CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 ottobre 2019
Cassazione n. 08849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16204/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1561/2019 depositata il 01/10/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Pescara, su richiesta della Società delle Terme, emetteva decreto n. 407/2017, con il quale ingiungeva all’[OSCURATO:PERSONA] di Pescara il pagamento, in favore della società ricorrente, dell’importo di euro 71.829,97, oltre interessi di mora e spese processuali, a titolo di adeguamento delle tariffe delle prestazioni terminali, che erano state eseguite dalla società delle Terme nell’anno 2009 in favore di utenti della [OSCURATO:PERSONA]; ma l’Aziendaproponeva opposizione, contestando le prestazioni termali eseguite e le spettanze fatturate dalla Società delle Terme S.p.a., mentre l’opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, oltre a chiedere la conferma del decreto opposto, in subordine chiedeva la condanna della controparte al pagamento della medesima somma a titolo di arricchimento ingiustificato. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 1220/2018, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società delle Terme alle spese di lite; e, una volta esclusa l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in ordine alle prestazioni erogate nel 2009, escludeva la riconducibilità del diritto all’aggiornamento tariffario alla fattispecie di cui all’art. 2041 c.c. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1561/2019, rigettando l’impugnazione proposta dalla Società delle Terme s.p.a., confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando a sua volta la società delle Terme alle spese di lite. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Società delle Terme s.p.a. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Pescara. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre parte resistente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo Difensore e ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] delle Terme s.p.a. articola in ricorso quattro motivi. 2.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione -ex art. 360, 1 o co., n. 3) c.p.c.- degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923, in relazione agli artt. 1321 e segg., 1350 e 1418 c.c, nonché all’art. 97 Cost. nella parte in cui (p. 5) la corte territoriale, rigettando il primo motivo del suo atto di appello, ha confermato il rigetto della domanda di pagamento da essa proposta in via principale. Osserva che, se è vero che tutti i contratti della P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiame, se è vero che detto essenziale requisito risponde ad un’esigenza di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse e della collettività e del cittadino, e con remora ad ogni arbitrio, ed è, quindi, espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento della P.A. posti dell’art. 97 Cost.; tuttavia, nel caso in esame, per poter pretendere le differenze tariffarie in questione, non ricorreva affatto la necessità che vi fosse stato un contratto scritto che rispondesse a tali finalità in ordine a prestazioni da tempo eseguite e pacificamente usufruite e retribuite, essendosi in presenza d’una fattispecie del tutto atipica e di natura non negoziale, derivante non già dall’incontro della volontà della Regione Abruzzo-Ausl di Pescara con quella della Società delle Terme s.p.a., bensì direttamente dalla “Intesa” e dal conseguente Accordo raggiunti in seno alla competente [OSCURATO:PERSONA], di talché il diritto a quelle “differenze tariffarie” era da ricollegare senz’altro, in tesi difensiva, al solo dato oggettivo delle prestazioni termali eseguite.Aggiunge che, nel caso in cui si escludesse il pagamento per soli motivi formali, si consentirebbe all’Azienda-Usl di Pescara di appropriarsi indebitamente di tale somma (che è stata pacificamente incassata) e di distrarla dalla specifica finalità cui era diretta: e ciò proprio in dispregio di quei medesimi principi d’imparzialità e di buon andamento di essa P.A. In definitiva, secondo la società ricorrente, l’Azienda-Usl di Pescara è tenuta a pagarle le differenze tariffarie, che aveva richiesto in monitorio sulla sola base del dato obiettivo delle prestazioni eseguite in virtù e forza della “Intesa” in base alla quale lo Stato le aveva finanziate. Osserva che detta “Intesa”, benché non fosse stata seguita dalla formalizzazione di alcun rapporto negoziale tra la Società delle Terme SpA - Regione Abruzzo - [OSCURATO:PERSONA] , tuttavia era stata recepita dalla Regione Abruzzo, che, mediante il commissario ad acta, confermava per tale servizio il budget complessivo di € 3.000.000,00 : sicché essa stessa costituiva la fonte, autonoma e sufficiente, del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Il motivo non è fondato. Secondo parte ricorrente, le differenze tariffarie sarebbero state escluse in base all’intesa ed al conseguente accordo perfezionatosi mediante comportamento concludente. Senonché nulla può essere preteso dalla ASL in esecuzione di un accordo negoziale privo di forma scritta. Occorre qui ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27910/2018; n. 19410/2016; n. 21477/2013; n. 1606/2007; n. 22537/2007; n. 17646/2002; n. 13039/1999) i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria. Nel solco di tale orientamento è stato anche precisato (cfr. Cass.n. 22994/2015 e n. 12323/2005) che non è ammissibile il perfezionamento dell’accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi. D’altronde l’Intesa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 323/2000 (sull’accordo tra le Regioni, le [OSCURATO:PERSONA] di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009) è stata sì recepita dalla Regione Abruzzo (che mediante Commissario ad acta ha confermato per tale servizio il budget complessivo di euro 3 milioni), ma non è stata integrata da alcun rapporto negoziale tra la società delle Terme, la Regione Abruzzo e la Asl. Pertanto, detta Intesa in alcunmodo poteva sostituire l’assenza di contratto. In definitiva, occorre qui ribadire il principio di diritto (affermato ad es. da Cass. n. 8539/2011) per cui il requisito di forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto (mediante l’adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva)o - comunque - mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma. 3. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione -ex art. 360, r1 comma, n.3) c.p.c. degli artt. 2041 c.c. e 12 Disp. sulla legge in generale, e dei principi di ermeneutica giuridica nella parte in cui la corte territoriale ha condiviso la decisione del primo giudice anche in ordine al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., che aveva proposto in via subordinata. Sostiene sostanzialmente che dovrebbe essere rivisto il principio affermato da Cass. n. 19886/2015, secondo il quale, in tema di arricchimento senza giusta causa in danno di un’altra persona, la correlativa diminuzione patrimoniale, di cui la persona danneggiata ha diritto di essere indennizzata, comprenderebbe soltanto il danno emergente (cioè la perdita patrimoniale) e non anche il lucro cessante (cioè il mancato guadagno che essa società avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida regolazione contrattuale), con il solo ed unico limite, quanto all’ammontare di quest’ultimo, dell’arricchimento senza giusta causa. Sottolinea che nel caso concreto l’arricchimento senza una giusta causa e la diminuzione patrimoniale sono entrambi costituiti dalle stesse “differenze tariffarie”, che erano state assegnate dallo Stato alla Regione Abruzzo-Ausl per essere corrisposte alla Società delle Terme s.p.a. e che sono state percepite dalla Ausl di Pescara. Premesso che non rileva, ai fini dell’esame dell’odierno ricorso, l’approfondimento delle ricadute della recente pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte in tema di azione di ingiustificato arricchimento (Cass. Sez. U. 05/12/2023, n. 33954), soprattutto quanto alla sua inammissibilità in ipotesi di nullità della pretesa contrattuale dedotta, deve concludersi che il motivo non è fondato. I criteri con i quali deve essere calcolato l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’art. 2041 c.c., ha per anni dato àdito a contrasti giurisprudenziali. Per dirimere tali contrasti, in fattispecie antecedente alla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali,con la sentenza n. 23385/2008, hanno affermato che In tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all’assenza di un valido contratto di appalto di opere (nella specie perché annullato dal [OSCURATO:PERSONA]), tra la P.A. (nella specie un Comune) ed un privato (nella specie un consorzio di cooperative), l’indennità prevista dall’art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; pertanto, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall’esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto . In definitiva, secondo le Sezioni Unite, dal calcolo dell’indennità richiesta per la “diminuzione patrimoniale” subita dall’esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido va escluso quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Ora, il ricorso non offre adeguati elementi per superare l’orientamento delle Sezioni Unite, sostanzialmente consolidato ed al quale la Corte intende qui dare continuità, ribadendo che, in assenza di un contratto, l’indebito arricchimento ( e l ’ indennità ad esso collegata)va liquidat o nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell’erogazione delle prestazionie non, invece, nella misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa parte avrebbe potuto trarre da un rapporto negoziale fondantesi su un contratto valido ed efficace. In altri termini, l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’art. 2041 c.c., non può comprendere il lucro che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la p.a. fosse stato valido ed efficace.4. Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, per l’ipotesi in cui si ritenga che la diminuzione patrimoniale da indennizzare sia costituita dal solo danno emergente, la società ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione -ex art. art. 360, 1 o co., n. 3) c.p.c. degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1226c.c. nella parte in cui i giudici di merito hanno posto a suo carico l’onere di provare che le differenze tariffarie costituiscono una forma di danno emergente da indennizzare. La società ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere onere dell’Auslopponente provare che le differenze tariffarie non costituivano danno emergente da indennizzare. Ciò in quanto nel caso di specie erano risultati oggettivamente provati nella precisa entità (pari per ambedue alle differenze tariffarie) sia l’arricchimento senza una giusta causa della Regione Abruzzo-Ausl di Pescara, a danno di essa società ricorrente, sia la sua correlativa diminuzione patrimoniale. In estremo subordine rileva che, anche a voler ritenere non esattamente determinate nella loro entità le perdite patrimoniali accertate, la corte territorialeavrebbe dovuto provvedere, ex art. 1226 c.c., ad una loro liquidazione equitativa. Il motivo è inammissibile. Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte , è inammissibile il ricorso o il semplice motivo che non presenta l’autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. Privo di detta autonomia è il motivo in esame nel quale la parte ricorrente sostiene che non era suo onere provare che le differenze tariffarie costituiscono un danno emergente, come invece affermato nella sentenza impugnata, essendo invece onere dell’Azienda opponente dimostrare che dette differenze non costituivano danno emergente; tuttavia, una volta ricondotto l’indennizzo suscettibile, in astratto, di riconoscimento al solo danno emergente, è principio generale che incomba al danneggiato l’onere di fornire la prova della sussistenza e della consistenza di questo. Poiché, come era avvenuto nel giudizio di appello (cfr. sentenza impugnata p. 6), parte ricorrente non allega, non specifica e non dimostra che una parte della maggiorazione tariffaria andava a coprire costi non coperti dalle tariffe precedentemente in vigore, sicche è inammissibile la doglianza concernente il rigetto della richiesta di individuazione, evidentemente ufficiosa o perfino con onere a carico di controparte,del danno emergente e di sua liquidazione equitativa. 5. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione -ex art. 360, 1° comma, n. 3) c.p.c. dell’art. 192, 2° comma, c.p.c., in relazione all’art.191 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo secondo motivo di appello, non ha compensate le spese di giudizio relative ad entrambi i gradi; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ex art. 630, 1° comma, n. 5 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha reso una motivazione apparente ed ha comunque omesso di considerare che la soccombenza era stata reciproca, in quanto il primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo (imperniato sull’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato) era stato rigettato. Il motivo non è fondato. Parte ricorrente erroneamente evoca la nozione di soccombenza reciproca. Invero, come questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 21684/2013), La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una plural ità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo . E, più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte,con sentenza n. 32061/2022, hanno precisato che: In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. . Orbene, nel caso di specie, la Società delle Terme è risultata soccombente proprio nel merito in relazione ad entrambe le domande spiegate: sia quella contrattuale, che aveva esperita in via monitoria, sia quella di arricchimento senza causa, che aveva esperito nell’ambito del giudizio di opposizione, a nulla rilevando che l’eccezione preliminare di prescrizione, sollevata dalla Azienda, sia stata respinta. Occorre qui ribadire che,in tema di regolamentazione delle spese processuali, la parte che, per quanto vittoriosa su una eccezione preliminare, sia stata integralmente soccombente nel merito, legittimamente va condannata alla rifusione delle spese processuali. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M.La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei