CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 dicembre 1964
Cassazione n. 44791/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1964 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 14/12/2020 confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di COSENZA in data 30/01/2019 aveva condannato RAGO Antonio a pena di giustizia per il reato di truffa, riguardante la mancata spedizione di un interno in pelle per auto, da lui messo in vendita su un sito ìnternet e ottenuto in pagamento con versamento su carta prepagata, accertata a COSENZA il 25/08/2015, con riconoscimento delle attenuanti generiche e con la condanna al risarcimento dei danni. RAGO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, censura la lesione del contraddittorio derivante dall'avvenuta acquisizione in primo grado come documenti di acquisizioni investigative come documentazione bancaria, cartellini di identità ecc.; come secondo, censura l'aver identificato nel ricorrente l'autore della truffa, senza che sia mai stato svolto alcun accertamento sull'inserimento via internet dell'annuncio di vendita; come terzo, contesta la mancata applicazione del disposto dì cui all'art. 131 bis cod. pen.; come quarto, eccepisce l'omessa motivazione sul danno arrecato alla persona offesa. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la CORTEterritoriale con motivazione coerente ricordato la nozione di documento, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., e qualificato in tal senso quanto acquisito in dibattimento e ritenuto utilizzabile per la decisione, trattandosi di comunicazioni provenienti da BNL e da LICA, quindi atti idonei a rappresentare il tracciamento del denaro inviato dalla vittima all'autore della frode. Pure manifestamente infondato è il secondo motivo, poiché il Collegio di appello ha fornito gli elementi che ricondotto al ricorrente quale autore della truffa: in particolare, la e-mail inviata alla persona offesa dal proprio indirizzo elettronico e la ricezione del bonifico sul proprio conto corrente. Manifestamente infondato è il terzo motivo poiché la CORTE ha correttamente ritenuta ostativa all'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. la reiterazione di condotte analoghe, in relazione alle quali il ricorrente non ha replicato alcunché di specifico. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (cf. Sez. U sentenza n. 13681 del 25/02/2016 dei). 06/04/2016 Rv. 266590 imputato Tushaj). È una valutazione che la CORTE di MESSINAha correttamente operato nel caso in esame. Manifestamente infondato è infine il motivo riguardante la quantificazione del danno, poiché il Collegio di appello ha precisato di aver tenuto conto dei danni non soltanto materiali, bensì pure morali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere