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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29439/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 22/10/202t il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cuneo rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen.

Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina invocata.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 22/10/202t il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cuneo rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina invocata. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent