CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 34606/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] p, Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. 3. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Nelle more del giudizio di legittimità è terminata l'espiazione della pena detentiva sostituita con l'impugnata espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Dal certificato del DAP risulta che il ricorrente è stato scarcerato per fine pena il 4 marzo 2024. La disposta espulsione dello straniero non è più eseguibile trattandosi di una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria. A sostegno di tale conclusione militano ragioni sistematiche, sorrette da dati testuali. L'espulsione di cui trattasi, infatti, proprio per la sua natura ontologicamente alternativa alla pena, richiede che sia disposta ed eseguita allorché l'espiazione di quest'ultima sia ancora in atto all'interno dello stabilimento carcerario (Sez. 1, n. 28714 del 09/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]), il cui decongestionamento rappresenta la ratio fondamentale dell'istituto. La pena è estinta, del resto, ai sensi dell'art. 16, comma 8, T.U. imm., decorsi dieci anni dall'espulsione, purché essa - evidentemente- non si sia già estinta in precedenza per un qualsiasi altro motivo, quale quello della sua completa esecuzione. E, in caso di rientro illegittimo dello straniero condannato nel territorio dello Stato entro dieci anni, la norma dispone che riprenda l'esecuzione della pena, ma è chiaro che non può riprendere l'esecuzione di una pena già interamente eseguita, «senza considerare che il termine di dieci anni comincia a decorrere dal momento dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, che nel caso di specie non v'è stata né potrebbe mai esservi» (in Sez. 5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709-01). 2. La sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del .25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in