA] facente parte integrante di tale A.I.A., per l'effetto pronunciando la condanna dell'imputato alla pena di euro 1.667,00 di ammenda.

In particolare il G.I.P., dopo avere escluso la responsabilità del Betteo in ordine alla condotta di deposito del rifiuto fluff (residuo derivante dalla frantumazione degli autoveicoli) in area scoperta senza alcun sistema di contenimento idoneo ad evitarne la dispersione ed il dilavamento - ritenendo che non trattavasi di deposito o di stoccaggio di rifiuti, ma di prodotti trovantisi ancora in fase di lavorazione - ha, invece, ritenuto l'avvenuta integrazione dell'ulteriore condotta criminosa di stoccaggio di materiali pulverulenti in aree non coperte, e quindi esposte all'azione degli agenti atmosferici, sul presupposto che trattavasi di materiali già vagliati, e quindi a tutti gli effetti rifiuti, che si sarebbero dovuti custodire in apposite aree coperte indicate in planimetria, e non già, per come constatato dai funzionari dell'A.R.P.A., all'esterno, in aree non protette da idonea copertura.

1.1. Analoga condanna, ad euro 1.680,00 di ammenda, era stata inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal G.I.P. del Tribunale di Verbania in data 20 gennaio 2020.

Interposto avverso essa ricorso per cassazione, la Terza Sezione di questa Corte, con sentenza n. 37124/2021 emessa il 6 luglio 2021, ha annullato la pronuncia impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania, in diversa persona fisica, sul presupposto che, pur a fronte di un giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato. condizionato all'acquisizione di una serie di documenti prodotti nell'interesse dell'imputato, vi era stata una completa omissione di ogni valutazione di essi da parte del G.I.P., non essendo state nemmeno chiarite le ragioni per le quali tale documentazione risultasse priva di rilievo ai fini della decisione.

1.2. In ossequio a tale ultima indicazione, il G.I.P. del Tribunale di Verbania ha - come detto - ribadito la penale responsabilità del Betteo, limitatamente alla condotta di stoccaggio di materiali pulverulenti in aree non coperte, e quindi esposte all'azione degli agenti atmosferici, ritenendo che, pur a seguito di un dettagliato vaglio della documentazione prodotta dalla difesa, alla cui acquisizione era stata subordinata l'ammissione del giudizio abbreviato, non era comunque possibile pervenire ad un epilogo, decisorio diverso da quello di condanna emesso dal primo giudice nella sentenza annullata.

2. Avverso l'ultima sentenza del G.I.P. del Tribunale di Verbania ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito erronea applicazione dell'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, come integrato dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 91/2015 e dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione dell'indicata norma e di quella dell'art. 521 cod. proc. pen.

A dire del ricorrente, infatti, il G.I.P. avrebbe erroneamente ritenuto integrata la contravvenzione contestatagli, in quanto l'illiceità della sua condotta sarebbe stata desunta non a seguito di una violazione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. n. 91 del 2015, come integrata dal [OSCURATO:PERSONA], bensì in conseguenza dell'avvenuta violazione delle indicazioni fornite dai funzionari dell'A.R.P.A. in esito ad un sopralluogo effettuato in data 6 dicembre 2017.

Ciò risulterebbe contrario alla contestazione presente nel capo di imputazione, non essendo le prescrizioni elevate dall'A.R.P.A. corrispondenti al contenuto dell'A.I.A. ed alla Planimetria in quel momento in vigore, tale ultima non prevedendo la presenza di una [OSCURATO:PERSONA], introdotta successivamente nel maggio del 2017, in virtù della quale, stante la presenza di un ulteriore passaggio del ciclo produttivo, il cumulo oggetto dell'asserita violazione non avrebbe costituito un rifiuto finale.

Ne conseguirebbe, pertanto, un'illegittima situazione in cui sarebbe stata ritenuta idonea ad integrare una norma penale in bianco - quale è l'ipotesi violata - una fonte non prevista dalla legge, in tal maniera attribuendo al precetto penale un contenuto diverso da quello realmente contestato all'imputato.

Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha fondato il riconoscimento della sua responsabilità penale su una prova inesistente, trascurando esiti probatori di natura evidentemente contraria, altresì desumendo la ricorrenza del fatto criminoso da indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. 3 p309- Avrebbe, in particolare, errato il giudice di merito nell'aver desunto la responsabilità del Betteo dalle inesatte risultanze emerse dalla relazione ispettiva svolta dai funzionari dell'A.R.P.A., per i quali vi sarebbe stata l'effettiva presenza di materiali costituenti rifiuti finali accanto ad altri da sottoporre ancora a lavorazione, atteso che si sarebbe trattato di una valutazione meramente presuntiva, derivante da un'inadeguata valutazione del materiale probatorio in atti, considerato che una compiuta analisi di esso avrebbe consentito di accertare come tali materiali fossero rottami ancora da inserire nella [OSCURATO:PERSONA], quale ultimo processo estrattivo di particelle metalliche e plastiche residue, solo successivamente qualificabili come rifiuti finali destinati allo smaltimento.

Il restante materiale, pertanto, avrebbe costituito un prodotto ancora soggetto ad un'ulteriore operazione di recupero, per tale ragione da conservarsi necessariamente in cumuli scoperti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il Betteo ha lamentato che i giudici di merito avrebbero ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 non in ragione della ritenuta violazione di prescrizioni presenti nell'A.I.A. n. 91 del 2015, bensì a seguito dell'avvenuta violazione delle indicazioni fornite dai funzionari dell'A.R.P.A. in occasione del sopralluogo effettuato il 6 dicembre 2017, così, nella sostanza, integrando una norma penale in bianco con una fonte non prevista dalla legge.

Trattasi, infatti, di interpretazione priva di correttezza ermeneutica, considerato che se è vero che la norma incriminatrice contestata punisce l'inosservanza delle prescrizioni dell'[OSCURATO:PERSONA] (A.I.A.), o di quelle imposte dall'autorità competente, così ponendosi quale norma penale in bianco, è anche vero che, nel caso di specie, il Betteo è stato condannato a seguito dell'effettuata violazione di una delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. n. 91 del 2015, come integrata dal [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare della disposizione prevista dal punto 3, paragrafo 1.7.c), attinente all'adeguato stoccaggio dei cumuli dei materiali pulverulenti in area coperta in modo da non essere esposti all'azione degli agenti atmosferici.

L'[OSCURATO:PERSONA], come integrata dal [OSCURATO:PERSONA], prevedeva espressamente, infatti, dei sistemi di copertura del materiale costituente rifiuto finale idonei ad evitare che esso potesse essere disperso dall'intervento di fattori atmosferici.

A fronte della decisività della superiore considerazione è del tutto irrilevante, quindi, in quanto aspetto meramente neutro, che tale condotta sia stata perpetrata dall'imputato a seguito della intervenuta introduzione, successivamente all'A.I.A. n. 91 del 2015, della [OSCURATO:PERSONA], con previsione di una nuova ulteriore fase di lavorazione dei metalli.

I funzionari dell'A.R.P.A. non hanno conseguentemente operato, in occasione del sopralluogo effettuato il 6 dicembre 2017, nessuna integrazione del precetto normativo, ma solo verificato l'intervenuta violazione di una disposizione vigente, al cui rispetto l'imputato era doverosamente tenuto.

3. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riferimento alla seconda doglianza, con cui il ricorrente ha dedotto l'illegittimo riconoscimento della sua responsabilità penale per essere stata fondata su prove inesistenti o malamente valutate, acquisite dalla relazione ispettiva dei funzionari dell'ARPA. che avrebbero erroneamente attestato la presenza di materiali costituenti rifiuti finali accanto ad altri da sottoporre ancora a lavorazione, mentre si sarebbe trattato solo di rottami ancora da inserire nella [OSCURATO:PERSONA], e quindi di un prodotto in quel momento soggetto ad un'ulteriore operazione di recupero, per tale ragione da conservarsi in' cumuli scoperti.

Orbene, l'indicata censura si palesa, in tutta evidenza, come unicamente finalizzata ad operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, in particolar modo volta a contrastare quanto accertato dagli ispettori dell'A.R.P.A. nella comunicazione di notizia di reato del 30 gennaio 2018.

Viceversa, il giudice di merito ha congruamente esplicato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui è stata ritenuta integrata la condotta criminosa da parte dell'imputato, risultando in modo chiaro accertato come accanto a materiali ancora da sottoporre a lavorazione vi fossero dei veri e propri rifiuti finali (tra loro divisi da una tramezza) - peraltro ritenendosi che gli ispettori dell'A.R.P.A. avessero competenza e capacità tale da saper distinguere i materiali dell'uno o dell'altro tipo -.

La prospettata questione, pertanto, attiene ad un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità, essendo ben noto che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, cioè, la rilettura degli elementi di fatto posti. a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, con motivazione ampiamente adeguata e logica, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, rispetto ai quali il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa, meramente finalizzata ad ottenere un esonero da responsabilità.

