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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 marzo 2016

Cassazione n. 34401/2022

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6 ORDINANZA sul ricorso 24131/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -

V. E. R.I.T.A.; gpa; - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - V.E.R.I.T.A.S Spa in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34-b presso lo studio 2oZ2, -Aq-4 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - V.E.R.I.T.A.S Spa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34-b presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -contro ricorrente- avverso la sentenza n. 650/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 22/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Veritas spa, che è la società che, per conto del Comune di Venezia, gestisce il servizio di smaltimento die rifiuti: l'ingiunzione è stata emessa sul presupposto che, sulla tariffa rifiuti, cosiddetta TIA, il contribuente aveva altresì corrisposto VIVA.

Poiché la TIA era da ritenersi una tassa, secondo il contribuente, non era soggetta ad IVA.2.-La tesi è stata accolta dal Giudice di pace che ha rigettato l'opposizione della società Veritas, basata sull'argomento secondo cui la TIA1 era da ritenersi il corrispettivo di una prestazione e non già una tassa, con conseguente assoggettabilità ad IVA. 3.-Il Tribunale di Venezia, in appello, ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la natura di tributo della TIA1, ma ha compensato le spese, in ciò riformando la decisione di primo grado. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale pronuncia con un motivo di ricorso.

Mentre la Veritas ha notificato controricorso con ricorso incidentale condizionato, basato anche esso su un motivo, ed al quale ha replicato il Siviero con controricorso.

Considerato che 5.- E' agli atti la rinuncia al ricorso da parte di Veritas, e contestuale accettazione del Siviero, che rinuncia a sua volta al ricorso proprio.

Ne segue l'estinzione del giudizio.

Le parti hanno chiesto la compensazione delle spese avendo definito la loro controversia con transazione.

P.Q.

M. La Corte dichiara estinta la causa per rinuncia delle parti.

Compensa le spese.

Roma 13.9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 24131/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - V. E. R.I.T.A.; gpa; - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - V.E.R.I.T.A.S Spa in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34-b presso lo studio 2oZ2, -Aq-4 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - V.E.R.I.T.A.S Spa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34-b presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -contro ricorrente- avverso la sentenza n. 650/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 22/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Veritas spa, che è la società che, per conto del Comune di Venezia, gestisce il servizio di smaltimento die rifiuti: l'ingiunzione è stata emessa sul presupposto che, sulla tariffa rifiuti, cosiddetta TIA, il contribuente aveva altresì corrisposto VIVA. Poiché la TIA era da ritenersi una tassa, secondo il contribuente, non era soggetta ad IVA.2.-La tesi è stata accolta dal Giudice di pace che ha rigettato l'opposizione della società Veritas, basata sull'argomento secondo cui la TIA1 era da ritenersi il corrispettivo di una prestazione e non già una tassa, con conseguente assoggettabilità ad IVA. 3.-Il Tribunale di Venezia, in appello, ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la natura di tributo della TIA1, ma ha compensato le spese, in ciò riformando la decisione di primo grado. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale pronuncia con un motivo di ricorso. Mentre la Veritas ha notificato controricorso con ricorso incidentale condizionato, basato anche esso su un motivo, ed al quale ha replicato il Siviero con controricorso. Considerato che 5.- E' agli atti la rinuncia al ricorso da parte di Veritas, e contestuale accettazione del Siviero, che rinuncia a sua volta al ricorso proprio. Ne segue l'estinzione del giudizio. Le parti hanno chiesto la compensazione delle spese avendo definito la loro controversia con transazione. P.Q. M. La Corte dichiara estinta la causa per rinuncia delle parti. Compensa le spese. Roma 13.9
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