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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 33401/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 3811-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 2599 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 30/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.3811/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, a conferma della sentenza del Tribunale di Bolzano, ha accertato la illegittimità della pretesa contributiva oggetto di verbale di accertamento ispettivo con il quale era stato ritenuto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in capo a [OSCURATO:PERSONA] quale produttore libero d'impresa di assicurazioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv. con modif. in L. n. 326/2003; la Corte territoriale ha in particolare ritenuto di dover rigettare l'appello proposto dall'Inps, avendo accertato che l'attività svolta dal ricorrente non poteva ritenersi rientrante fra quelle dei produttori del III e del IV gruppo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 269/2003; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1,

I. n. 613/1966, 29,

I. n. 160/1975, e 1, comma 202,

I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito escluso, facendo leva anche sull'assenza di una lettera di autorizzazione, che l'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] non presentasse i caratteri necessari ai fini dell'inquadramento nel IV gruppo dei produttori assicurativi; il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanze interlocutorie n. 13049, n. 18302, n. 27261 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3811-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 2599 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 30/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.3811/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, a conferma della sentenza del Tribunale di Bolzano, ha accertato la illegittimità della pretesa contributiva oggetto di verbale di accertamento ispettivo con il quale era stato ritenuto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in capo a [OSCURATO:PERSONA] quale produttore libero d'impresa di assicurazioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv. con modif. in L. n. 326/2003; la Corte territoriale ha in particolare ritenuto di dover rigettare l'appello proposto dall'Inps, avendo accertato che l'attività svolta dal ricorrente non poteva ritenersi rientrante fra quelle dei produttori del III e del IV gruppo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 269/2003; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito escluso, facendo leva anche sull'assenza di una lettera di autorizzazione, che l'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] non presentasse i caratteri necessari ai fini dell'inquadramento nel IV gruppo dei produttori assicurativi; il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanze interlocutorie n. 13049, n. 18302, n. 27261 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]
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