CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 34312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generaleudito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 05/03/2026, il Tribunale di L’Aquila, in funzione diriesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva applicato nei confronti di FabioLeone la misura cautelare della custodia in carcere.2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e,cod. proc. pen., con riferimento alla identificazione dell’odierno ricorrente. Rilevache il Leone è stato identificato sulla scorta di due elementi: a) l’appellativo di“compare” impiegato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioniintercettate e b) la rassomiglianza con il Leone del soggetto ripreso nelle videoconversazioni captate il 14/11/2024 ed il 02/01/2025; che, sotto il primo profilo,il ragionamento seguito dal Tribunale si risolve in una mera petizione di principio,posto che non spiega se sia stata accertata o meno la circostanza che il Leone edil [OSCURATO:PERSONA] fossero “compari”; che, sotto il secondo profilo, la somiglianza tral’indagato e l’interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] ripreso nelle video chiamate noncostituisce grave indizio ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Osserva che, con riferimento all’esistenza del sodalizio finalizzato al narcotrafficoed al ruolo in esso ricoperto dal Leone, la motivazione è apodittica; che tra ilricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] non intercorreva un rapporto di subordinazionegerarchica, quanto piuttosto un legame amicale, come emerge da alcuneconversazioni intercettate; che, con riferimento alla modalità di gestione deldenaro provento delle cessioni di sostanza stupefacente, le emergenzeprobatorie evidenziano unicamente il rapporto di credito-debito tra l’odiernoindagato ed il [OSCURATO:PERSONA], non emergendo dalle conversazioni alcun riferimento aiconti del sodalizio; che, con riferimento al rapporto di stabile fornitura, non sirinvengono in atti elementi da cui si possa desumere la consapevolezza delLeone di agire nell’ambito di una associazione nella quale le attività dei singoli siintegrano strumentalmente per il perseguimento delle finalità sociali; che,invero, il tenore dei messaggi intercettati denota palesemente la mancanzadell’affectio societatis; che, in definitiva, la posizione del ricorrente è statadelineata essenzialmente sulla base dei rapporti di fornitura effettuati neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], senza evidenziare la rispettiva consapevolezza in merito alruolo assunto dal Leone, né la volontà di quest’ultimo di partecipare allarealizzazione di uno stabile programma, né, infine, la volontà degli altri sodali diavvalersi della sua collaborazione per la realizzazione di un fine comune.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), con riferimento agli artt. 274, lett. c), 275, commi 3 e 3-bis, 275 bis e 284cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale, nel ritenere sussistenti le esigenzecautelari di reiterazione del reato, non ha tenuto conto del tempo silentetrascorso dalla commissione dei fatti, che risalgono ad oltre un anno addietro;che, invero, durante tale lasso temporale non sono state registrate ulterioricondotte illecite, né sono emerse notizie attestanti la persistenza di contatti conambienti criminali; che, in ogni caso, la scelta della misura cautelare non apparerispettosa del principio di adeguatezza e che non risulta congrua la motivazionerelativa alla inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari asalvaguardare le esigenze di tutela della collettività.2.4. In data 04/09/2026, sono pervenute note di replica alla requisitoriascritta del Procuratore generale, con le quali si insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo ed il secondo motivo – che, per essere strettamente connessi,investendo il profilo della gravità indiziaria, possono essere trattaticongiuntamente – sono reiterativi di doglianze in fatto già proposte con i motividi riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale delriesame, mirando il secondo anche a sollecitare una diversa ed alternativalettura del materiale indiziario, preclusa in questa sede.Giova, invero, premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormaiconsolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso pervizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ed alla sussistenza delle esigenzecautelari), consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura delgiudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentila adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo diquelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori:sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso chetrattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazionetassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez.7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). Invero, nel momento del controllodella motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga lamigliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione,dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibilecon il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento:ciò in quanto l’art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente allaCorte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delleprove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezzadella motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074– 01).Orbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato – che va lettounitamente al titolo cautelare, con il quale si fonde e si integra – ha evidenziato,quanto agli elementi per identificare il Leone, innanzitutto, la indisponibilità diquest’ultimo a fare da compare di matrimonio al [OSCURATO:PERSONA] (tenuto, invece, abattesimo dall’odierno ricorrente, come messo in risalto nell’ordinanzacustodiale), per cui risultano specificati gli elementi in base ai quali l’indagato ècompare del [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, ha dato conto del riconoscimento,operato dalla polizia giudiziaria, dell’interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] nelle due videochiamate del 14/11/2024 e del 02/01/2025. Sul punto, il motivo è generico,congiuntamente valutati, non sarebbero idonei a connotare di gravità il quadroindiziario, in relazione alla identificazione del ricorrente.Quanto, poi, alla esistenza ed operatività del sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990 ed al ruolo apicale ricoperto dal Leone, il Tribunale del riesameha evinto dalle conversazioni captate il rapporto di sovraordinazione esistente trail ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], che riceve ordini dal primo e talora aspri rimproveri inmerito alla gestione delle cessioni, quando effettuate a credito ed ha, altresì,valorizzato molteplici colloqui intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e terze persone, che dannoconto di come non si trattasse solo del rapporto tra l’indagato ed il [OSCURATO:PERSONA], madi un meccanismo preordinato di cui facevano parte anche altri soggetti;correttamente, inoltre, è stata evidenziata i) la stabilità delle forniture distupefacente effettuate al Leone in favore del [OSCURATO:PERSONA] e degli spacciatori alminuto da quest’ultimo coordinati, ii) l’uso di basi logistiche e la predisposizionedi mezzi comuni (segnatamente, l’utilizzo di telefoni cellulari, introdotti in carcereproprio per consentire il traffico di sostanze stupefacenti anche all’interno dellaCasa circondariale), iii) la suddivisione dei compii tra gli associati e ladisponibilità al soccorso reciproco in occasione degli arresti e dei sequestri disostanza stupefacente, iiii) l’operatività del sodalizio in un ambito territorialedefinito e compreso tra Penne e Pescara.Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato,che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, i motivi reiterano –come si è evidenziato – le stesse doglianze mosse in sede di riesame, cercandodi frazionare il complessivo quadro indiziario con l’estrapolazione di alcuneconversazioni dall’intero contesto, di cui si propone una diversa lettura, in luogodi argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito nel provvedimento impugnato, con ciò condannandosiall’inammissibilità perché aspecifici.Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese,Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).1.2. Il terzo motivo è generico.Ed invero, si limita ad una astratta ricognizione della giurisprudenza dilegittimità in ordine alla rilevanza del cosiddetto “tempo silente”, ma non spiegacome detto intervallo temporale (specie in ragione della esigua estensione,essendo pari a circa un anno) – a fronte della presunzione relativa di attualitàdelle esigenze cautelari, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – avrebbeinfluito sulla sussistenza e sulla intensità dei pericula libertatis.Peraltro, ritiene il Collegio che il Tribunale – nell’evidenziare la negativapersonalità del Leone, in considerazione dei precedenti penali specifici da cuirisulta gravato, nonché il livello di operatività del sodalizio, la disponibilità diarmi, la pervasività della condotta realizzata anche attraverso l'introduzione distupefacenti e telefoni cellulari nella Casa circondariale di Pescara – abbia,comunque, implicitamente valutato che lo iato temporale esistente rispetto allacommissione dei fatti, in ragione del pieno inserimento dell’odierno ricorrente incircuiti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, non abbia incisosignificativamente sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazionedi analoghe condotte delittuose, anche in considerazione del fatto che si tratta diun lasso temporale di appena un anno, come evidenziato nel titolo custodiale.Quanto, infine, alla ritenuta inadeguatezza della misura meno afflittiva degliarresti domiciliari, il Tribunale ha valorizzato la circostanza per cui il Leone hadelinquito mentre era sottoposto alla misura alternativa alla detenzionedell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonostante i controlli, dimostratisi deltutto inefficaci.In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato si appalesacongrua ed esaustiva, oltre che esente dai vizi denunziati.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]