CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 07871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27024/25 Ritenuto che la Corte di appello di Bari ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della durata dell'evasione; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità del fatto per assenza di giustificazioni e durata dell'evasione; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo in merito alla dedotta assenza di consapevolezza per errore di fatt6,atteso quanto evidenziato in sentenza sulle modalità di notificazione del provvedimento che ha disposto la misura in sostituzione di altra misura cautelare, tali da escludere ogni margine di incertezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna deljg ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] nere estensore [OSCURATO:PERSONA]