CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 27553/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5897-2023 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e per essa la sua procuratrice speciale e mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Fallimento I.C.O.C. S.r.l., in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 334/2023 emesso dal Tribunale di Ancona il 26/01/2023, depositato il 31/01/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Ancona, con decreto del 31.1.2023, ha accolto in minima parte l’opposizioneex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] G estione Crediti s.p.a. (di seguito REV) p er ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento I.C.O.Q. s.r.l. dei creditiverso la massainsinuati con domanda “ultratardiva” del 17.6.2021 ed esclusi dal G.D., di € 655.560,00, di € 470.362,80e di € 359.332,82 , i primi due pretesi a titolo di indennità di occupazione di immobili di sua proprietà per i quali era stata accolta la domandatempestiva di rivendica ( l’uno, sito in [OSCURATO:PERSONA] - SMN - sul quale erano stati realizzati impianti fotovoltaici cui il curatore, quale soggetto responsabile, si era riservato la facoltà di accederee l’altro sito in Jesi) e il terzo a titolo di indennità d’uso dell’impianto fotovoltaico e/o di retrocessione d e i frutti civili incamerati dal Fallimento. Il tribunale ha ammesso al passivo un credito dell’opponente di € 97.500,00,riconosciuto (sulla scorta del valore di locazione del bene stimato dal perito del Fallimento, ritenutocongruo e dunque idone o ad essere utilizzato quale parametro di riferimento ) quale indennità di occupazione dell’immobile di SMN dal14.1.2015 (data di dichiarazione di fallimento) sino al 18 aprile 2018 , mentre ha respinto ogni altra domanda di REVrilevando: i) che doveva ritenersi accertata l’idoneità dell’offerta reale di restituzionedel medesimo immobile effettuata dal curatore il 17 aprile 2018, trattandosi di offerta “ seria e concreta seppure non avente le caratteristiche di forma di cui all’art. 1208 (poiché pervenuta via pec) ma, per le ragioni esposte, comunque idonea, ai sensi dell’art. 1220 c.c. ad onerare il creditore REV - proprietario dell’immobile - di attivarsi per rientrare nel possesso del cespite di sua proprietà”; ii) che REV era rimasta colposamente inerte rispetto all’offerta di consegna, tenendo una condotta sussumibile nell’illegittimo rifiuto di ottenere la restituzione del bene; iii) che la domanda di riconoscimento dell’indennità di occupazione del terreno di Jesi era inammissibile, in quanto proposta con un ritardo di oltre due anni rispetto alla data del 17.7.2019, in cui il terreno era stato riconsegnatoalla creditrice; iv) che era infondata la domanda avente ad oggetto le pretese economiche inerenti gli impianti fotovoltaici (peraltro già esaminata e respinta in sede di reclamo ex art. 26 l.fall.) perché il c uratore, subentrando ex art. 72 l.fall. nelle convenzioni sottoscritte dalla societàpoi fallita con il GSE, aveva acquisito lo status di soggetto responsabile degli impianti, qualifica da cui nasceva il diritto ai richiedere ed ottenere i c.d. incentivi fino al trasferimento ad altro operatore economico della convenzione (circostanza che, nella specie, non si era ancora verificata) ; v) che, d’altro canto, era coperta da giudicato endofallimentarela statuizione del G.D. di accoglimento della domanda di rivendica del bene su cui insistevano gli impianti, ma con espressa autorizzazione al curatorea mantenere il diritto di accedervi. 2.Il decreto è stat o impugnat o da REV con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui il Fallimento I.C.O.C. S.r.l. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentaleper un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “ o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. e violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., dell’art. 111 comma 6 Cost., art. 112 c.p.c, art. 115 c.p.c. e art. 118 Disp. Att. al c.p.c.”, per aver il t ribunale totalmente omesso di motivare in ordine alla ritenuta idoneità dell a comunicazione d el 17.4.2018, con la quale il curatore si diceva disponibile a restituire l’immobile di SMN,a integrare un atto di messa in mora equiparabile a un’offerta reale e per aver ignorato sia il contenuto della corrispondenza (prodotta in giudizio) intercorsa fra essa e l’organo della procedura ben oltre la data predetta,dalla quale si evinceva che la riconsegna era in realtà subordinata alla soluzione della questione concernente gli impianti fotovoltaici, sia il fatto che il curatore aveva chiesto al G.D. di essere autorizzato al rilascio del cespite con istanza avanzata solo l’8.1.2021. 2. Colsecondo m otivo REV de nuncia la violazione dell’art. 1220 c.c. : osserva che il tribunale ha ritenutointegrata la fattispecie disciplinata dalla norma solo perché l’offerta irrituale era “seria e concreta”, laddove la stessa deve essere anche tempestiva e completa, ovvero tale da porre a disposizione del creditore la prestazione dovuta, in modo che dipenda da quest’ultimo ilsuo conseguimento . 