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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 13748/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 29773-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1075/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 124/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.29773/2022 Cron.

Rep.

Ud.03/04/2024 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on sentenza del 3 novembre 20 22, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della destituzione irrogata al Bosco, collaboratore scolastico presso l’istituto statale “[OSCURATO:PERSONA]” di Favara, all’esito di un procedimento disciplinare fondato sui capi di imputazione formulati a suo carico nell’ambito di una indagine penale che lo vedeva coinvolto per gli interventi finalizzati, con il compiacente concorso di alcuni professionisti, alla formazione di referti medici falsi, attestanti inesistenti patologie o patologie più gravi di quelle esistenti, al fine di ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittima la sanzione vuoi sul piano formale, dovendo ritenersi garantita la terzietà dell’organo pronunciatosi in merito e per essere stato rispettato il termine per la riapertura del procedimento da computarsi dalla data di comunicazione non del solo dispositivo, ma della sentenza nel testo integrale, vuoi sul piano sostanziale ben potendosi desumere la sussistenza della condotta addebitata anche dalla sentenza di patteggiamento; quanto alla gravità della condotta e alla proporzionalità della sanzione irrogata, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante che in altre identici casi fossero state irrogate mere sanzioni conservative. - P er la cassazione d i tale decisione ricorre il Bosco, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla validità del provvedimento disciplinare per essere stato adottato dal solo dirigente dell’ufficio a ciò deputato senza il rispetto della natura collegiale attribuita a quell’ufficio all’atto della sua costituzione. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 154 disp. att. c.p.p., il ricorrente lamenta la tardività per decorso del termine della riapertura del procedimento disciplinare, assumendo che l’incombente rilevate ai fini dell’individuazione del dies a quo è la comunicazione del dispositivo e non la trasmissione del testo integrale della sentenza. - Con il terzo motivo rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 95 CCNL 29.11.2007 per il comparto Scuola, 653 bis c.p.p. e 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver dato per accertata in sede penale la sussistenza della condotta senza dare rilievo alla differenza tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento, fondandosi questa su fatti non provati, bensì semplicemente dedotti come esistenti ai fini dell’affermazione della responsabilità penale e non anche di quella disciplinare. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 95 CCNL 29.11.2007 per il comparto Scuola, 1175, 1375, 2106 e 2119 c.c.: deduce il ricorrente l’incongruità logica e giuridica del giudizio formulato dalla Corte territoriale circa la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità della massima sanzione espulsiva, anche in considerazione della minore afflittività delle misure sanzionatorie applicate in altri casi a fronte di condotte identiche. - Venendo all’esame degli esposti motivi è a dirsi come il primo risulti infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all’orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 17357/2019) che esclude che l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari debba avere natura di collegio perfetto, rilevando esclusivamente la garanzia data dalla terzietà dell’organo incaricato della definizione del procedimento disciplinare, qui, in effetti assicurata dalla circostanza che a ciò abbia provveduto il dirigente del predetto ufficio, che è figura diversa dal dirigente scolastico dal quale proviene il deferimento. - Parimenti infondato si rivela il secondo motivo.

