CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 26991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita'[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli emessa in data 21 gennaio 2022, con la quale, in accoglimento dell'appello, veniva revocata la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione della durata di anni uno per carenza delle esigenze cautelari, e confermata la gravità indiziaria, in ordine alla partecipazione all'associazione dedita stabilmente alla commissione di una serie indeterminata di reati tributari, di autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare in ordine all'applicazione della misura interdittiva, originariamente comminata in misura illegale e poi ridotta nel suo massimo di un anno. 3. Deduce inoltre illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove il giudice, pur revocando la misura per carenza di esigenze cautelari, ritiene persistente la gravità indiziaria, riconoscendo un ruolo, anche se marginale dell'indagato, nella realizzazione dei reati contestati. Precisa infatti di non essersi mai occupato della contabilità delle società "cartiere", e quindi di essere privo delle competenze fiscali, commerciali e societarie necessarie per partecipare all'attività di creazione e amministrazione di dette società, essendo un mero consulente del lavoro, e non un commercialista. Infatti egli si è limitato a curare l'assunzione di due dipendenti e a subaffittare le stanze del suo studio a una delle società coinvolte nella vicenda processuale, la [OSCURATO:PERSONA] Europea s.r.I., senza mai avere la percezione dell'attività illecita svolta. Illogica è quindi la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui assume, attraverso il ricorso a prove logiche e indizi, che l'indagato "non poteva non sapere", in virtù del suo ruolo, l'effettiva attività illecita svolta, non essendo in tal senso convergenti gli indizi tratti dalle uniche due conversazioni telefoniche che lo riguardano, intrattenute con la segretaria della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Con memoria di replica ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. il ricorrente ribadisce la sussistenza dell'interesse all'impugnazione - anche di natura extrapenale, di natura economica, o quantomeno sul piano professionale, morale, politico o disciplinare — configurabile anche qualora, nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato venga revocato o sostituito con altro meno gravoso a seguito di proposizione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.. Rileva di avere interesse ad una pronuncia giurisdizionale che riconosca l'infondatezza della originaria ordinanza in punto di insussistenza di gravo indizi di colpevolezza, e non solo con riferimento all'assenza di esigenze cautelari, e di essere portatore di interesse morale e anche economico, posto che la legge di bilancio dello Stato 30 dicembre 2020 n.178 riconosce all'imputato assolto con sentenza irrevocabile il rimborso delle spese legali. Richiama la casistica in cui questarapportabile a quella dell'imputato assolto all'esito di un giudizio di cognizione, in cui persiste l' interesse extrapenale alla pronuncia più favorevole, posto che il giudizio cautelare è un giudizio incidentale strumentale a quello di merito, autonomo e non finalizzato ad una sua anticipazione (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398 - 01). 2. La carenza originaria di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] U.R.P. CENTRALE v,r,t e - Go ok9L 5 s - 4909-,‘ effvoc; e t‘e 94 (La' as-tA e ) ì,,„\ro CD`\-\\Q v. 2624 q\' ss bkNofien-e. , () v,() ,e`. CA-, v\90 3- 5 9 cA{ki-e kM, .\4.k‘ gL N90 9-1- )5PYI-C ". [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alessa i Giro/ami