3. I l primo motiv o è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. 3.1. Il tribunale, con un periodare confuso anche sotto il profilo strettamente grammaticale, si è limitato ad affermare che era “da ritenere accertata l’idoneità dell’offerta reale di restituzione operata da parte della curatela in data 17 aprile 2018, trattandosi di offerta da ritenere seria e concreta seppure non avente le caratteristiche di forma di cui all’art. 1208 (poiché pervenuta via pec) ma, per le ragioni esposte, comunque idonea, ai sensi dell’art. 1220 c.c. ad onerare REV -proprietario dell’immobile– di attivarsi pe r rientrare nel possesso del cespite….” Ora- al di là del corretto rilievo della ricorrente secondo cui la fattispecie disciplinata dall’art. 1220 c.c. non è integrata dall e sol e “serietà e concretezza” dell’offerta informale, dovendo il giudice verificare, alla luce del principio di buona fede cui deve essere improntata la condotta delle parti, se non ricorrano motivi che legittimino il creditore a rifiutare la prestazione - resta che il collegio anconetano non ha chiarito né dove né quando sia stata accertata “l’idoneità dell’offerta reale” (in realtà dell’offerta informale) a conseguire gli effetti di cui all’art. 1220 cit.e né dove n é quando siano state esposte le ragioni per le quali l’offerta era da ritenere “seria e concreta” e dunque tale da evitare la mora del curatore e porre a carico di REV il ritardo nel ricevimento della prestazione. Si è dunque in presenza di una motivazione nulla, perché meramente apparente e inidonea a pales are il fondamento logico - giuridico della decisione; il che rende superfluo valutare se ricorra il più specifico vizio di motivazione denunciato, per aver il tribunale completamente omesso di esaminare la corrispondenza intercorsa fra le parti, dalla quale (già solo per le problematiche connesse all ’esistenza degli imp i a nti fotovoltaici)emergevano fatti obiettivamente in contrasto con l’assunto della validamessa in mora della creditrice sin dall’aprile 2018. 4. Con il terzo motivo REV lamenta “ o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, dell’art. 101 L.F. e dell’art. 10 del Decreto Legge 02/03/2020 n. 9 e art. 1 comma 2 L. 24/04/2020 n. 27”, per aver il tribunale ritenuto inammissibile la domanda di riconoscimento dell’indennità di occupazione dell’immobile sito in Jesi, avanzataoltre un anno dopo la sua restituzione. 5. Il motivo deve essere respinto. 5.1. Il giudice del merito (facendo fra l’altro applicazione di un principio ormai superato dalla giurisprudenza di questa Corte, che, a partire da Cass. n 11000/22, seguita da numerose altre pronunce conformi, si è attestata su posizioni assai più restrittive, negando che il creditore verso la massa abbia a disposizione il termine di un anno dalla data in cui il credito si è consolidatoper insinuarsi al passivo) ha infatti del tutto correttamente rilevato che, poiché il diritto all’indennità sorge in relazione alsingolo cespite occupato sine titul o , il ritardo non pote va ritenersi giustificato da un’invocata, ma in realtà inesistente, necessità di presentare un’unica domanda, al fine di non frazionare la pretesa in relazione a ciascun immobile. Il mezzo è poi inammissibile laddove adduce quale causa di inimputabilità del ritardo fatti (peraltro riguardanti il terreno di SMN) che non risultano essere stati allegati in sede di opposizione. 6. Con il quarto mezzo, che denuncia “ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c e violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 1223 c.c. 1173 c.c., art. 113 c.p.c. e art. 111 l. fall.”la ricorrente lamenta che il tribunale abbia rigettato implicitamente, senza fornire alcuna motivazione, lasua domanda di riconoscimento di un’ indennità per lo sfruttamento economico da parte del curatore degli impianti fotovoltaici, nonostantela sua richiesta di restituzione di tali beni fosse stata accolta sin dal 2015 e fosse stato dunque accertato che il Fallimento li deteneva in assenza di valido titolo, in attesa di definire i propri rapporti col GSE; osserva, inoltre, che la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela carentedi titolo giuridico è fonte di responsabilità aquilianae che i proventi della convenzione, che avrebbero potuto essere incassati da essa, anziché dal Fallimento, se solo gli impianti le fossero stati restituiti, costituiscono il lucro cessante del quale dovrà essere risarcita. 