4. Alla stregua degli indicati aspetti, deve, allora, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] --the tra-05n cIuso hiedndoj [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VERBANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° febbraio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Verbania, giudicando - in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione - nelle forme del rito abbreviato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, per avere, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l'attività di trattamento e gestione dei rifiuti, solo parzialmente osservato le prescrizioni dettate dal S.U.A.P. del Comune di Verbania, in occasione del rilascio dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 91 del 22 dicembre 2015, ed in particolare di quelle indicate nel [OSCURATO:PERSONA] facente parte integrante di tale A.I.A., per l'effetto pronunciando la condanna dell'imputato alla pena di euro 1.667,00 di ammenda. In particolare il G.I.P., dopo avere escluso la responsabilità del Betteo in ordine alla condotta di deposito del rifiuto fluff (residuo derivante dalla frantumazione degli autoveicoli) in area scoperta senza alcun sistema di contenimento idoneo ad evitarne la dispersione ed il dilavamento - ritenendo che non trattavasi di deposito o di stoccaggio di rifiuti, ma di prodotti trovantisi ancora in fase di lavorazione - ha, invece, ritenuto l'avvenuta integrazione dell'ulteriore condotta criminosa di stoccaggio di materiali pulverulenti in aree non coperte, e quindi esposte all'azione degli agenti atmosferici, sul presupposto che trattavasi di materiali già vagliati, e quindi a tutti gli effetti rifiuti, che si sarebbero dovuti custodire in apposite aree coperte indicate in planimetria, e non già, per come constatato dai funzionari dell'A.R.P.A., all'esterno, in aree non protette da idonea copertura. 1.1. Analoga condanna, ad euro 1.680,00 di ammenda, era stata inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal G.I.P. del Tribunale di Verbania in data 20 gennaio 2020. Interposto avverso essa ricorso per cassazione, la Terza Sezione di questa Corte, con sentenza n. 37124/2021 emessa il 6 luglio 2021, ha annullato la pronuncia impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania, in diversa persona fisica, sul presupposto che, pur a fronte di un giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato. condizionato all'acquisizione di una serie di documenti prodotti nell'interesse dell'imputato, vi era stata una completa omissione di ogni valutazione di essi da parte del G.I.P., non essendo state nemmeno chiarite le ragioni per le quali tale documentazione risultasse priva di rilievo ai fini della decisione. 1.2. In ossequio a tale ultima indicazione, il G.I.P. del Tribunale di Verbania ha - come detto - ribadito la penale responsabilità del Betteo, limitatamente alla condotta di stoccaggio di materiali pulverulenti in aree non coperte, e quindi esposte all'azione degli agenti atmosferici, ritenendo che, pur a seguito di un dettagliato vaglio della documentazione prodotta dalla difesa, alla cui acquisizione era stata subordinata l'ammissione del giudizio abbreviato, non era comunque possibile pervenire ad un epilogo, decisorio diverso da quello di condanna emesso dal primo giudice nella sentenza annullata. 2. Avverso l'ultima sentenza del G.I.P. del Tribunale di Verbania ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito erronea applicazione dell'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, come integrato dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 91/2015 e dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione dell'indicata norma e di quella dell'art. 521 cod. proc. pen. A dire del ricorrente, infatti, il G.I.P. avrebbe erroneamente ritenuto integrata la contravvenzione contestatagli, in quanto l'illiceità della sua condotta sarebbe stata desunta non a seguito di una violazione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. n. 91 del 2015, come integrata dal [OSCURATO:PERSONA], bensì in conseguenza dell'avvenuta violazione delle indicazioni fornite dai funzionari dell'A.R.P.A. in esito ad un sopralluogo effettuato in data 6 dicembre 2017. Ciò risulterebbe contrario alla contestazione presente nel capo di imputazione, non essendo le prescrizioni elevate dall'A.R.P.A. corrispondenti al contenuto dell'A.I.A. ed alla Planimetria in quel momento in vigore, tale ultima non prevedendo la presenza di una [OSCURATO:PERSONA], introdotta successivamente nel maggio del 2017, in virtù della quale, stante la presenza di un ulteriore passaggio del ciclo produttivo, il cumulo oggetto dell'asserita violazione non avrebbe costituito un rifiuto finale. Ne conseguirebbe, pertanto, un'illegittima situazione in cui sarebbe stata ritenuta idonea ad integrare una norma penale in bianco - quale è l'ipotesi violata - una fonte non prevista dalla legge, in tal maniera attribuendo al precetto penale un contenuto diverso da quello realmente contestato all'imputato. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha fondato il riconoscimento della sua responsabilità penale su una prova inesistente, trascurando esiti probatori di natura evidentemente contraria, altresì desumendo la ricorrenza del fatto criminoso da indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. 