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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39819/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 628 cod.pen. e 4 L. 110/75 e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni ammissive rese dall'imputato alla P.G. ex art. 350, comma 7, cod.proc.pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto, alla luce delle corrette considerazioni giuridiche svolte dai giudici d'appello (pag. 3-4), anche in ipotesi di espunzione delle predette dal compendio probatorio il giudizio di responsabilità resterebbe adeguatamente presidiato dagli accertamenti degli operanti in ordine alla disponibilità del veicolo utilizzato per la commissione della rapina e dalle risultanze dei tabulati telefonici; che le doglianze in punto di mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62 nn. 4 e 6 cod.pen. non risultano devolute in appello alla luce della rassegna analitica effettuata dalla Corte di merito (pag. 3) e s'appalesano, in ogni caso, destituite di fondamento; che, infatti, quanto alla particolare tenuità del danno la prospettazione difensiva collide con l'entità della somma sottratta alle pp.00., non qualificabile alla stregua dell'irrisorietà economica, e con il costante orientamento di legittimità che impone di considerare ai fini dell'integrazione della circostanza il complesso degli effetti pregiudizievoli della condotta in ragione della plurioffensività del delitto di rapina; che con riguardo alla diminuente dell'art. 62 n. 6 cod.pen. non consta, alla luce delle sentenze di merito, l'avvenuto risarcimento del danno ovvero l'elisione delle conseguenze dannose del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 628 cod.pen. e 4 L. 110/75 e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni ammissive rese dall'imputato alla P.G. ex art. 350, comma 7, cod.proc.pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto, alla luce delle corrette considerazioni giuridiche svolte dai giudici d'appello (pag. 3-4), anche in ipotesi di espunzione delle predette dal compendio probatorio il giudizio di responsabilità resterebbe adeguatamente presidiato dagli accertamenti degli operanti in ordine alla disponibilità del veicolo utilizzato per la commissione della rapina e dalle risultanze dei tabulati telefonici; che le doglianze in punto di mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62 nn. 4 e 6 cod.pen. non risultano devolute in appello alla luce della rassegna analitica effettuata dalla Corte di merito (pag. 3) e s'appalesano, in ogni caso, destituite di fondamento; che, infatti, quanto alla particolare tenuità del danno la prospettazione difensiva collide con l'entità della somma sottratta alle pp.00., non qualificabile alla stregua dell'irrisorietà economica, e con il costante orientamento di legittimità che impone di considerare ai fini dell'integrazione della circostanza il complesso degli effetti pregiudizievoli della condotta in ragione della plurioffensività del delitto di rapina; che con riguardo alla diminuente dell'art. 62 n. 6 cod.pen. non consta, alla luce delle sentenze di merito, l'avvenuto risarcimento del danno ovvero l'elisione delle conseguenze dannose del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 39819/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris