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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00150/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità del ricorrente in seguito a individuazione fotografica dello stesso da parte della persona offesa, non è consentito, poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata), il quale ha ampiamente argomentato in ordine all'attendibilità del riconoscimento, da parte della persona offesa, dell'imputato quale autore della rapina con argomenti non manifestamente illogici né contraddittori - sottolineando, tra l'altro, come lo stesso riconoscimento avesse trovato una conferma nel rinvenimento, nell'abitazione dell'imputato, di un coltello, con particolari caratteristiche, che era stato anch'esso riconosciuto dalla persona offesa come quello che era stato utilizzato dal rapinatore -, rispetto ai quali le doglianze del ricorrente, in quanto sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione dell'attendibilità del suddetto riconoscimento e, più in generale, della valenza probatoria dei vari elementi di prova, non sono ammissibili in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità del ricorrente in seguito a individuazione fotografica dello stesso da parte della persona offesa, non è consentito, poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata), il quale ha ampiamente argomentato in ordine all'attendibilità del riconoscimento, da parte della persona offesa, dell'imputato quale autore della rapina con argomenti non manifestamente illogici né contraddittori - sottolineando, tra l'altro, come lo stesso riconoscimento avesse trovato una conferma nel rinvenimento, nell'abitazione dell'imputato, di un coltello, con particolari caratteristiche, che era stato anch'esso riconosciuto dalla persona offesa come quello che era stato utilizzato dal rapinatore -, rispetto ai quali le doglianze del ricorrente, in quanto sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione dell'attendibilità del suddetto riconoscimento e, più in generale, della valenza probatoria dei vari elementi di prova, non sono ammissibili in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre
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