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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14245/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 11/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA il 5/3/2013, ha ritenuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi:

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. 1.2.

Violazione di legge degli artt. 648 e 712 cod. pen. 1.3.

Violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen.1.4.

Violazione di legge in relazione agli artt. 133, 62 bis cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati.

1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e agli artt. 648 e 712 cod. pen. evidenziando che la conclusione cui sarebbero pervenuti i giudici di merito quanto alla provenienza illecita del rame e alla consapevolezza degli imputati, fondata sulla mancata o comunque sulla "inveridicità" della giustificazione offerta dagli imputati, sarebbe errata e violerebbe il principio per il quale l'imputato ha il diritto di tacere e, anche di mentire, così che il mendacio non può essere posto a fondamento della pronuncia di responsabilità.

In assenza di prova della provenienza illecita dal rame, d'altro canto, i fatti avrebbero dovuto essere più correttamente qualificati ai sensi dell'art. 712 cod. pen. o, meglio, come appropriazione di cosa smarrita, ipotesi ora depenalizzata.

Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla provenienza illecita del rame e alla inverosimile giustificazione fornita dagli imputati, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

In ordine a tali punti, infatti, la Corte territoriale, evidenziando gli elementi complessivamente emersi, come le dichiarazioni rese dal teste Abate e la prova logica coerentemente desumibile dalle condizioni nelle quali è stato rinvenuto il rame (il metallo era in ottimo stato di conservazione e privo del rivestimento plastico), si è conformata alla costante giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.

U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).

In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Ciò anche considerato che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez.

U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324), mentre la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Neanche sindacabile, infine, risulta la conclusione dei giudici di merito quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti.

In assenza di una specifica indicazione delle modalità di acquisto , infatti, il fatto non può essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen. e le specifiche condizioni del rame appaiono del tutto incompatibili con la prospettata appropriazione di cosa smarrita.

2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando che i giudici di merito, a seguito di una valutazione complessiva del valore del rame così come attribuito per la vendita dello stesso, avrebbero dovuto riconoscere l'attenuante invocata, ciò anche in considerazione che la stessa Corte territoriale ha riconosciuto l'ipotesi attenuata della ricettazione.La doglianza è manifestamente infondata.

Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice di merito ha dato adeguato conto di avere effettuato una duplice valutazione.

Da una parte ha considerato la condotta complessivamente posta in essere dagli imputati e, valorizzato il fatto che questa non evidenziva una professionalità, ha ritenuto che il fatto fosse qualificabile nei termini della tenuità Dall'altra, invece, facendo riferimento al valore del rame, ha coerentemente concluso che questo non potesse essere considerato di "speciale tenuità".

Conclusione questa adeguatamente motivata e conforme al principio per il quale "l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695).

3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt.133, 62 bis cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale, benché sia stato proposto un motivo di appello all'esito del quale era stato richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe del tutto omesso di motivare sul punto La doglianza è infondata.

La Corte territoriale, sebbene con un riferimento sintetico, ha comunque dato conto di avere effettuato una valutazione complessiva in ordine alla determinazione della pena.

A fronte del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., infatti, ha evidenziato l'insussistenza di ulteriori ragioni, oggettive e soggettive, valorizzabili ai fini del riconoscimento ai ricorrenti delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 11/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA il 5/3/2013, ha ritenuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge degli artt. 648 e 712 cod. pen. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 133, 62 bis cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati. 1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e agli artt. 648 e 712 cod. pen. evidenziando che la conclusione cui sarebbero pervenuti i giudici di merito quanto alla provenienza illecita del rame e alla consapevolezza degli imputati, fondata sulla mancata o comunque sulla "inveridicità" della giustificazione offerta dagli imputati, sarebbe errata e violerebbe il principio per il quale l'imputato ha il diritto di tacere e, anche di mentire, così che il mendacio non può essere posto a fondamento della pronuncia di responsabilità. In assenza di prova della provenienza illecita dal rame, d'altro canto, i fatti avrebbero dovuto essere più correttamente qualificati ai sensi dell'art. 712 cod. pen. o, meglio, come appropriazione di cosa smarrita, ipotesi ora depenalizzata. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla provenienza illecita del rame e alla inverosimile giustificazione fornita dagli imputati, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). In ordine a tali punti, infatti, la Corte territoriale, evidenziando gli elementi complessivamente emersi, come le dichiarazioni rese dal teste Abate e la prova logica coerentemente desumibile dalle condizioni nelle quali è stato rinvenuto il rame (il metallo era in ottimo stato di conservazione e privo del rivestimento plastico), si è conformata alla costante giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Ciò anche considerato che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324), mentre la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Neanche sindacabile, infine, risulta la conclusione dei giudici di merito quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. In assenza di una specifica indicazione delle modalità di acquisto , infatti, il fatto non può essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen. e le specifiche condizioni del rame appaiono del tutto incompatibili con la prospettata appropriazione di cosa smarrita. 2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando che i giudici di merito, a seguito di una valutazione complessiva del valore del rame così come attribuito per la vendita dello stesso, avrebbero dovuto riconoscere l'attenuante invocata, ciò anche in considerazione che la stessa Corte territoriale ha riconosciuto l'ipotesi attenuata della ricettazione.La doglianza è manifestamente infondata. Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice di merito ha dato adeguato conto di avere effettuato una duplice valutazione. Da una parte ha considerato la condotta complessivamente posta in essere dagli imputati e, valorizzato il fatto che questa non evidenziva una professionalità, ha ritenuto che il fatto fosse qualificabile nei termini della tenuità Dall'altra, invece, facendo riferimento al valore del rame, ha coerentemente concluso che questo non potesse essere considerato di "speciale tenuità". Conclusione questa adeguatamente motivata e conforme al principio per il quale "l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695). 3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt.133, 62 bis cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale, benché sia stato proposto un motivo di appello all'esito del quale era stato richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe del tutto omesso di motivare sul punto La doglianza è infondata. La Corte territoriale, sebbene con un riferimento sintetico, ha comunque dato conto di avere effettuato una valutazione complessiva in ordine alla determinazione della pena. A fronte del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., infatti, ha evidenziato l'insussistenza di ulteriori ragioni, oggettive e soggettive, valorizzabili ai fini del riconoscimento ai ricorrenti delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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