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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21933/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4863/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:mancata impugna- zione atti intermedi impugna- bili-effetti contro [OSCURATO:PERSONA]’ORTA; –intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 7129 / 14 /20 2 3 , depositata il 2 1 . 1 2 .20 2 3 e nonnotificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7129/14/2023, depositata il 21.12.2023 veniva accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Orta avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Napoli n. 7127 / 3 1 /20 22 che avevaad oggetto l’ avviso di intimazione n. 07120219015049573000 noficatoledall’Agenzia delle entrate Riscossione e relativo ad IVA per l’anno2008. 2.Il giudice di prime cure considerava che l’avviso di accertamento presuppostoera stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 20febbraio 2012 e non era stato impugnato, e la prescrizione appli- cabileera quella decennale trattandosi di IVA per cui non era matu- rata la prescrizione alla data della notifica dell’ingiunzione impu- gnata.

Il giudice d’appello , disattese le eccezioni preliminari, rifor- mavatale decisione, accertando che la notifica dell’atto presupposto all’avviso di intimazione non era stat a ritualmente eseguita, in quantoeffettuata dall ’agente della riscossione con raccomandata a mezzoposta, consegnata al portiere senza la successiva raccoman- datainformativa. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo due motiv i ; a sua volta l’Agen- ziadelle entrate ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidatoa due motivi , sovrapponibili a quelli dell’agente della riscos- sione,mentre la contribuente è rimasta intimata .

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ciascun ricorso si censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sen- tenza per violazione degli artt. 19 e 21 del d . l gs. n. 546/1992 per averil giudice d'appello statuito in merito alla validità della notifica della cartella di pagamento , dedotta per mezzo dell'impugnazione delsuccessivo avviso, su una questione che era preclusa per omessa impugnazione da parte della contribuente di due atti, autonoma- menteimpugnabili, intermedi, ossia successivi alla cartella e prece- dentialla notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento ex art.50, comma 2 , del d.P.R. n. 602/1973. 1.1.La r icorrente principale – e in termini analoghi anche l’inciden- tale - si d uole de l fatto che fin dal primo grado del giudizio è stato eccepitoche « l’intimazione di pagamento oggetto di contestazione non era il primo atto notificato alla contribuente successivamente alla cartella di pagamento.

Infatti nelle controdeduzioni in primo grado,qui prodotte sub all. 2, a pagine 7 e seguenti, l’agente della riscossioneaveva allegato l’esistenza di atti autonomamente impu- gnabili successivi, ossia: - ) l’intimazione di pagamento n. 071/2018/90/56361949/000,notificata in data 06 maggio 2019 (al- legaton. 3 alle controdeduzioni di primo grado, qui prodotte sub all. 2,pagine 35 e seguenti, la relata è qui nuovamente prodotta sub all. 10); - ) il preavvi so di fermo amministrativo numero 071/80/201400019401/000,notificato in data 03 luglio 2014 (alle- gaton. 4 alle controdeduzioni di primo grado, qui prodotte sub all. 2,a pagine 67 e seguenti, la relata è qui nuovamente prodotta sub all.8)» (cfr. p. 6 - 7 ricorso principale ). 2.Con il secondo motivo d i ricor s o si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazionedell’art. 26, comma1, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e della L.n. 890 del 1982 - il giudice ha errato a ritenere nulla la notifica della cartella di pagamento n. 071/2012/0006942673/000, notifi- catain data 20 febbraio 2012, perché nel caso di notifica di retta da partedell’agente della riscossione a mezzo raccomandata non si ap- plicanole norme della L. n. 890 del 1982 sulla notifica degli atti pro- cessuali e, pertanto, anche in caso di notifica al portiere non è ne- cessariol’invio della raccomandata inform ativa .La medesima do- glianza viene proposta anche dalla controricorrente con il secondo motivodel ricorso incidentale.

3. Il secondo motivo, più liquido in quanto di pronta soluzione, dev’essere esaminato in via prioritaria rispetto al primo, ed è fon- dato. 3.1In merito al perfezionamento della notificazione della cartella di pagamentoa mezzo del servizio postale, questa Corte ha ripetuta- mente affermato che , i n tema di riscossione delle imposte, qualora lanotifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26,comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con av- visodi ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il ser- viziopostale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass.ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, poi sempre confermata) .

Inapplicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza concui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della car- tellasull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal por- tiere,occorresse, a norma dell'art. 139 c od . p roc . c iv ., l'invio di una secondaraccomandata. 3.2Orbene, è evidente l'errore in cui è incorso il giudice di seconde cure, il quale , ritenendo che La più recente giurisprudenza della Cortedi Cassazione ha stabilito che la notificazione degli atti proces- sualia mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato alportiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale nonne dà notizia a quest'ultimo mediant e l'avviso ex art. 7, comma 3,della l. n. 890 del 1982 (da ultimo Cass. 24 luglio 2023 n. 22095).

E’pacifico che l’atto presupposto all’ingiunzione impugnata è stato notificato a mezzo posta con raccomandata consegnata al portiere come da documento in at ti, ma senza la successiva raccomandata informativanecessaria per avere certezza che l’atto sia venuto a co- noscenzadel destinatario interessato (cfr.p. 2 sentenza), ha appli- catoalla notifica della cartella di pagamento le norme sulle notifiche degliatti giudiziari. 3.3.La decisione del giudice d'appello ha mancato di sussumere la fattispecie nella corretta previsione di legge indicata nel motivo in disamina,dal momento che il caso di specie, verte su lla notifica di- rettada parte dell’agente della riscossione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ex art. 26 , comma 1 , secondo periodo , del d.P.R.n. 602/1973, alla quale non si applicano le norme sulla notifica degliatti processuali e neppure le norme della Legge n. 890 del 1982 sullenotifiche di atti processuali a mezzo posta, trovando applica- zione le norme sul servizio postale ordinario, che non prevedono l’obbligodi invio d ella seconda raccomandata informativa in caso di notificaal portiere. 4.L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo,e la sentenza impugnata dev’essere cassata .

P er l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di g iustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame eper la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo de i ricors i , assorbito il primo , cassala sentenza impugnata , in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4863/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:mancata impugna- zione atti intermedi impugna- bili-effetti contro [OSCURATO:PERSONA]’ORTA; –intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 7129 / 14 /20 2 3 , depositata il 2 1 . 1 2 .20 2 3 e nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7129/14/2023, depositata il 21.12.2023 veniva accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Orta avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Napoli n. 7127 / 3 1 /20 22 che avevaad oggetto l’ avviso di intimazione n. 07120219015049573000 noficatoledall’Agenzia delle entrate Riscossione e relativo ad IVA per l’anno2008. 2.Il giudice di prime cure considerava che l’avviso di accertamento presuppostoera stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 20febbraio 2012 e non era stato impugnato, e la prescrizione appli- cabileera quella decennale trattandosi di IVA per cui non era matu- rata la prescrizione alla data della notifica dell’ingiunzione impu- gnata. Il giudice d’appello , disattese le eccezioni preliminari, rifor- mavatale decisione, accertando che la notifica dell’atto presupposto all’avviso di intimazione non era stat a ritualmente eseguita, in quantoeffettuata dall ’agente della riscossione con raccomandata a mezzoposta, consegnata al portiere senza la successiva raccoman- datainformativa. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo due motiv i ; a sua volta l’Agen- ziadelle entrate ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidatoa due motivi , sovrapponibili a quelli dell’agente della riscos- sione,mentre la contribuente è rimasta intimata . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ciascun ricorso si censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sen- tenza per violazione degli artt. 19 e 21 del d . l gs. n. 546/1992 per averil giudice d'appello statuito in merito alla validità della notifica della cartella di pagamento , dedotta per mezzo dell'impugnazione delsuccessivo avviso, su una questione che era preclusa per omessa impugnazione da parte della contribuente di due atti, autonoma- menteimpugnabili, intermedi, ossia successivi alla cartella e prece- dentialla notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento ex art.50, comma 2 , del d.P.R. n. 602/1973. 1.1.La r icorrente principale – e in termini analoghi anche l’inciden- tale - si d uole de l fatto che fin dal primo grado del giudizio è stato eccepitoche « l’intimazione di pagamento oggetto di contestazione non era il primo atto notificato alla contribuente successivamente alla cartella di pagamento. Infatti nelle controdeduzioni in primo grado,qui prodotte sub all. 2, a pagine 7 e seguenti, l’agente della riscossioneaveva allegato l’esistenza di atti autonomamente impu- gnabili successivi, ossia: - ) l’intimazione di pagamento n. 071/2018/90/56361949/000,notificata in data 06 maggio 2019 (al- legaton. 3 alle controdeduzioni di primo grado, qui prodotte sub all. 2,pagine 35 e seguenti, la relata è qui nuovamente prodotta sub all. 10); - ) il preavvi so di fermo amministrativo numero 071/80/201400019401/000,notificato in data 03 luglio 2014 (alle- gaton. 4 alle controdeduzioni di primo grado, qui prodotte sub all. 2,a pagine 67 e seguenti, la relata è qui nuovamente prodotta sub all.8)» (cfr. p. 6 - 7 ricorso principale ). 2.Con il secondo motivo d i ricor s o si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazionedell’art. 26, comma1, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e della L.n. 890 del 1982 - il giudice ha errato a ritenere nulla la notifica della cartella di pagamento n. 071/2012/0006942673/000, notifi- catain data 20 febbraio 2012, perché nel caso di notifica di retta da partedell’agente della riscossione a mezzo raccomandata non si ap- plicanole norme della L. n. 890 del 1982 sulla notifica degli atti pro- cessuali e, pertanto, anche in caso di notifica al portiere non è ne- cessariol’invio della raccomandata inform ativa .La medesima do- glianza viene proposta anche dalla controricorrente con il secondo motivodel ricorso incidentale. 3. Il secondo motivo, più liquido in quanto di pronta soluzione, dev’essere esaminato in via prioritaria rispetto al primo, ed è fon- dato. 3.1In merito al perfezionamento della notificazione della cartella di pagamentoa mezzo del servizio postale, questa Corte ha ripetuta- mente affermato che , i n tema di riscossione delle imposte, qualora lanotifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26,comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con av- visodi ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il ser- viziopostale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass.ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, poi sempre confermata) . Inapplicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza concui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della car- tellasull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal por- tiere,occorresse, a norma dell'art. 139 c od . p roc . c iv ., l'invio di una secondaraccomandata. 3.2Orbene, è evidente l'errore in cui è incorso il giudice di seconde cure, il quale , ritenendo che La più recente giurisprudenza della Cortedi Cassazione ha stabilito che la notificazione degli atti proces- sualia mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato alportiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale nonne dà notizia a quest'ultimo mediant e l'avviso ex art. 7, comma 3,della l. n. 890 del 1982 (da ultimo Cass. 24 luglio 2023 n. 22095). E’pacifico che l’atto presupposto all’ingiunzione impugnata è stato notificato a mezzo posta con raccomandata consegnata al portiere come da documento in at ti, ma senza la successiva raccomandata informativanecessaria per avere certezza che l’atto sia venuto a co- noscenzadel destinatario interessato (cfr.p. 2 sentenza), ha appli- catoalla notifica della cartella di pagamento le norme sulle notifiche degliatti giudiziari. 3.3.La decisione del giudice d'appello ha mancato di sussumere la fattispecie nella corretta previsione di legge indicata nel motivo in disamina,dal momento che il caso di specie, verte su lla notifica di- rettada parte dell’agente della riscossione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ex art. 26 , comma 1 , secondo periodo , del d.P.R.n. 602/1973, alla quale non si applicano le norme sulla notifica degliatti processuali e neppure le norme della Legge n. 890 del 1982 sullenotifiche di atti processuali a mezzo posta, trovando applica- zione le norme sul servizio postale ordinario, che non prevedono l’obbligodi invio d ella seconda raccomandata informativa in caso di notificaal portiere. 4.L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo,e la sentenza impugnata dev’essere cassata . P er l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di g iustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame eper la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo de i ricors i , assorbito il primo , cassala sentenza impugnata , in
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