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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2024

Cassazione n. 41152/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Bari, quale giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., del 15/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ii rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 9 ottobre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen.. commesso in data 17 novembre 2006 in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA]Abramo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con istanza del 12 febbraio 2023 l'indagato (che non aveva avanzato richiesta di riesame avverso la ordinanza applicativa della custodia in carcere) chiedeva la revoca della sopra indicata misura cautelare o, in subordine, la sostituzione con altra meno afflittiva deducendo, a sostegno di tale richiesta, il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio in seguito alla assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, il decorso di diciassette anni dalla data del fatto per cui si procede, la propria detenzione per altra causa (nel procedimento denominato 'Leonessa') in epoca successiva all'omicidio sopra indicato sia a titolo di custodia cautelare che di espiazione della pena, i numerosi benefici penitenziari ottenuti nel corso della carcerazione (liberazione anticipata, permessi premio, semilibertà ed affidamento in prova); per tali motivi quindi dovevano escludersi eventuali collegamenti dell'indagato con la criminalità organizzata.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con ordinanza del 20 febbraio 2024, aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, sottolineando l'assenza di elementi di novità idonei per la formulazione di una differente valutazione delle esigenze cautelari, rispetto a quella effettuata al momento dell'emissione del provvedimento genetico. 1.2.

Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sopra indicato provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, confermando l'assenza di significativi elementi di novità.

2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 292, comma 3, 275, comma 3, del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione per non avere rilevato il Tribunale la sussistenza dei nuovi elementi che consentivano di considerare venute meno (o, comunque, grandemente scemate) le esigenze cautelare quali, in particolare, il c.d. 'tempo silente' ed i benefici penitenziari ottenuti dal ricorrente nel corso della detenzione per espiazione della pena relativa ad altri fatti.

2.2. L'indagato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha poi depositato motivi aggiunti con i quali, in particolare, censura l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al combinato disposto degli artt. 275 e 299 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione illogica e carente con riferimento, principalmente, alla sussistenza di nuovi elementi dai quali desumere il venir meno delle esigenze cautelari.

3. Infine, nel corso della udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o 'stricto sensu' cautelare; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata.

Negli stessi limiti l'effetto devolutivo segna anche l'ampiezza dell'eventuale successivo sindacato di questa Corte; limiti ai quali esso deve essere nella specie ricondotto, a fronte di motivi di ricorso volti a contestare l'esistenza stessa dei 'pericula libertatis'.

3. Così delimitato il 'thema decidendum', le censure mosse dal ricorrente sono infondate, non essendo l'ordinanza impugnata incorsa in alcun vizio di motivazione o travisamento della prova (quest'ultimo consistente nella dichiarata acquisizione di un esito probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, palesante dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215), con riguardo al dedotto affievolimento delle esigenze cautelari.

3.1. A torto, infatti, si imputa al Tribunale di non aver tenuto in considerazione elementi quali il tempo trascorso dai fatti ed i benefici penitenziari ottenuti dall'odierno ricorrente in relazione ad una condanna irrevocabile per altri fatti.

In realtà l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha correttamente osservato che il periodo di tempo trascorso dal fatto di per sé solo non determina il venir meno delle esigenze cautelari; al riguardo deve, infatti, ricordarsi che in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n.47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01).

3.2. Quanto poi ai benefici penitenziari ottenuti dal ricorrente il Tribunale ha osservato che si trattava di elementi preesistenti alla emissione della misura cautelare in questione e che, in ogni caso, nel provvedimento genetico si era tenuto conto della sua storia giudiziaria.

3.4. Ineccepibile appare in definitiva il conclusivo apprezzamento del giudice di merito, in ordine all'assenza di sopravvenienze, relativamente alle modalità e circostanze del fatto ed alla personalità del suo autore, aventi carattere di decisività, ossia in grado di diversamente orientare (allo stato) la prognosi cautelare, anche dal lato dello spessore della relativa esigenza e dell'individuazione della misura necessaria a fronteggiarla.

Il ricorrente trascura di considerare che, almeno in relazione al contestato reato di omicidio volontario (aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen.), vige - a seguito dell'estensione del catalogo delle fattispecie di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operata con il d.l. n. 11 del 2009, conv. dalla

I. n. 38 del 2009, e per le misure cautelari posteriormente applicate (Sez.

U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195), come quella in scrutinio - la duplice presunzione, ancorché relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.

La prima presunzione, peraltro idonea a ricomprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664), tocca aspetti preclusi in questa sede, ove per le ragioni già indicate è in gioco la mera adeguatezza del regime cautelare in atto.Né il motivo sviluppa specifiche censure che involgano tale secondo profilo, e la presunzione ad esso relativa, avendo peraltro il Tribunale convenientemente argomentato, sulla base degli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano il grado dell'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, sul suo mancato superamento; in particolare, il giudice dell'appello cautelare ha dato risalto, in modo coerente, alla concreta pericolosità evidenziata da [OSCURATO:PERSONA] nella condotta omicidiaria, nel successivo sviluppo dell'azione inerente al seppellimento e poi allo spostamento del cadavere di [OSCURATO:PERSONA] al fine di confermare la permanenza delle esigenze cautelari da tutelare con la misura carceraria.

Da ultimo deve aggiungersi che il ricorrente non contesta in modo specifico l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale l'ordinanza genetica aveva considerato anche i benefici di natura penitenziaria da lui ottenuti in epoca successiva all'omicidio oggetto di imputazione provvisoria.