Ai sensi del tenore letterale dell’art. 55 ter, d.lgs. n. 165/2001, alla comunicazione del dispositivo della sentenza penale può seguire, a richiesta, la trasmissione della copia integrale della stessa: il termine per la riapertura del procedimento disciplinare decorre dall’esaurirsi dello scambio informativo essenziale ai fini dell’assunzione di ogni determinazione in merito. - Di contro, inammissibili si appalesano il terzo ed il quarto motivo, risolvendosi le censure del ricorrente nell’opporre la propria valutazione, in punto di fatto, circa la reale consistenza della condotta e della sua gravità rispetto all’accertamento fattuale cui è pervenuta la Corte territoriale, la quale, da un lato, dà conto dell’intervenuto accertamento in sede penale dell’effettività della condotta addebitata, atteso che, anche a fronte d’una istanza di patteggiamento il giudice procedente è pur sempre tenuto ex art 129 cpv. c.p.p. a verificare l’eventuale sussistenza degli estremi per un’assoluzione; nel caso in esame il GIP presso il Tribunale di Agrigento ha, anzi, constatato in sentenza “l’avvenuta acquisizione di concreti elementi di colpevolezza a carico del prevenuto per tutti i reati allo stesso contestati”; a ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha rilevato che neppure in sede disciplinare, l’odierno ricorrente aveva negato l’addebito ed ha ravvisato la proporzionalità della sanzione espulsiva vista l’idoneità della condotta extralavorativa a ledere gli interessi morali e materiali dell’amministrazione datrice e a compromettere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto (cfr. Cass. n. 28368/2021). - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 29773-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1075/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 124/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.29773/2022 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on sentenza del 3 novembre 20 22, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della destituzione irrogata al Bosco, collaboratore scolastico presso l’istituto statale “[OSCURATO:PERSONA]” di Favara, all’esito di un procedimento disciplinare fondato sui capi di imputazione formulati a suo carico nell’ambito di una indagine penale che lo vedeva coinvolto per gli interventi finalizzati, con il compiacente concorso di alcuni professionisti, alla formazione di referti medici falsi, attestanti inesistenti patologie o patologie più gravi di quelle esistenti, al fine di ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittima la sanzione vuoi sul piano formale, dovendo ritenersi garantita la terzietà dell’organo pronunciatosi in merito e per essere stato rispettato il termine per la riapertura del procedimento da computarsi dalla data di comunicazione non del solo dispositivo, ma della sentenza nel testo integrale, vuoi sul piano sostanziale ben potendosi desumere la sussistenza della condotta addebitata anche dalla sentenza di patteggiamento; quanto alla gravità della condotta e alla proporzionalità della sanzione irrogata, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante che in altre identici casi fossero state irrogate mere sanzioni conservative. - P er la cassazione d i tale decisione ricorre il Bosco, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla validità del provvedimento disciplinare per essere stato adottato dal solo dirigente dell’ufficio a ciò deputato senza il rispetto della natura collegiale attribuita a quell’ufficio all’atto della sua costituzione. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 154 disp. att. c.p.p., il ricorrente lamenta la tardività per decorso del termine della riapertura del procedimento disciplinare, assumendo che l’incombente rilevate ai fini dell’individuazione del dies a quo è la comunicazione del dispositivo e non la trasmissione del testo integrale della sentenza. - Con il terzo motivo rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 95 CCNL 29.11.2007 per il comparto Scuola, 653 bis c.p.p. e 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver dato per accertata in sede penale la sussistenza della condotta senza dare rilievo alla differenza tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento, fondandosi questa su fatti non provati, bensì semplicemente dedotti come esistenti ai fini dell’affermazione della responsabilità penale e non anche di quella disciplinare. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 95 CCNL 29.11.2007 per il comparto Scuola, 1175, 1375, 2106 e 2119 c.c.: deduce il ricorrente l’incongruità logica e giuridica del giudizio formulato dalla Corte territoriale circa la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità della massima sanzione espulsiva, anche in considerazione della minore afflittività delle misure sanzionatorie applicate in altri casi a fronte di condotte identiche. - Venendo all’esame degli esposti motivi è a dirsi come il primo risulti infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all’orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 17357/2019) che esclude che l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari debba avere natura di collegio perfetto, rilevando esclusivamente la garanzia data dalla terzietà dell’organo incaricato della definizione del procedimento disciplinare, qui, in effetti assicurata dalla circostanza che a ciò abbia provveduto il dirigente del predetto ufficio, che è figura diversa dal dirigente scolastico dal quale proviene il deferimento. - Parimenti infondato si rivela il secondo motivo. Ai sensi del tenore letterale dell’art. 55 ter, d.lgs. n. 165/2001, alla comunicazione del dispositivo della sentenza penale può seguire, a richiesta, la trasmissione della copia integrale della stessa: il termine per la riapertura del procedimento disciplinare decorre dall’esaurirsi dello scambio informativo essenziale ai fini dell’assunzione di ogni determinazione in merito. - Di contro, inammissibili si appalesano il terzo ed il quarto motivo, risolvendosi le censure del ricorrente nell’opporre la propria valutazione, in punto di fatto, circa la reale consistenza della condotta e della sua gravità rispetto all’accertamento fattuale cui è pervenuta la Corte territoriale, la quale, da un lato, dà conto dell’intervenuto accertamento in sede penale dell’effettività della condotta addebitata, atteso che, anche a fronte d’una istanza di patteggiamento il giudice procedente è pur sempre tenuto ex art 129 cpv. c.p.p. a verificare l’eventuale sussistenza degli estremi per un’assoluzione; nel caso in esame il GIP presso il Tribunale di Agrigento ha, anzi, constatato in sentenza “l’avvenuta acquisizione di concreti elementi di colpevolezza a carico del prevenuto per tutti i reati allo stesso contestati”; a ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha rilevato che neppure in sede disciplinare, l’odierno ricorrente aveva negato l’addebito ed ha ravvisato la proporzionalità della sanzione espulsiva vista l’idoneità della condotta extralavorativa a ledere gli interessi morali e materiali dell’amministrazione datrice e a compromettere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto (cfr. Cass. n. 28368/2021). - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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