3 p309- Avrebbe, in particolare, errato il giudice di merito nell'aver desunto la responsabilità del Betteo dalle inesatte risultanze emerse dalla relazione ispettiva svolta dai funzionari dell'A.R.P.A., per i quali vi sarebbe stata l'effettiva presenza di materiali costituenti rifiuti finali accanto ad altri da sottoporre ancora a lavorazione, atteso che si sarebbe trattato di una valutazione meramente presuntiva, derivante da un'inadeguata valutazione del materiale probatorio in atti, considerato che una compiuta analisi di esso avrebbe consentito di accertare come tali materiali fossero rottami ancora da inserire nella [OSCURATO:PERSONA], quale ultimo processo estrattivo di particelle metalliche e plastiche residue, solo successivamente qualificabili come rifiuti finali destinati allo smaltimento. Il restante materiale, pertanto, avrebbe costituito un prodotto ancora soggetto ad un'ulteriore operazione di recupero, per tale ragione da conservarsi necessariamente in cumuli scoperti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il Betteo ha lamentato che i giudici di merito avrebbero ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 non in ragione della ritenuta violazione di prescrizioni presenti nell'A.I.A. n. 91 del 2015, bensì a seguito dell'avvenuta violazione delle indicazioni fornite dai funzionari dell'A.R.P.A. in occasione del sopralluogo effettuato il 6 dicembre 2017, così, nella sostanza, integrando una norma penale in bianco con una fonte non prevista dalla legge. Trattasi, infatti, di interpretazione priva di correttezza ermeneutica, considerato che se è vero che la norma incriminatrice contestata punisce l'inosservanza delle prescrizioni dell'[OSCURATO:PERSONA] (A.I.A.), o di quelle imposte dall'autorità competente, così ponendosi quale norma penale in bianco, è anche vero che, nel caso di specie, il Betteo è stato condannato a seguito dell'effettuata violazione di una delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. n. 91 del 2015, come integrata dal [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare della disposizione prevista dal punto 3, paragrafo 1.7.c), attinente all'adeguato stoccaggio dei cumuli dei materiali pulverulenti in area coperta in modo da non essere esposti all'azione degli agenti atmosferici. L'[OSCURATO:PERSONA], come integrata dal [OSCURATO:PERSONA], prevedeva espressamente, infatti, dei sistemi di copertura del materiale costituente rifiuto finale idonei ad evitare che esso potesse essere disperso dall'intervento di fattori atmosferici. A fronte della decisività della superiore considerazione è del tutto irrilevante, quindi, in quanto aspetto meramente neutro, che tale condotta sia stata perpetrata dall'imputato a seguito della intervenuta introduzione, successivamente all'A.I.A. n. 91 del 2015, della [OSCURATO:PERSONA], con previsione di una nuova ulteriore fase di lavorazione dei metalli. I funzionari dell'A.R.P.A. non hanno conseguentemente operato, in occasione del sopralluogo effettuato il 6 dicembre 2017, nessuna integrazione del precetto normativo, ma solo verificato l'intervenuta violazione di una disposizione vigente, al cui rispetto l'imputato era doverosamente tenuto. 3. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riferimento alla seconda doglianza, con cui il ricorrente ha dedotto l'illegittimo riconoscimento della sua responsabilità penale per essere stata fondata su prove inesistenti o malamente valutate, acquisite dalla relazione ispettiva dei funzionari dell'ARPA. che avrebbero erroneamente attestato la presenza di materiali costituenti rifiuti finali accanto ad altri da sottoporre ancora a lavorazione, mentre si sarebbe trattato solo di rottami ancora da inserire nella [OSCURATO:PERSONA], e quindi di un prodotto in quel momento soggetto ad un'ulteriore operazione di recupero, per tale ragione da conservarsi in' cumuli scoperti. Orbene, l'indicata censura si palesa, in tutta evidenza, come unicamente finalizzata ad operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, in particolar modo volta a contrastare quanto accertato dagli ispettori dell'A.R.P.A. nella comunicazione di notizia di reato del 30 gennaio 2018. Viceversa, il giudice di merito ha congruamente esplicato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui è stata ritenuta integrata la condotta criminosa da parte dell'imputato, risultando in modo chiaro accertato come accanto a materiali ancora da sottoporre a lavorazione vi fossero dei veri e propri rifiuti finali (tra loro divisi da una tramezza) - peraltro ritenendosi che gli ispettori dell'A.R.P.A. avessero competenza e capacità tale da saper distinguere i materiali dell'uno o dell'altro tipo -. La prospettata questione, pertanto, attiene ad un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità, essendo ben noto che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, cioè, la rilettura degli elementi di fatto posti. a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, con motivazione ampiamente adeguata e logica, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, rispetto ai quali il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa, meramente finalizzata ad ottenere un esonero da responsabilità. 4. Alla stregua degli indicati aspetti, deve, allora, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore
Decreto Cassazione n. 07009/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris