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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 06622/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Aversa avverso la ordinanza del 08/09/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 8 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato, a seguito di opposizione della persona offesa, la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero, disponendo, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 48-479 cod. pen. 2.

Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex artt. 127, 409, 410, 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla nullità del provvedimento impugnato, derivante dall'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale relativa alla trattazione del reclamo proposto dalla persona offesa, accolto dal Tribunale monocratico con provvedimento del 21 giugno 2021, che dichiarava la nullità del decreto di archiviazione in quanto emesso senza alcuna valutazione dell'opposizione presentata dalla persona offesa.

Si lamenta, al riguardo, che nessun avviso di fissazione dell'udienza di reclamo è stato notificato al ricorrente ovvero al suo difensore, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 dicembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile, ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito un rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, potendo, in tal caso, il reclamante presentare al tribunale una richiesta di revoca della decisione assunta (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433; v., inoltre, Sez. 6, n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956).

Ne discende che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cit., proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata. (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693).Il ricorso per cassazione è, quindi, consentito solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie, in cui il ricorrente denunzia la violazione di legge quanto al mancato rispetto del contraddittorio - per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Ferrari, Rv. 273875).

Come affermato nella citata sentenza n. 27695 del 2021, va altresì precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto al contraddittorio assicurato in fase di reclamo è di natura squisitamente cartolare in quanto, pur essendo prevista la fissazione dell'udienza per decidere sul reclamo, non è contemplata la facoltà delle parti di intervenire, bensì solo la possibilità di presentare memorie fino a cinque giorni prima della data fissata.

Anche a fronte di eventuali violazioni del diritto al contraddittorio così strutturato va riconosciuta al reclamante la possibilità di esperire il rimedio della richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo (Sez. 2, n. 35192 del 23/10/2020, Jovanovic, non mass.), non quello del ricorso per cassazione.

2. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Aversa avverso la ordinanza del 08/09/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato, a seguito di opposizione della persona offesa, la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero, disponendo, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 48-479 cod. pen. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex artt. 127, 409, 410, 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla nullità del provvedimento impugnato, derivante dall'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale relativa alla trattazione del reclamo proposto dalla persona offesa, accolto dal Tribunale monocratico con provvedimento del 21 giugno 2021, che dichiarava la nullità del decreto di archiviazione in quanto emesso senza alcuna valutazione dell'opposizione presentata dalla persona offesa. Si lamenta, al riguardo, che nessun avviso di fissazione dell'udienza di reclamo è stato notificato al ricorrente ovvero al suo difensore, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 dicembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile, ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito un rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, potendo, in tal caso, il reclamante presentare al tribunale una richiesta di revoca della decisione assunta (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433; v., inoltre, Sez. 6, n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956). Ne discende che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cit., proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata. (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693).Il ricorso per cassazione è, quindi, consentito solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie, in cui il ricorrente denunzia la violazione di legge quanto al mancato rispetto del contraddittorio - per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Ferrari, Rv. 273875). Come affermato nella citata sentenza n. 27695 del 2021, va altresì precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto al contraddittorio assicurato in fase di reclamo è di natura squisitamente cartolare in quanto, pur essendo prevista la fissazione dell'udienza per decidere sul reclamo, non è contemplata la facoltà delle parti di intervenire, bensì solo la possibilità di presentare memorie fino a cinque giorni prima della data fissata. Anche a fronte di eventuali violazioni del diritto al contraddittorio così strutturato va riconosciuta al reclamante la possibilità di esperire il rimedio della richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo (Sez. 2, n. 35192 del 23/10/2020, Jovanovic, non mass.), non quello del ricorso per cassazione. 2. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -2
Decreto Cassazione n. 06622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris