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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 12529/2024

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti è manifestamente infondato, atteso che la Lorenz difetta di interesse (essendo stata assolta dal capo 13) in primo grado e dal 14) in appello ) e il Mancuso ha semplicemente richiamato un elemento relativo alla collazione della sentenza di appello, senza evidenziare alcun effettivo pregiudizio, in considerazione della piena conoscenza delle imputazioni elevate sin dal decreto di citazione a giudizio, ricorrendo dunque una mera irregolarità nella collazione della intestazione della decisione impugnata (Sez. 2, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968-01); ritenuto che il secondo motivo, articolato con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili nel primo e secondo ricorso (con riferimento alle imputazioni ascritte), in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 10 e 11 e segg. anche quanto all'intervenuto riconoscimento della Bevilacqua e della Lorenz all'interno del bar, oltre agli altri numerosi elementi indiziari); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ultimo motivo proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è 2 It manifestamente infondato per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso, evidenziando la gravità del fatto, l'utilizzo di una vettura rubata per effettuare la rapina escludendo la presenza di fatti positivamente valutabili per entrambi i ricorrenti (pag. 9 per Mancuso, pag.12 per la Lorenz); rilevato, pertanto, che iricorso deve essere dichiarati) inammissibile, con la condanna dà: ricorrente' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti è manifestamente infondato, atteso che la Lorenz difetta di interesse (essendo stata assolta dal capo 13) in primo grado e dal 14) in appello ) e il Mancuso ha semplicemente richiamato un elemento relativo alla collazione della sentenza di appello, senza evidenziare alcun effettivo pregiudizio, in considerazione della piena conoscenza delle imputazioni elevate sin dal decreto di citazione a giudizio, ricorrendo dunque una mera irregolarità nella collazione della intestazione della decisione impugnata (Sez. 2, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968-01); ritenuto che il secondo motivo, articolato con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili nel primo e secondo ricorso (con riferimento alle imputazioni ascritte), in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 10 e 11 e segg. anche quanto all'intervenuto riconoscimento della Bevilacqua e della Lorenz all'interno del bar, oltre agli altri numerosi elementi indiziari); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ultimo motivo proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è 2 It manifestamente infondato per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso, evidenziando la gravità del fatto, l'utilizzo di una vettura rubata per effettuare la rapina escludendo la presenza di fatti positivamente valutabili per entrambi i ricorrenti (pag. 9 per Mancuso, pag.12 per la Lorenz); rilevato, pertanto, che iricorso deve essere dichiarati) inammissibile, con la condanna dà: ricorrente' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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