CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 40081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della terza sezione penale di questa Corte di legittimità n. 37933/2021, pronunciata il 16 luglio 2021 e depositata il 22 ottobre 2021, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza emessa il 5 novembre 2020 dalla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - confermando la dichiarazione della penale responsabilità in ordine ai seguenti reati: - artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con altri, (Anello, quale socio di maggioranza ed amministratore di fatto, Grussu, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] GmbH) emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'IVA, relativamente ai periodi di imposta 2009, 2010 e 2011 (capo 1); artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con altri, (Anello e Grussu in qualità di amministratori di fatto della società Nextelekom s.r.I.) emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'IVA, relativamente ai periodi di imposta 2009, 2010 e 2011 (capo 2). 2. Il ricorso straordinario si riferisce, in particolare, al secondo motivo dell'originario ricorso con il quale si deduceva violazione degli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. essendo stato integralmente richiamato nella sentenza di primo grado, il contenuto dei processi verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza, mai acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Secondo il ricorrente, la terza sezione penale di questa Corte di legittimità avrebbe dichiarato l'inammissibilità di questo motivo di ricorso fondando il proprio convincimento su un «fuorviata rappresentazione percettiva di quanto verificato dalla Corte di merito». Questo errore di fatto sarebbe reso evidente dal punto della motivazione in cui si legge: «la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito deve, pertanto, ritenersi sorretta da congrua e logica motivazione, come tale non suscettibile di doglianza in questa sede di legittimità, posto che essa non si fonda, come suggestivamente segnalato dalla ricorrente difesa, sul contenuto di atti, cioè il PVC, non legittimamente acquisiti al dibattimento, ma sulla base di elementi documentali correttamente versati nel materiale probatorio, cioè gli allegati a quello, e sulla base delle dichiarazioni testimoniali del teste qualificato che ha dato ai precedenti elementi, richiamando espressamente il PVC, uno specifico significato dimostrativo» (pag. 9 e 10 della motivazione).Il ricorrente sostiene che il Tribunale e la Corte di appello non avrebbero compiuto alcuna valutazione del materiale probatorio, come dimostrerebbe il fatto che la sentenza di condanna di primo grado (il cui impianto espositivo e motivazionale è condiviso dalla sentenza di appello) riproduce in larga parte il contenuto del processo verbale di constatazione e le valutazioni ivi contenute. Una riproduzione acritica e priva di contenuto valutativo perché eseguita in maniera tanto pedissequa da contenere le medesime parole, le medesime frasi, la medesima grafica, identiche punteggiature, sottolineature, corsivi, neretti e, perfino, gli stessi errori di battitura. Secondo il ricorrente questo dato dimostra un errore percettivo: i giudici di legittimità, infatti, avrebbero ritenuto il ricorso inammissibile sulla base dell'errato convincimento che le sentenze di merito abbiano compiuto una valutazione di materiale probatorio legittimamente acquisito. Quelle sentenze, invece (in particolare quella di primo grado), si erano limitate a copiare il contenuto di un documento mai acquisito al fascicolo per il dibattimento e mai dichiarato utilizzabile ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra illustrati siano manifestamente infondati e pertanto il ricorso straordinario proposto debba essere dichiarato inammissibile. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. 2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice. In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia del 'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; - assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Ebbene, la doglianza proposta nel caso in esame, non appare inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. La sentenza impugnata non ha ignorato, infatti, l'argomento difensivo secondo il quale il materiale probatorio era costituito dal contenuto del processo verbale di contestazione e, nel definire «suggestiva» la segnalazione della difesa sul contenuto delle sentenze di merito e del processo verbale di accertamento, ha mostrato di averla esaminata. Il motivo di ricorso, però è stato valutato inammissibile e non può dirsi che tale decisione sia frutto di una fuorviata rappresentazione percettiva perché al giudice di legittimità non compete sindacare il modo in cui una motivazione è stata redatta o la sua forma, ma il contenuto di quella motivazione. Nel caso di specie, la terza sezione penale di questa Corte ha verificato che i giudici di merito avevano fondato la propria decisione su materiale probatorio utilizzabile (la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e le dichiarazioni rese da un teste qualificato che ha chiarito il significato dimostrativo dei documenti anche richiamando il contenuto del processo verbale di contestazione da lui redatto) e che la valutazione di quel materiale probatorio era completa e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Il ricorrente ritiene che la Corte di cassazione abbia errato nell'attribuire ai giudici di merito una "valutazione" che in realtà non fu da loro compiuta. Sostiene quindi che, nel caso di specie, la motivazione sarebbe carente o addirittura giuridicamente inesistente, un vizio che è già stato fatto valere nel precedente giudizio di legittimità con esito negativo per l'imputato. Secondo il ricorrente la sentenza di primo grado riportava parte del contenuto del PVC e ciò avrebbe reso necessaria una analisi dell'apparato motivazionale «dal punto di vista semantico e ortografico» che non è stata compiuta. Così argomentando, però, il ricorrente dimentica che la motivazione di una sentenza, comunque formata, esprime il pensiero del giudice che l'ha emessa e deve perciò essere valutata nel suo contenuto concettuale. La precedente sentenza di legittimità ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito fosse fondata su elementi di prova regolarmente acquisiti (documenti e testimonianze) e contenesse argomentazioni complete, non contraddittorie, né manifestamente illogiche. Il ricorrente dissente da tali conclusioni perché trae dall'analisi semantica e ortografica del testo della sentenza di primo grado il convincimento che essa non abbia contenuto valutativo adeguato, ma il ricorso straordinario non è utilizzabile per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre