CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 43360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 43427 del 11/10/2022, depositata il 15/11/2022, la Sesta Sezione di questa Corte, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce l'errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, che - a fronte di uno specifico motivo di ricorso - ha omesso di valutarlo. Evidenzia, in particolare, che il punto della motivazione della sentenza, nella parte in cui ritiene non ammissibile il motivo per aspecificità, è frutto dell'errata valutazione in fatto del motivo stesso e della sua congruità rispetto al punto della motivazione impugnato. Invero, la Corte territoriale aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia per la gravità dei fatti, che per il comportamento dell'imputato, che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ebbene, il motivo di appello era puntuale, perché evidenziava il comportamento collaborativo dell'Ambrosino, che aveva reso interrogatorio ed aveva risposto a tutte le domande che gli erano state rivolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Di conseguenza, i) - qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; iii)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sezioni Unite, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; Sezioni Unite, n. 16104 del 27/3/2002, [OSCURATO:PERSONA], n. m.). È stato, altresì, di recente affermato che in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sezione 6, n. 46806 del 3/11/2021, Desiderato, Rv.282384 - 01). Orbene, nel caso di specie, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'Ambrosino non risulta essere stato determinato da un errore percettivo o da una svista, essendo invece l'esito conclusivo di un percorso motivazionale avente contenuto squisitamente valutativo. In particolare, il giudice di legittimità a pagina 10 della sentenza impugnata dà atto di aver valutato il comportamento processuale serbato dall'odierno ricorrente, ritenendolo ininfluente, laddove afferma che i giudici di merito, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., hanno fatto «riferimento alla gravità dei fatti e all'assenza di qualsivoglia elemento positivo» e che tale valutazione non è «superata neppure dal successivo comportamento processuale». Dunque, la richiesta difensiva è stata disattesa all'esito di una valutazione specifica, dovendosi all'evidenza escludere qualsivoglia errore percettivo. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa di grado particolarmente elevato nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis