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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40220/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VI: RONA ( dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 223, :omma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1 L.F., la pena concOrdat.: con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione )utato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli ari t. 129, e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di f, ori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdottb dal legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la Sente -iza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione Oella , rolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza', all'e rronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sictirezza; - che, in ogni caso, tenuto conto che, in caso di patteggiamento, l'i;ccordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sente - za che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), le doglianze sono genericamente articolate, in quanto non accompagnat( dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al iiudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen (Sei . 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorn:nte al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 infavon della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cessa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VI: RONA ( dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 223, :omma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1 L.F., la pena concOrdat.: con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione )utato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli ari t. 129, e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di f, ori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdottb dal legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la Sente -iza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione Oella , rolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza', all'e rronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sictirezza; - che, in ogni caso, tenuto conto che, in caso di patteggiamento, l'i;ccordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sente - za che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), le doglianze sono genericamente articolate, in quanto non accompagnat( dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al iiudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen (Sei . 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorn:nte al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 infavon della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cessa delle ammende. Così deciso
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