7. Col quinto motivo , che denuncia “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c e violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, degli articoli 820 c.c., 1148 c.c., art. 12 Disp. Legge gen., art. 113 c.p.c. e 115 c.p.c.”, REVtorna a dolersi del rigetto della domanda: deduce che le somme incassate dal Fallimento in virtù dellaconvenzione con il GSE andavano qualificate come frutti civili, cui essa aveva diritto quale proprietaria degli impianti, e che pertanto il tribunale, omettendo di indicare le ragioni per le quali ha escluso che si versasse in tale fattispecie o, comunque, affermandoche il curatore, “subentrando ex art. 72 l.fall. nelle convenzioni sottoscritte dalla società con il GSE, aveva acquisito di diritto lo status di soggetto responsabile degli impianti, qualifica da cui discendeva il corretto esercizio dell’impianto e a cui spettava il diritto di richiedere ed ottenere i c.d. incentivi e ciò fino al trasferimento ad altro operatore economico della convenzione”, si sarebbe posto in aperta violazione delle norme richiamate in rubrica, le quali, da un lato, definiscono i frutti civili e, dall’altro, forniscono i presupposti affinché questi vengano restituiti al proprietario del bene fruttifero. 8. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte infondati e in parteinammissibili. 8.1. In primo luogo, (come la stessa ricorrent e è costretta a riconoscere)il tribunale, lungi dal rigettare implicitamente la domanda e incorrere nel vizio di omessa motivazione, ha chiarito perché, a suo avviso, ilcredito in contestazione non spettasse alla proprietaria degli impianti fotovoltaici, ma al Fallimento, l à dove ha rilevato che il curatore era subentrato alla fallita nei contratti di gestione d i tali impianti, divenendone in tal modo responsabile e così acquisendo il diritto a ottenere gli incentivi previst i dalla convenzione sino al suo trasferimento ad altro operatore economico: in altri termini, contrariamente a quanto sostenuto da REV, il giudice del merito ha ritenuto il curatore pienamente legittimato a detenere gli impianti in forza di un titolo diverso dal diritto di proprietà, ovvero in ragione del suo subentro nel contratto di gestione , e dunque a riscuotere le indennità riconosciute dal GSE. 8.2. Ciò premesso, appare evidente che il quarto motivo non investe in alcun modo la ratio decidendi ( e, va aggiunto, è totalmente privo di autosufficienzanella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento di un danno da lucro cessante senza specificare se l’ammissione del credito fosse stata invocata anche sotto questo profilo, palesemente diverso da quello indennitario) mentre il quinto pone una questione – mista di fatto e di diritto – (concernente la qualità di frutti civili delle indennità corrisposte dal GSE) che non risulta aver ha formato oggetto di cognizione dinanzi al giudice del merito e che pertanto non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 9. Il sesto mezzo denuncia“violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, degli articoli 26 l. fall. , 2909 c.c., art. 12 Disp. Legge gen., art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., art. 96 l. fall., art. 98 l. fall., art. 99 l. fall.”, per aver il t ribunale ritenuto che le pretese di REV concernenti gli impianti fossero state esaminate e risolte in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., in tal modo mal interpretando il provvedimento reclamato e ritenendo erroneamente inconciliabile la decisione assunta in quella sede, perché coperta da giudicato, con la pretesa avanzata in sede di ammissione al passivo. 9.1. Anche questo motivo è inammissibile , dato che i l tribunale si è limitato a rilevare incidentalmente che le medesime questioni erano state già esaminatee risolte in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. ma non ha tratto alcuna conseguenza ( né sul piano processuale né su quello sostanziale) da tale rilievo : la ricorrente è dunque priva di interesse ad impugnare un’affermazione (una mera constatazione) che non integra un’autonoma ratio decidendisuscettibile di essere coperta da giudicato. 10. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Fallimento denuncia “violazione e/o falsa applicazione di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1223, 1226, 1519, 2043, 2056 e 2697, c.c.”, lamentando che il tribunale abbia parzialmente accolto la domanda di REV di ricono s c imento dell’indennità di occupazione per l’immobile di SMN nonostante la creditrice non avesse fornito alcuna prova del danno patito.10.1.Il motivoè inammissibile, in primo luogo perché (al pari del quinto motivo del ricorso principale) ha ad oggetto una questione, mista di fatto e di diritto, che il tribunale non ha minimamente affrontato. Può aggiungersi che la sentenza n. 33645 del 15/11/2022 , richiamata dal ricorrente incidentale, ha puntualizzato che “ In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”. (cfr. ancheCass. nn. 9304/2023 e 14947 / 2023 ). La prova del dannocd. emergente è dunque richiesta solo in caso di contestazione della controparte, mentre nella specie non risulta che il Fallimento abbia avanzato tale contestazione in sede di opposizione.Al contrario, dalla lettura de l decreto impugnato (che ha liquidato l’indennità sulla scorta della stima del ct di parte opposta)emerge che il curatore aveva fornitoun conteggio alternativo a quello indicato da REV (fondato sui dati OMI) per la quantificazione del danno, così riconoscendo che un danno vi era stato. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il prim o motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contr