CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 10133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3987/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma , Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza n. 16292/2020 del Tribunale di Roma , depositata i n data 18.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 3987/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 19541/2018 del Giudice di pace di Roma, che aveva a sua volta respinto la sua impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 09720100024338473000, in relazione ad un verbale di accertamento emesso per violazione del C.d.S. Nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello dichiarò anzitutto la regolarità della costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) mediante avvocato del libero foro ; ribadì che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata il 26.2.2010 e che le doglianze relative alla mancata notifica del verbale di accertamento avrebbero dovuto proporsi entro 30 giorni da detta notifica, trattandosi di opposizione recuperatoria, sicché esse erano inammissibili. Aggiunse anche che la prescrizione non poteva dirsi comunque maturata, in quanto era stata validamente interrotta dalla notifica del preavviso di fermo in data 25.9.2014. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; AdER e il Prefetto di Roma non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2719 c.c., dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto la ritualità della notifica della cartella a mezzo raccomandata. 1.2 –Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, N. 3987/21R.G. n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale rilevato la necessità di produrre la cartella di pagamento. 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 209 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 28 della legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale accolto l’eccezione di prescrizione. 2.1 – Non mette conto esaminare nel merito le doglianze avanzate dal ricorrente, giacché va rilevata d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda dello stesso Piperno, perché avanzata solo a seguito di verifica presso gli uffici dell’agente della riscossione (v. ricorso, p. 3), con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ex art. 382, comma 3, c.p.c., che non hanno rilevato il difetto della condizione dell’azione. Sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione N. 3987/21R.G. nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez. Un., n.26283/2022). In particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia (ed applicabile anche alle entrate extra-tributarie, come quella che occupa –così la stessa pronuncia prima citata), l’interesse può dirsi sussistenteove il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bisdel d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ebbene, premesso che, anche prescindere dall’effettivo rilascio di un estratto di ruolo da parte dell’agente, la vicenda che occupa è perfettamente sovrapponibile, giacché il Piperno si determinò ad impugnare di propria iniziativa e solo a seguito di una “scoperta casuale” presso gli uffici dell’agente, lo stesso Piperno non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto, neppure nella memoria. N. 3987/21R.G. Ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo (si vedala già citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022). 3.1 – In def i nit i va, s i impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., restando conseguentemente travolta anche la sentenza di primo grado (v. Cass. n. 10093/2008).Le spese del giudizio di merito possono integralmente compensarsi, stante la sopravvenienza del dettato normativo, mentre nulla va disposto circa quelle di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, e compensa le spese del giudizio di merito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis