CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 11786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttoregenerale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 1274/08/2021 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 10.2.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 19493/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 11786/2026Data pubblicazione 29/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’intimazione di pagamenton. 07120199012290949000, notificata in data 19.08.2019, relativa alleseguenti cartelle di pagamento: - n. 07120020074519689000, riferimentodel debito anno 1995, notificata in data 01.08.2002, pari ad € 49.090,84; -n. 07120030014791739000, riferimento del debito anno 1996, notificata indata 20.03.2003, pari ad € 611.926,50, a titolo di Irpef, addizionali,sanzioni ed interessi. Secondo quanto indicato in ricorso, il contribuenteimpugnava l’atto per il seguente motivo: la pretesa creditoria alla datadella notifica della impugnata intimazione di pagamento (19/08/2019)risultava essere ampiamente prescritta in virtù del lasso di tempotrascorso dalla data di notifica delle cartelle; difetto di motivazione;omessa instaurazione del contraddittorio preventivo; decadenza ex art. 72,comma 1, del decreto legislativo n. 507/1993.2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, nella resistenzadell’agente della riscossione, dichiarava il ricorso inammissibile perchétardivo, atteso che le cartelle risultavano regolarmente notificate.3. La C.T.R. della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente,rilevando che le cartelle erano state regolarmente notificate e nonimpugnate, con conseguente irretrattabilità dei relativi debiti iscritto aruolo. Riteneva inoltre insussistente l’interesse ad agire in meritoall’eccezione di prescrizione, in quanto, non avendo l’ADER ancoraintrapreso procedure esecutive il contribuente avrebbe potuto attivare ilrimedio dell’autotutela.4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. In data 10.10.2025 è stata pubblicata la proposta di definizione acceleratadella controversia.7. Il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione.Numero registro generale 19493/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 11786/2026Data pubblicazione 29/04/20268. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente ha depositato tempestivamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo – rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.19 d.lgs. 546/92 – travisamento del fatto – interesse ad impugnare», ilricorrente lamenta che la C.T.R. abbia travisato il fatto controverso. LaC.T.R. aveva infatti ritenuto che “Nel caso di specie, però, nessunainiziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione. L'impugnazionediretta del preavviso di fermo da parte del debitore che chieda procedersiad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultantedeve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandositale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesaimpositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore,rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa,chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio).Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione acui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, laproposizione di un'azione di mero accertamento”. La motivazione sarebbeassolutamente non condivisibile, in quanto la stessa si fonda sull’erroneopresupposto della mancanza di una formale richiesta di pagamento daparte della Amministrazione. Ed invero, la [OSCURATO:PERSONA] avevaritenuto erroneamente che il Lombardi avesse proposto ricorso avverso unmero preavviso di fermo, mentre l’oggetto del giudizio era costituito dallaintimazione di pagamento n. 07120199012290949000, notificata il19/08/2019, con la quale parte resistente aveva ingiunto il pagamentodella somma dovuta entro il termine di giorni cinque, preannunciando inmancanza l’avvio dell’esecuzione forzata. Infine, la C.T.R. non avevaconsiderato che l’art. 19 contempla espressamente l’avviso di mora tra gliNumero registro generale 19493/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 11786/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Con il secondo motivo, denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art.20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472», assumendo che, nel merito, ilricorso avrebbe dovuto essere accolto, in quanto il diritto alla riscossionerisultava ampiamente prescritto, atteso che l’intimazione di pagamento erastata notificata dopo circa 16 anni dalla cartella esattoriale, dovendosiapplicare il termine quinquennale.3. Nella proposta di definizione accelerata della controversia questa Corteha ritenuto quanto segue: “La controversia attiene all’impugnazione daparte del ricorrente di una cartella di pagamento per debiti di naturatributaria. Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso, eccepisceuna generica violazione ed errata applicazione della legge; Il ricorso èinammissibile. I motivi, generici e, nella sostanza, non univocamentericonducibili ad uno dei vizi tassativamente elencati nell’art. 360 c.p.c.,consistono nella mera riproposizione delle ragioni dedotte nel merito enell’affermazione, ulteriormente generica, della fondatezza della decisionedel giudice di prime cure. Il mezzo invece non si misura affatto con ladecisione d’appello qui impugnata, unico ammissibile oggetto del giudiziodi legittimità, che affrontava le questioni, pur dando atto della sostanzialeinammissibilità dell’appello, senza che il ricorrente abbia dedottospecificamente alle argomentazioni e ai rilievi del giudice d’appello. Per taliragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria, il mezzo èinammissibile.”4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia fondato.5. È opportuno al riguardo riportare il quadro giurisprudenziale formatosiin materia di intimazione di pagamento, con riferimento alla sua natura dimancata impugnazione.6. Secondo l’ormai consolidato insegnamento di questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenutanell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude laNumero registro generale 19493/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 11786/2026Data pubblicazione 29/04/2026facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazionefinanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesatributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, inparticolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avversotutti gli atti adottati dall’ente impositore che, esplicitando concrete ragioni(fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenzadel contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità diadempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della formaautoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art.19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere,d’impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le piùrecenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). È pacifico, pertanto, che la merafacoltatività dell’impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici. L’art. 50comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell’odiernacontroversia, prevede che, se l’espropriazione non è iniziata entro un annodalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere precedutadalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di «unavviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dalruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente«avviso di mora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente.7. Ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 60 2/1973, il concessionario dellariscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di unanno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto,l’intimazione di pagamento, che ha sostituito l’avviso di mora, con cuiintima al debitore di provvedere al pagamento del debito entro i successivi5 giorni; nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse intervenire ilpagamento, il concessionario può iniziare l’esecuzione forzata del creditoerariale.Numero registro generale 19493/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 11786/2026Data pubblicazione 29/04/20268. L’intimazione può essere impugnata per vizi propri, oppure, in caso dimancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un viziodella sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notificadell’atto presupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesatributaria azionata, di cui il contribuente può dedurre di essere venuto perla prima volta a conoscenza ( ex multis, Cass. 27581/2018).9. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 -intestato «avviso dimora» -prevedeva che l’esattore prima di iniziare l’espropriazione forzatanei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenentel’indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, penepecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l’invito a pagare entrocinque giorni; che dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a normadell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizionesi trova nell’attuale art. 50 intestato «termine per l’inizio dell’esecuzione»,il quale prevede che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dallanotifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve esserepreceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione adadempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi èdubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza,l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’avviso dimora cui fa riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992.In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr.Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022,n. 27093).10. Con riferimento all’intimazione di pagamento in generale - quale attoil cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dareavvio all’esecuzione forzata, questa Corte ha ribadito che si tratta di attoassimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr.tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.) e che la questione sullaNumero registro generale 19493/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 11786/2026Data pubblicazione 29/04/2026facoltatività o meno dell’impugnazione dell’atto non possa risolversi sullascorta della mera formale dizione contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 545 del1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propriadi uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Daultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione dellagiurisdizione, la questione della natura dell’intimazione di pagamento,hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito dipagamento” ricevuto dal contribuente è certamente atto che precedel’esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell’ininfluentedifferenza di denominazione, all’avviso di mora previsto dall’art. 50,comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l’ipotesi che l’espropriazione nonsia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso– comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilitàinnanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall’art. 19,comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione).Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversadenominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propriadell’atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamentoprima di dare avvio all’esecuzione forzata.11. Va data, pertanto, continuità all’orientamento secondo cui ilmeccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentel’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, se l’intimazionedi pagamento nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendonevalere la nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anchel’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come laprescrizione), il relativo credito si consolida e non possono essere fatteNumero registro generale 19493/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 11786/2026Data pubblicazione 29/04/2026valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108/2024cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).12. Il contribuente, pertanto, ha l’onere d’impugnare l’avviso diintimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributarimaturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella dinotificazione dell’avviso stesso; ugualmente deve ritenersi con riferimentoalla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altritermini l’eccezione di prescrizione, che si afferma maturata primadell’intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest’ultima,restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto dipignoramento.13. È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «in tema dicontenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso dimora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamenteai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria,pena la cristallizzazione dell’obbligazione» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6436) Siveda anche Cass. n. 35019/ 2025.14. La C.T.R. non si è attenuta ai suddetti principi, avendo omesso diesaminare l’eccezione di prescrizione e di verificare, sulla base delladocumentazione acquisita in giudizio, se dalla data di notifica delle cartelledi pagamento alla data di notifica dell’intimazione di pagamento fosse omeno decorso il termine di prescrizione proprio delle imposte dirette equello proprio delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo.15. Il secondo motivo resta assorbito.16. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza vadunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania,in diversa composizione al fine di esaminare la questione della prescrizioneeventualmente maturata dalla data di notifica delle cartelle di pagamentoNumero registro generale 19493/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 11786/2026Data pubblicazione 29/04/2026alla data di notifica dell’intimazione di pagamento, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che perliquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])