CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 36211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01W64NJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 30 settembre 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.614 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile dal momento che il trattamento sanzionatorio risulta essere motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gua [OSCURATO:PERSONA]:. U.R.P. CENTRALI Go,.\\,e Li)9,41.1,otrke ef-A\s„. oKe 4,( 6 (fl oki\o`D 0-2414,21Pit5 CAS2-24- o-viL \,„ciA, atee 61)c)( ,.; e np\mg-kr_ gu-a51._ (R2,- ekr,e C.94 e v\ iluceett: vni\e \--) 6-4/ "{N oL L oft- \O' nsv\Wz hi\\.0\AMIL 4 )z-0 cke SC\ry .c)/k‘t_ 3-e.9 ec4,ek,z,_ 0(y),J,QU. eilk e "Ag /t