CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 11121/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sentenza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 20/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 20/10/2022 con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bari in data 5/12/2018 che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione. ya Considerato che il motivo con il quale si deduce il vizio di violazione di legge per avere la Corte erroneamente ritenuto sussistente la recidiva infraquinquennale (e di conseguenza computato il termine massimo di prescrizione), è fondato. Rilevato che il giudice di appello ha indicato in sentenza la data del commesso reato nel novembre 2007 e a quella data, come rilevato nel ricorso, non risulta dal certificato penale che l'imputato avesse riportato una condanna definitiva; considerato che di detta aggravante ad effetto speciale il giudice non avrebbe dovuto tener conto ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere che dunque è pari, nel massimo, ad anni 10 cui devono aggiungersi le sospensioni con la conseguenza che il reato alla data della sentenza di appello era sicuramente estinto per prescrizione. Considerato che all'evidenza non ricorrono cause di proscioglimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] PENALE1 8 MAR, 2024 [OSCURATO:PERSONA]