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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1093/2025

ECLI:EU:C:2025:706
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0447_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] IV) (causa C‑447/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Salvataggio interno – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Svalutazione di strumenti di capitale – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Misure di salvaguardia per gli azionisti – Articoli da 73 a 75 – Diritti di opzione – Direttiva 2003/71/CE – Direttiva 2004/109/CE – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Informazioni incomplete o inesatte fornite nel prospetto da pubblicare, in particolare, in caso di offerta al pubblico di strumenti finanziari – Informazioni sugli emittenti di strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione – Azione di responsabilità – Azione volta alla nullità del contratto di acquisto – Azioni intentate contro il successore universale dell’ente creditizio oggetto di una decisione di risoluzione» Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Direttiva 2014/59 – Effetto del bail-in – Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Informazione scorretta – Azione di responsabilità esperita successivamente alla decisione di risoluzione – Azione diretta alla nullità del contratto di acquisto di azioni e di diritti di opzione proposta successivamente alla decisione di risoluzione – Inammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/71, art. 6, 2004/109, art. 7, e 2014/59, artt. 34, § 1, a), 53, §§ 1 e 3, e 60, § 2, comma 1, b) e c)] (v. punti 41‑43, 46‑52, 56, 57, 59, 65‑69 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, lette alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del principio della certezza del diritto, devono essere interpretate nel senso che: esse ostano ad azioni di responsabilità intentate in ragione dell’incompletezza o dell’erroneità delle informazioni fornite segnatamente nel prospetto, quali previste all’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, e all’articolo 7 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, nonché ad azioni di nullità del contratto di acquisto di azioni e di diritti di opzione ai sensi del diritto nazionale, qualora tali azioni di responsabilità e di nullità – siano introdotte successivamente all’adozione di misure di risoluzione che comportino la svalutazione totale delle azioni costituenti il capitale sociale dell’ente creditizio che ha emesso tali strumenti finanziari e – mirino alla restituzione del controvalore, maggiorato degli interessi, versato per l’acquisto di questi stessi strumenti finanziari prima della risoluzione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0447_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] IV) (causa C‑447/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Salvataggio interno – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Svalutazione di strumenti di capitale – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Misure di salvaguardia per gli azionisti – Articoli da 73 a 75 – Diritti di opzione – Direttiva 2003/71/CE – Direttiva 2004/109/CE – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Informazioni incomplete o inesatte fornite nel prospetto da pubblicare, in particolare, in caso di offerta al pubblico di strumenti finanziari – Informazioni sugli emittenti di strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione – Azione di responsabilità – Azione volta alla nullità del contratto di acquisto – Azioni intentate contro il successore universale dell’ente creditizio oggetto di una decisione di risoluzione» Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Direttiva 2014/59 – Effetto del bail-in – Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Informazione scorretta – Azione di responsabilità esperita successivamente alla decisione di risoluzione – Azione diretta alla nullità del contratto di acquisto di azioni e di diritti di opzione proposta successivamente alla decisione di risoluzione – Inammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/71, art. 6, 2004/109, art. 7, e 2014/59, artt. 34, § 1, a), 53, §§ 1 e 3, e 60, § 2, comma 1, b) e c)] (v. punti 41‑43, 46‑52, 56, 57, 59, 65‑69 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, lette alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del principio della certezza del diritto, devono essere interpretate nel senso che: esse ostano ad azioni di responsabilità intentate in ragione dell’incompletezza o dell’erroneità delle informazioni fornite segnatamente nel prospetto, quali previste all’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, e all’articolo 7 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, nonché ad azioni di nullità del contratto di acquisto di azioni e di diritti di opzione ai sensi del diritto nazionale, qualora tali azioni di responsabilità e di nullità – siano introdotte successivamente all’adozione di misure di risoluzione che comportino la svalutazione totale delle azioni costituenti il capitale sociale dell’ente creditizio che ha emesso tali strumenti finanziari e – mirino alla restituzione del controvalore, maggiorato degli interessi, versato per l’acquisto di questi stessi strumenti finanziari prima della risoluzione.
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