CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ribadito nella memoria difensiva del 2/12/2022, è inammissibile, considerato che ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; ritenuto che nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputata è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto ed alle condizioni personali, con riferimento ai precedenti specifici che possono anche essere relativi a reati per i quali è intervenuto il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p., perché comunque indicativi di un maggiore pericolo di reiterazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1