CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29177/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5894/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domici- lio eletto in Roma, via della Ferrarella in Laterano, n. 33 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.4055/2/2014 depositata il 22 luglio 2014, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia venivano riuniti e accolti gli appelli proposti dalle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SRL e dalla Agenzia delle Entrate, avverso le sen- tenze della commissione tributaria provinciale di Milano nn. 105 e 106/36/13 con le quali erano stati parzialmente accolti i due ricorsi presentati separatamente dalle due società contribuenti avverso al- trettanti avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2004, con cui l'Agenzia aveva accertato maggiori ricavi aziendali e, per l'effetto, ri- determinato le imposte Ires, Irap ed IVA oltre a sanzioni. 2. Premesso che gli accertamenti traevano origine da indagini banca- rie disposte nei confronti delle contribuenti ex artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, la CTR accoglieva inte- gralmente i gravami proposti dalle due società rigettando gli appelli dell'Ufficio, ritenendo che l'iter accertativo utilizzato dall'Agenzia fosse palesemente arbitrario e privo di fondamento giuridico. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per un unico motivo cui resistono le contribuenti con controricorso. Il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassa- zione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l' accoglimento del ricorso. Considerato che: 4. Con un unico motivo di censura - ai sensi dell'articolo 360 primo comma numero 3 codice procedura civile - l'Agenzia ricorrente dedu- ce la violazione o falsa applicazione degli articoli 32 comma primo numero 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 comma secondo numero 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la CTR affermato che «l'iter ac- certativo utilizzato dall'ufficio è palesemente arbitrario e, come tale, privo di fondamento giuridico», senza considerare che, per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, i dati risultanti dalle indagini finanziarie sono idonei a fondare presunzioni sulla base delle quali l'amministrazione finanziaria senza ulteriori oneri di motivazione può procedere all' accertamento. 5. Il motivo è fondato. Premesso che è incongruente e nuova l'artico- lazione difensiva contenuta in controricorso a partire da pagina 4 e ss. in cui si fa riferimento alla questione del mancato rispetto del con- traddittorio endoprocedimentale, la quale non risulta essere stata sol- levata prima della fase di giudizio di legittimità e che dunque va con- siderata nuova e inammissibile, la Corte reitera che «In tema di ac- certamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'onere del contribuente di giustificare la pro- venienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbia- no messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio "prae- sumptum de praesumpto non admittitur" (o "divieto di doppie pre- sunzioni" o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconduci- bile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordina- mento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un'altra presunzione semplice, ma non con una presun- zione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie.» (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017, Rv. 644693 - 01). 6. Orbene, la presunzione discendente dall'applicazione dell'art.32 del d.P.R. n. 600 del 1973 è una presunzione legale e non semplice ed ammette prova contraria, ossia va qualificata come relativa e non as- soluta, avente ad oggetto i movimenti bancari alla base dell'avviso di accertamento impugnato in questa sede. Tuttavia, si tratta di una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non ne- cessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal- l'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente solo attraverso una prova analitica (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 - 01). 7. Erra pertanto la CTR a ritenere decisiva la mancata produzione in giudizio dei «mastrini accesi al debito verso [OSCURATO:PERSONA] e al debito che la società aveva contratto con i soci» come si legge a pag.2 della motivazione della sentenza gravata, opinando così che l'Agenzia non abbia fornito una giuridica giustificazione dell'operatività delle dispo- sizioni di legge sopra richiamate in materia di accertamenti bancari. Al contrario, la presunzione opera in dipendenza dell'accertamento bancario ed è onere delle contribuenti fornire la giustificazione per ogni singola movimentazione contestata con le risultanze delle inda- gini e non in termini apodittici e generici. E' necessaria infatti la spe- cifica indicazione della riferibilità della singola giustificazione a ciascun movimento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle singole movimentazioni bancarie contestate non attengono ad operazioni imponibili. 8. A ciò consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. Il giudice di merito in sede di rinvio vorrà verificare - secondo i citati principi di diritto - l'ef- ficacia dimostrativa delle prove offerte dalle contribuenti per ciascuna operazione contestata, e dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in rela- zione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. Rom