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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34590/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettek~ate4e le conclusioni del PG A5SUNTA q000MELLO utittrrit-dreTTStrre procedimento a trattazione scritta. (;en [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia in data 14/12/2022, che rigettava la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato di lesioni gravi e detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo in concorso.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo vizio di motivazione.

Lamenta il difensore che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto, conformemente al primo Giudice, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto non rendersi conto che qualcuno avesse sparato all'interno del veicolo, nonostante dai fotogrammi estrapolati dal video relativo al fatto in oggetto emergesse che il soggetto che aveva sparato non era all'interno del furgone, ma era precedentemente sceso e di conseguenza esplodeva il colpo quando era per strada.

Rileva che il Tribunale del riesame, correttamente valutando detta circostanza, non avrebbe potuto ritenere il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva addirittura ritenuto di essere lui e gli altri occupanti il veicolo al momento dello sparo il bersaglio, al limite del dileggio.

Lamenta il difensore che il Tribunale del riesame non ha accolto l'appello, trascurando sia il corretto comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA],sia il tempo trascorso (oltre cinque mesi) dall'applicazione della misura cautelare, sia il rispetto di tutte le prescrizioni imposte.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Genova non è incorso nel dedotto vizio motivazionale.

Detto Tribunale, innanzitutto, muove dal presupposto che l'ordinanza applicativa della massima misura cautelare non è stata sottoposta a riesame e che la richiesta di sostituzione di detta misura cautelare rivolta al G.i.p. risulta essere stata fondata unicamente sull'affievolimento delle esigenze cautelari.

Osserva, inoltre, che: - il tempo decorso dall'applicazione della misura è per costante giurisprudenza di legittimità irrilevante con riguardo al preteso affievolimento dell'esigenza specialpreventiva che ne deriverebbe; - il rispetto delle prescrizioni imposte all'indagato in ambiente carcerario è del pari irrilevante, in quanto un'eventuale violazione sarebbe sanzionata solo sul piano disciplinare, di talché si tratta di un parametro inconferente con riguardo alla massima cautela perché proprio di misure cautelari giocoforza attenuate rispetto ad essa; - il comportamento processuale serbato da [OSCURATO:PERSONA] è al limite del dileggio, considerate le sue dichiarazioni secondo cui sarebbe stato seduto in auto senza mai voltarsi indietro, non avrebbe compreso che i colpi erano partiti dall'interno del veicolo, nonostante uno degli altri occupanti recasse in mano il fucile col quale erano stati sparati, e non avrebbe chiesto le ragioni di quell'agguato; - comunque non costituirebbe una vera "collaborazione".

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, la difesa, di contro, ritorna sulle dichiarazioni del suo assistito e sulla correttezza del suo comportamento processuale (sembrando, peraltro, aspecificamente prospettare elementi attinenti alla gravità indiziaria come da premessa dell'ordinanza di appello), nonché sul decorso del tempo e sull'ottemperanza alle prescrizioni del regime carcerario, dimostrando di non confrontarsi con dette argomentazioni e insistendo, quindi, su una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettek~ate4e le conclusioni del PG A5SUNTA q000MELLO utittrrit-dreTTStrre procedimento a trattazione scritta. (;en [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia in data 14/12/2022, che rigettava la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato di lesioni gravi e detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo in concorso. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo vizio di motivazione. Lamenta il difensore che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto, conformemente al primo Giudice, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto non rendersi conto che qualcuno avesse sparato all'interno del veicolo, nonostante dai fotogrammi estrapolati dal video relativo al fatto in oggetto emergesse che il soggetto che aveva sparato non era all'interno del furgone, ma era precedentemente sceso e di conseguenza esplodeva il colpo quando era per strada. Rileva che il Tribunale del riesame, correttamente valutando detta circostanza, non avrebbe potuto ritenere il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva addirittura ritenuto di essere lui e gli altri occupanti il veicolo al momento dello sparo il bersaglio, al limite del dileggio. Lamenta il difensore che il Tribunale del riesame non ha accolto l'appello, trascurando sia il corretto comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA],sia il tempo trascorso (oltre cinque mesi) dall'applicazione della misura cautelare, sia il rispetto di tutte le prescrizioni imposte. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Genova non è incorso nel dedotto vizio motivazionale. Detto Tribunale, innanzitutto, muove dal presupposto che l'ordinanza applicativa della massima misura cautelare non è stata sottoposta a riesame e che la richiesta di sostituzione di detta misura cautelare rivolta al G.i.p. risulta essere stata fondata unicamente sull'affievolimento delle esigenze cautelari. Osserva, inoltre, che: - il tempo decorso dall'applicazione della misura è per costante giurisprudenza di legittimità irrilevante con riguardo al preteso affievolimento dell'esigenza specialpreventiva che ne deriverebbe; - il rispetto delle prescrizioni imposte all'indagato in ambiente carcerario è del pari irrilevante, in quanto un'eventuale violazione sarebbe sanzionata solo sul piano disciplinare, di talché si tratta di un parametro inconferente con riguardo alla massima cautela perché proprio di misure cautelari giocoforza attenuate rispetto ad essa; - il comportamento processuale serbato da [OSCURATO:PERSONA] è al limite del dileggio, considerate le sue dichiarazioni secondo cui sarebbe stato seduto in auto senza mai voltarsi indietro, non avrebbe compreso che i colpi erano partiti dall'interno del veicolo, nonostante uno degli altri occupanti recasse in mano il fucile col quale erano stati sparati, e non avrebbe chiesto le ragioni di quell'agguato; - comunque non costituirebbe una vera "collaborazione". A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, la difesa, di contro, ritorna sulle dichiarazioni del suo assistito e sulla correttezza del suo comportamento processuale (sembrando, peraltro, aspecificamente prospettare elementi attinenti alla gravità indiziaria come da premessa dell'ordinanza di appello), nonché sul decorso del tempo e sull'ottemperanza alle prescrizioni del regime carcerario, dimostrando di non confrontarsi con dette argomentazioni e insistendo, quindi, su una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter
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