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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14274/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Como; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Como, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, in data 22 agosto 2022, aveva convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria ex artt. 354 e 355, comma 2, cod. proc. pen., avente ad oggetto un'autovettura di provenienza illecita (dal reato di appropriazione indebita) ritrovata nella disponibilità del ricorrente.

Si procede per il reato di ricettazione a carico di ignoti ed il bene è stato qualificato come cosa pertinente al reato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla individuazione della condotta costituente reato e del reato presupposto a quello di ricettazione, nonché delle ragioni di natura probatoria poste a fondamento della misura e della relazione tra il bene ed il reato, specie in considerazione del fatto che il ricorrente è un terzo estraneo al delitto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Come ha puntualmente sottolineato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, il ricorrente è terzo interessato, non essendogli stato contestato il reato di ricettazione per il quale si procede a carico di ignoti.

Egli, come si evidenzia nello stesso ricorso, rivendica la proprietà del bene acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Como, della quale è amministratore unico e socio.

Tuttavia, il ricorso non risulta formalmente proposto dal ricorrente in tale ultima qualità (e con adeguata dimostrazione di una investitura in tal senso da parte della società) bensì in proprio, circostanza che esclude la sua legittimazione.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.01.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Como; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Como, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, in data 22 agosto 2022, aveva convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria ex artt. 354 e 355, comma 2, cod. proc. pen., avente ad oggetto un'autovettura di provenienza illecita (dal reato di appropriazione indebita) ritrovata nella disponibilità del ricorrente. Si procede per il reato di ricettazione a carico di ignoti ed il bene è stato qualificato come cosa pertinente al reato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla individuazione della condotta costituente reato e del reato presupposto a quello di ricettazione, nonché delle ragioni di natura probatoria poste a fondamento della misura e della relazione tra il bene ed il reato, specie in considerazione del fatto che il ricorrente è un terzo estraneo al delitto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Come ha puntualmente sottolineato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, il ricorrente è terzo interessato, non essendogli stato contestato il reato di ricettazione per il quale si procede a carico di ignoti. Egli, come si evidenzia nello stesso ricorso, rivendica la proprietà del bene acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Como, della quale è amministratore unico e socio. Tuttavia, il ricorso non risulta formalmente proposto dal ricorrente in tale ultima qualità (e con adeguata dimostrazione di una investitura in tal senso da parte della società) bensì in proprio, circostanza che esclude la sua legittimazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.01.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] S
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