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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 1982

Cassazione n. 12507/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7.04.1982; avverso l'ordinanza del 2.09.2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso per riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, e ha confermato il decreto di sequestro probatorio del suo telefono cellulare emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Civitavecchia in data 19 luglio 2021.

Il sequestro è stato emesso al fine di ulteriormente acclarare condotte di abuso di ufficio poste in essere da alcuni componenti della commissione d'esame in una procedura concorsuale indetta dal Comune di Allumiere in favore di candidati risultati idonei, che avevano partecipato al gruppo A) delle prove preselettive.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Aquilante, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Rileva il ricorrente di aver censurato innanzi al Tribunale del riesame la mancata riferibilità degli elementi probatori ricavabili dal sequestro all'ipotesi di reato contestata, negando il fumus commisi delicti posto a sostegno della misura reale.

Il Tribunale del riesame, tuttavia, nell'affermare che l'Aquilante, in quanto soggetto non indagato, non avrebbe potuto contestare la sussistenza di gravi indizi di reato, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle censure mosse sul punto.

Nel provvedimento impugnato, inoltre, difetterebbe la motivazione sulla idoneità degli eventuali contatti telefonici dell'Aquilante con gli indagati a influire sulla dimostrazione dell'ipotesi di accusa, provvisoriamente identificata con l'abuso di ufficio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio di proporzionalità, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe rilevato la carenza genetica del decreto di sequestro sul punto.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 20 dicembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato.

2. Il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delícti.

Il ricorrente, in particolare, rileva di aver censurato innanzi al Tribunale del riesame la mancata riferibilità degli elementi probatori ricavabili dal decreto di sequestro all'ipotesi di reato contestata, negando il fumus commissi delicti posto a fondamento della misura reale disposta.

Il Tribunale del riesame, tuttavia, nell'affermare erroneamente che l'Aquilante, in quanto soggetto non indagato, non avrebbe potuto contestare il fumus commissi delicti, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle censure mosse sul punto.

Nel provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe carente la motivazione in ordine all'idoneità dei contatti telefonici dell'Aquilante con gli indagati a influire sulla dimostrazione dell'ipotesi di accusa, provvisoriamente identificata con l'abuso di ufficio, posto anche che l'esame dei tabulati telefonici avrebbe già dimostrato l'assenza di contatti tra il ricorrente e gli indagati.

3. Il motivo è fondato.

E', infatti, erronea l'affermazione del Tribunale del riesame secondo la quale il terzo inciso dal sequestro probatorio non possa contestare il fumus commissi delicti, in quanto lo stesso, ancorché non riferibile al soggetto non sottoposto ad indagine, costituisce pur sempre il presupposto per disporre la misura cautelare reale.

L'art. 257 cod. proc. pen., del resto, accorda espressamente alla «persona alle quale le cose sono state sequestrate», al pari dell'imputato, il potere di proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo

324. Spetta, pertanto, al soggetto cui le cose siano state sequestrate, ancorché non indagato, il diritto di contestare il vincolo reale apposto sui propri beni a fine probatorio in ogni presupposto applicativo e, dunque, di impugnare il decreto di sequestro anche con riferimento al fumus commissi delicti.

Del resto, come ha rilevato il ricorrente, se fosse vero quanto affermato dal Tribunale del riesame, il terzo non potrebbe contestare il fumus commissi delicti neppure a fronte di sequestri probatori disposti per fatti che non costituiscono reato.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio di proporzionalità nel decreto di sequestro probatorio adottato dal pubblico ministero.

Rileva il ricorrente che il canone di proporzionalità impone, infatti, al pubblico ministero una adeguata e specifica motivazione del decreto di sequestro probatorio, tanto più nel caso in cui oggetto del vincolo reale sia un supporto informatico, che può contenere una massa di informazioni variegate, estranee all'ipotesi accusatoria e pur tuttavia rilevanti sotto il profilo della tutela della riservatezza personale.

AG) Le esigenze istruttorie rappresentate dal Pubblico Ministero, del resto, avrebbero potuto essere perseguite ricorrendo a uno strumento meno invasivo quale la semplice ispezione o il ricorso ad attività tecniche che non comportassero l'ablazione della cosa.

5. Anche questo motivo si rivela fondato.

Il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata ha rilevato come il decreto di sequestro probatorio non abbia una finalità esplorativa, quanto la finalità tipica del sequestro volto alla ricerca della prova e che, dunque, fosse stato adottato al fine di acquisire ulteriori elementi di riscontro circa la contestazione di abuso di ufficio.

Il Tribunale del riesame ha rilevato che il decreto di sequestro probatorio precisava, infatti, l'esigenza di verificare attraverso i telefoni dei concorrenti del gruppo A e i partecipanti alla seconda o terza sessione di prova orale (gruppo o sessione i cui partecipanti occupavano le prime trenta posizione della classifica degli idonei).

Il Tribunale del riesame ha, inoltre, precisato che il decreto di sequestro preventivo chiariva il tipo di accertamento da eseguire sull'unico telefono sequestrato e che all'atto della celebrazione del procedimento di riesame risultava già nominato il consulente tecnico incaricato di eseguire la copia forense della memoria del telefono cellulare sequestrato, in esito alla quale il cellulare sarebbe stato restituito all'Aquilante, previo trattamento delle informazioni pertinenti al reato.

5.1. Il Tribunale del riesame, invero, non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di proporzionalità delle misure cautelari reali e, segnatamente, di sequestro probatorio di materiale informatico.

Il principio di proporzionalità, affermato, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell'art. 275 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3., n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 -01) e a livello sovranazionale dalle fonti del diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve «ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto» (ex plurimis, Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, inoltre, statuito che «ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN.

Ve TIC.

A. S. c.

Bulgaria).

Dunque, solo valorizzando l'onere della motivazione è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità» (così testualmente Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in motivazione).

La proporzionalità della misura cautelare costituisce, dunque, oggetto di una ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice della cautela affinché non comporti restrizioni dei diritti fondamentali più incisive rispetto a quelle strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.

5.2. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (ex plurimis, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata).

In tanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente ex ante l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (sul tema, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).

Nell'adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informativo, pertanto, il pubblico ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013).

5.3. Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che la motivazione del decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 19 luglio 2021 non indica alcuna ragione per la quale il sequestro dell'utenza cellulare dovesse essere onnicomprensivo e generalizzato.

Il Pubblico Ministero ha, infatti, motivato il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare del ricorrente rilevando che «paiono costituire cose pertinenti al reato anche gli apparecchi telefonici utilizzati con le utenze di seguito indicate, in quanto pur non essendo emersi analoghi contatti dei tabulati, trattasi di utenze intestare/in uso a concorrenti che risultano aver partecipato al Gruppo A delle preselezioni ed alla seconda o terza sessione di prova orale...la cui acquisizione appare necessaria, per verificare, mediante estrazione di copia forense ed analisi dei dati contenuti nelle memorie, se emergano rapporti telematici o di altro tipo con i componenti della commissione e con il Sindaco utili all'accertamento dei fatti».

La generalizzata acquisizione dei dati telematici rinvenibili nell'utenza cellulare dell'Aquilante esorbita, pertanto, le limitate verifiche necessarie per accertare eventuali rapporti di natura illecita con altri canditati o con i componenti della commissione, tanto da fare assumere al vincolo cautelare reale carattere esplorativo e sproporzionato (sul punto, ex plurimis: Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01).

6. L'accoglimento di entrambi i motivi (e, in particolare, del secondo) impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 19 luglio 2021 e, di conseguenza, la restituzione all'avente diritto dell'apparecchio telefonico in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 19.7.2021, disponendo la restituzione all'avente diritto dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7.04.1982; avverso l'ordinanza del 2.09.2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso per riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, e ha confermato il decreto di sequestro probatorio del suo telefono cellulare emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Civitavecchia in data 19 luglio 2021. Il sequestro è stato emesso al fine di ulteriormente acclarare condotte di abuso di ufficio poste in essere da alcuni componenti della commissione d'esame in una procedura concorsuale indetta dal Comune di Allumiere in favore di candidati risultati idonei, che avevano partecipato al gruppo A) delle prove preselettive. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Aquilante, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva il ricorrente di aver censurato innanzi al Tribunale del riesame la mancata riferibilità degli elementi probatori ricavabili dal sequestro all'ipotesi di reato contestata, negando il fumus commisi delicti posto a sostegno della misura reale. Il Tribunale del riesame, tuttavia, nell'affermare che l'Aquilante, in quanto soggetto non indagato, non avrebbe potuto contestare la sussistenza di gravi indizi di reato, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle censure mosse sul punto. Nel provvedimento impugnato, inoltre, difetterebbe la motivazione sulla idoneità degli eventuali contatti telefonici dell'Aquilante con gli indagati a influire sulla dimostrazione dell'ipotesi di accusa, provvisoriamente identificata con l'abuso di ufficio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio di proporzionalità, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe rilevato la carenza genetica del decreto di sequestro sul punto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 20 dicembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato. 2. Il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delícti. Il ricorrente, in particolare, rileva di aver censurato innanzi al Tribunale del riesame la mancata riferibilità degli elementi probatori ricavabili dal decreto di sequestro all'ipotesi di reato contestata, negando il fumus commissi delicti posto a fondamento della misura reale disposta. Il Tribunale del riesame, tuttavia, nell'affermare erroneamente che l'Aquilante, in quanto soggetto non indagato, non avrebbe potuto contestare il fumus commissi delicti, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle censure mosse sul punto. Nel provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe carente la motivazione in ordine all'idoneità dei contatti telefonici dell'Aquilante con gli indagati a influire sulla dimostrazione dell'ipotesi di accusa, provvisoriamente identificata con l'abuso di ufficio, posto anche che l'esame dei tabulati telefonici avrebbe già dimostrato l'assenza di contatti tra il ricorrente e gli indagati. 3. Il motivo è fondato. E', infatti, erronea l'affermazione del Tribunale del riesame secondo la quale il terzo inciso dal sequestro probatorio non possa contestare il fumus commissi delicti, in quanto lo stesso, ancorché non riferibile al soggetto non sottoposto ad indagine, costituisce pur sempre il presupposto per disporre la misura cautelare reale. L'art. 257 cod. proc. pen., del resto, accorda espressamente alla «persona alle quale le cose sono state sequestrate», al pari dell'imputato, il potere di proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. Spetta, pertanto, al soggetto cui le cose siano state sequestrate, ancorché non indagato, il diritto di contestare il vincolo reale apposto sui propri beni a fine probatorio in ogni presupposto applicativo e, dunque, di impugnare il decreto di sequestro anche con riferimento al fumus commissi delicti. Del resto, come ha rilevato il ricorrente, se fosse vero quanto affermato dal Tribunale del riesame, il terzo non potrebbe contestare il fumus commissi delicti neppure a fronte di sequestri probatori disposti per fatti che non costituiscono reato. 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio di proporzionalità nel decreto di sequestro probatorio adottato dal pubblico ministero. Rileva il ricorrente che il canone di proporzionalità impone, infatti, al pubblico ministero una adeguata e specifica motivazione del decreto di sequestro probatorio, tanto più nel caso in cui oggetto del vincolo reale sia un supporto informatico, che può contenere una massa di informazioni variegate, estranee all'ipotesi accusatoria e pur tuttavia rilevanti sotto il profilo della tutela della riservatezza personale. AG) Le esigenze istruttorie rappresentate dal Pubblico Ministero, del resto, avrebbero potuto essere perseguite ricorrendo a uno strumento meno invasivo quale la semplice ispezione o il ricorso ad attività tecniche che non comportassero l'ablazione della cosa. 5. Anche questo motivo si rivela fondato. Il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata ha rilevato come il decreto di sequestro probatorio non abbia una finalità esplorativa, quanto la finalità tipica del sequestro volto alla ricerca della prova e che, dunque, fosse stato adottato al fine di acquisire ulteriori elementi di riscontro circa la contestazione di abuso di ufficio. Il Tribunale del riesame ha rilevato che il decreto di sequestro probatorio precisava, infatti, l'esigenza di verificare attraverso i telefoni dei concorrenti del gruppo A e i partecipanti alla seconda o terza sessione di prova orale (gruppo o sessione i cui partecipanti occupavano le prime trenta posizione della classifica degli idonei). Il Tribunale del riesame ha, inoltre, precisato che il decreto di sequestro preventivo chiariva il tipo di accertamento da eseguire sull'unico telefono sequestrato e che all'atto della celebrazione del procedimento di riesame risultava già nominato il consulente tecnico incaricato di eseguire la copia forense della memoria del telefono cellulare sequestrato, in esito alla quale il cellulare sarebbe stato restituito all'Aquilante, previo trattamento delle informazioni pertinenti al reato. 5.1. Il Tribunale del riesame, invero, non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di proporzionalità delle misure cautelari reali e, segnatamente, di sequestro probatorio di materiale informatico. Il principio di proporzionalità, affermato, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell'art. 275 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3., n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 -01) e a livello sovranazionale dalle fonti del diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve «ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto» (ex plurimis, Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, inoltre, statuito che «ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Dunque, solo valorizzando l'onere della motivazione è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità» (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in motivazione). La proporzionalità della misura cautelare costituisce, dunque, oggetto di una ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice della cautela affinché non comporti restrizioni dei diritti fondamentali più incisive rispetto a quelle strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie. 5.2. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (ex plurimis, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata). In tanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente ex ante l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (sul tema, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). Nell'adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informativo, pertanto, il pubblico ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013). 5.3. Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che la motivazione del decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 19 luglio 2021 non indica alcuna ragione per la quale il sequestro dell'utenza cellulare dovesse essere onnicomprensivo e generalizzato. Il Pubblico Ministero ha, infatti, motivato il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare del ricorrente rilevando che «paiono costituire cose pertinenti al reato anche gli apparecchi telefonici utilizzati con le utenze di seguito indicate, in quanto pur non essendo emersi analoghi contatti dei tabulati, trattasi di utenze intestare/in uso a concorrenti che risultano aver partecipato al Gruppo A delle preselezioni ed alla seconda o terza sessione di prova orale...la cui acquisizione appare necessaria, per verificare, mediante estrazione di copia forense ed analisi dei dati contenuti nelle memorie, se emergano rapporti telematici o di altro tipo con i componenti della commissione e con il Sindaco utili all'accertamento dei fatti». La generalizzata acquisizione dei dati telematici rinvenibili nell'utenza cellulare dell'Aquilante esorbita, pertanto, le limitate verifiche necessarie per accertare eventuali rapporti di natura illecita con altri canditati o con i componenti della commissione, tanto da fare assumere al vincolo cautelare reale carattere esplorativo e sproporzionato (sul punto, ex plurimis: Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01). 6. L'accoglimento di entrambi i motivi (e, in particolare, del secondo) impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 19 luglio 2021 e, di conseguenza, la restituzione all'avente diritto dell'apparecchio telefonico in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 19.7.2021, disponendo la restituzione all'avente diritto dell'