CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. In particolare, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 130, disp. att. cod.proc.pen., 415 bis cod.proc.pen, comma 2, art. 416 cod. proc.pen, comma 2, cod.proc.pen, posto che il giudice di merito ha dichiarato la penale responsabilità sulla base di un compendio probatorio almeno in parte inutilizzabile, avendo disposto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen., di due intercettazioni telefoniche (intercettazione del 14 agosto 2010, da cui emergeva la data di nascita di tale "Maurizio", identificato con il ricorrente, e la registrazione audio della richiesta di intervento fatta dallo stesso Muscas ai Carabinieri in data 22 dicembre 2010), del tutto assenti dal compendio processuale, mai inserite neppure nel fascicolo delle indagini del Pubblico Ministero, ed inerenti ad altro procedimento penale, ritenendole decisive ai fini del giudizio di responsabilità dell'imputato, in quanto da esse il teste Sanna aveva identificato la voce dell'imputato. Il ricorrente deduce, quindi, la violazione dei diritti di difesa, posto che da tali acquisizioni il giudice desumeva la piena identificabilità del ricorrente con ii soggetto che aveva in uso l'utenza telefonica, sulla base del riconoscimento vocale avvenuto ad opera del suddetto operante, pur in assenza di ulteriori elementi di riscontro, quali servizi di opc, e considerato che il teste Sanna ha dichiarato di non aver mai visto l'imputato. La Corte d'Appello di Cagliari ha ritenuto pienamente utilizzabili le due conversazioni telefoniche ritenendo infondata l'eccezione difensiva della inutilizzabilità di tali elementi probatori in un procedimento diverso da quello in cui sono state disposte, richiamando la nozione di "diverso procedimento" e precisando che essa debba ancorarsi ad un criterio di valutazione sostanzialistica, per cui si ha identità di procedimenti in presenza di una connessione sostanziale tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in diritto. 1.1. Si osserva preliminarmente che l'art. 270, comma 1, cod.proc.pen., stabilisce, innanzitutto, il principio del divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, salvo che quOra esse siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la valutazione della indispensabilità di tali risultati ai fini dell'accertamento per cui si procede e per i quali è previsto l'arresto in flagranza, non debba essere espressamente motivata dal giudice di merito, potendo essere compiuta anche implicitamente, mediante l'attribuzione agli elementi utilizzati di specifica rilevanza ai fini della decisione adottata (Sez. 3, n. 5821 del 18/01/2022, Rv. 282804). Inoltre, si è precisato che ai fini del divieto di utilizzazione in procedimenti diversi dei risultati di intercettazioni, previsto dall'art 270, comma 1, cod.proc.pen., la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale e ricollegata al dato deil'aiterità del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che derivi da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine (Sez.6, n. 7320 del 19/01/2010, Rv. n. 246697). Essa non può dunque essere ricollegata a dati puramente formali, come l'iscrizione della medesima notizia di reato da parte di due diversi uffici di procura (Sez.1, n.29421 del 09/05/2006, Rv.235104; Sez.3, n.348, del 13/11/2007, Rv.238779; Sez. 5, n. 26693 dei 20/01/2015, Rv. 264001). D'altronde, il concetto di "diverso procedimento" non equivale a quello di diverso reato e in esso non rientrano quindi le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto (Sez.6, n.11472 del 02/12/2009, Rv. 246524). Pertanto, condivisibilmente, le Sezioni Unite hanno affermato che, fuori dai casi in cui i risultati delle captazioni in procedimenti diversi in risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, il divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen. non opera con riferimento agli esiti relativi ai reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n.51 del 28/11/2019, Rv.277395, Cavallo). 1.2. Orbene, tanto premesso in via generale, e precisato che il procedimento concerne un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza, si osserva che la Corte di appello di Cagliari ha condiviso l'orientamento giurisprudenziaie secondo il quale la nozione di "identico procedimento" -che evidentemente esclude l'operatività del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. concernente procedimenti "diversi", - prescinda da elementi formali, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma implichi una valutazione di tipo "sostanziale", con la conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede, vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, anche qualora le notizie di reato che vengono via via acquisite rientrino nella competenza territoriale di altra autorità giudiziaria. Il giudice di merito ha, pertanto, affermato che il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 270 cod.proc.pen., non fosse, nei caso di specie, operante, in quanto non vi è stata utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti distinti ed autonomi, ma nel medesimo, identico procedimento, che scaturisce dalla medesima notizia di reato e dalla medesima, ampia indagine, condotta dalla questura di Sassari dai settembre 2009, da cui è emerso che alcuni soggetti ai vertici di un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti avessero contatti con il Muscas. Il giudice di merito ha quindi ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che si non tratti di utilizzazione di materiale probatorio appartenente a un procedimento diverso - soggetta al divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen.- ma, ricorrendo ad una concezione sostanzialistica del concetto di "identità di procedimento", che il procedimento fosse unico, in quanto scaturisce dalla medesima notizia di reato e in quanto concernente il medesimo traffico di stupefacenti. Giova precisare che tale controllo dà luogo a un giudizio di fatto che è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 46085 del 28/03/2018, Rv. 275351). In ultimo, si osserva che il materiale probatorio acquisito è valso solo a consentire il riconoscimento vocale del ricorrente e dì ricondurre quanto emerso dalle indagini e intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento, a proposito di tale Maurizio, all'imputato; l'intercettazione è pertanto venuta in rilievo non per i suoi contenuti ma esclusivamente come termine di confronto fonico ai fini del riconoscimento vocale. 2. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all