4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Bari, quale giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., del 15/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ii rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 9 ottobre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen.. commesso in data 17 novembre 2006 in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA]Abramo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con istanza del 12 febbraio 2023 l'indagato (che non aveva avanzato richiesta di riesame avverso la ordinanza applicativa della custodia in carcere) chiedeva la revoca della sopra indicata misura cautelare o, in subordine, la sostituzione con altra meno afflittiva deducendo, a sostegno di tale richiesta, il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio in seguito alla assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, il decorso di diciassette anni dalla data del fatto per cui si procede, la propria detenzione per altra causa (nel procedimento denominato 'Leonessa') in epoca successiva all'omicidio sopra indicato sia a titolo di custodia cautelare che di espiazione della pena, i numerosi benefici penitenziari ottenuti nel corso della carcerazione (liberazione anticipata, permessi premio, semilibertà ed affidamento in prova); per tali motivi quindi dovevano escludersi eventuali collegamenti dell'indagato con la criminalità organizzata. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con ordinanza del 20 febbraio 2024, aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, sottolineando l'assenza di elementi di novità idonei per la formulazione di una differente valutazione delle esigenze cautelari, rispetto a quella effettuata al momento dell'emissione del provvedimento genetico. 1.2. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sopra indicato provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, confermando l'assenza di significativi elementi di novità. 2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 292, comma 3, 275, comma 3, del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione per non avere rilevato il Tribunale la sussistenza dei nuovi elementi che consentivano di considerare venute meno (o, comunque, grandemente scemate) le esigenze cautelare quali, in particolare, il c.d. 'tempo silente' ed i benefici penitenziari ottenuti dal ricorrente nel corso della detenzione per espiazione della pena relativa ad altri fatti. 2.2. L'indagato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha poi depositato motivi aggiunti con i quali, in particolare, censura l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al combinato disposto degli artt. 275 e 299 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione illogica e carente con riferimento, principalmente, alla sussistenza di nuovi elementi dai quali desumere il venir meno delle esigenze cautelari. 3. Infine, nel corso della udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o 'stricto sensu' cautelare; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. Negli stessi limiti l'effetto devolutivo segna anche l'ampiezza dell'eventuale successivo sindacato di questa Corte; limiti ai quali esso deve essere nella specie ricondotto, a fronte di motivi di ricorso volti a contestare l'esistenza stessa dei 'pericula libertatis'. 3. Così delimitato il 'thema decidendum', le censure mosse dal ricorrente sono infondate, non essendo l'ordinanza impugnata incorsa in alcun vizio di motivazione o travisamento della prova (quest'ultimo consistente nella dichiarata acquisizione di un esito probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, palesante dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215), con riguardo al dedotto affievolimento delle esigenze cautelari. 3.1. A torto, infatti, si imputa al Tribunale di non aver tenuto in considerazione elementi quali il tempo trascorso dai fatti ed i benefici penitenziari ottenuti dall'odierno ricorrente in relazione ad una condanna irrevocabile per altri fatti. In realtà l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha correttamente osservato che il periodo di tempo trascorso dal fatto di per sé solo non determina il venir meno delle esigenze cautelari; al riguardo deve, infatti, ricordarsi che in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n.47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01). 3.2. Quanto poi ai benefici penitenziari ottenuti dal ricorrente il Tribunale ha osservato che si trattava di elementi preesistenti alla emissione della misura cautelare in questione e che, in ogni caso, nel provvedimento genetico si era tenuto conto della sua storia giudiziaria. 3.4. Ineccepibile appare in definitiva il conclusivo apprezzamento del giudice di merito, in ordine all'assenza di sopravvenienze, relativamente alle modalità e circostanze del fatto ed alla personalità del suo autore, aventi carattere di decisività, ossia in grado di diversamente orientare (allo stato) la prognosi cautelare, anche dal lato dello spessore della relativa esigenza e dell'individuazione della misura necessaria a fronteggiarla. Il ricorrente trascura di considerare che, almeno in relazione al contestato reato di omicidio volontario (aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen.), vige - a seguito dell'estensione del catalogo delle fattispecie di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operata con il d.l. n. 11 del 2009, conv. dalla I. n. 38 del 2009, e per le misure cautelari posteriormente applicate (Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195), come quella in scrutinio - la duplice presunzione, ancorché relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere. La prima presunzione, peraltro idonea a ricomprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664), tocca aspetti preclusi in questa sede, ove per le ragioni già indicate è in gioco la mera adeguatezza del regime cautelare in atto.Né il motivo sviluppa specifiche censure che involgano tale secondo profilo, e la presunzione ad esso relativa, avendo peraltro il Tribunale convenientemente argomentato, sulla base degli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano il grado dell'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, sul suo mancato superamento; in particolare, il giudice dell'appello cautelare ha dato risalto, in modo coerente, alla concreta pericolosità evidenziata da [OSCURATO:PERSONA] nella condotta omicidiaria, nel successivo sviluppo dell'azione inerente al seppellimento e poi allo spostamento del cadavere di [OSCURATO:PERSONA] al fine di confermare la permanenza delle esigenze cautelari da tutelare con la misura carceraria. Da ultimo deve aggiungersi che il ricorrente non contesta in modo specifico l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale l'ordinanza genetica aveva considerato anche i benefici di natura penitenziaria da lui ottenuti in epoca successiva all'omicidio oggetto di imputazione provvisoria. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adem