CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 26424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud>to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cl).‘ ha concluso chiedendo A,d2.2-,5=-L, \‘\1 - er;,L2 udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. - per avere sottratto la somma di euro 90 dalla cassa di un esercizio commerciale previa effrazione - ha ridotto la pena al medesimo inflitta ad anni uno di reclusione e di euro 200 di multa, confermando nel resto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogiciità della motivazione nonché l'erronea qualificazione del fatto in termini di furto consumato anziché tentato. L'imputato invero non ha mai conseguito lo spossessamento definitivo della somma di denaro rinvenuta sulla sua persona dai carabinieri; l'imputato è stato addirittura aiutato ad uscire dai locali dell'esercizio commerciale dai militari tanto che può ragionevolmente affermarsi che egli non ha mai lasciato, in possesso della somma di euro 90, il luogo ove è avvenuto il furto. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale sempre in relazione alla qualificazione del fatto in termini di furto consumato anziché tentato, deducendo che erroneamente la pena non è stata ridotta nella massima estensione dei due terzi previsti per il tentativo. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; 4.11 ricorso è inammissibile Le doglianze sono inammissibili perché manifestamente infondate e perché meramente reiterative delle censure proposte con l'atto di appello, alle quali la corte territoriale - come si dirà - aveva già fornito congrua risposta. Ed invero, i due motivi proposti non considerano che secondo la ricostruzione recepita anche «giudice di secondo grado, l'imputato è stato tratto in arresto mentre cercava di uscire da un esercizio commerciale ed aveva già occultato la somma di denaro all'interno degli indumenti intimi, circostanza che ha consentito di ritenere che egli avesse conseguito la piena disponibilità autonoma della res, laddove l'intervento dei militari si pone in un momento successivo, allorquando, cioè, la condotta è oramai già consumata. E' solo il caso di rammentare al riguardo che, difettando nel caso di specie una vigilanza, a monte, continua, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte che con riferimento a vicend.9 analoghe/ ha più volte affermato che risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia, ad esempio, ivi occultato la refurtiva, o nascosta la stessa in una borsa, o sulla sua persona, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Rv. 269088; cfr. altresì sull'intervento delle forze dell'ordine Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021 Ud. (dep. 10/02/2022) Rv. 282969, che ha precisato che è configurabile la fattispecie consumata quando l'intervento delle forze dell'ordine è del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della "res"; e sulla irrilevanza della breve durata dell'impossessamento, Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01). Le doglianze articolate sono quindi anche manifestamente infondate. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d