CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Cokri la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- ,C2bt-1 pello di Latanial ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro quattromilacento di multa, a [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro quattromilatrecento di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni due e giorni venti di reclusione ed euro tremilaottocentosessantasei di multa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione, propo- nendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in merito alla congruità della pena applicata. 2.2. Violazione di legge per omessa indicazione dell'ipotesi di revoca della so- spensione condizionale disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'ac- cordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analoga- mente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Con riferimento al tema specifico del trattamento sanzionatorio, in tema di "pat- teggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale li- beramente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concor- data (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). i .jcird rQ 4. Il secondo motivo di ricorso, riguardante i soli [OSCURATO:PERSONA] bruti_ _-o' e [OSCURATO:PERSONA] iAntonio, è generico.Va ricordato che il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'ad 168, comma primo, n.1 cod. pen. (Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv. 277332). Nella sentenza impugnata non è specificata l'ipotesi di revoca della sospensione condizionale applicata tra quelle previste dall'art. 168 cod. pen. Il motivo di ricorso, tuttavia, è aspecifico, in quanto la difesa non chiarisce le ragioni, per le quali la revoca della sospensione condizionale non poteva essere di- sposta. Né allega il certificato penale degli imputati ai fini dell'autosufficienza del ricorso. 5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso