CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 21 settembre 2022 il giudice del Tribunale di Milano, preso atto dell'attestazione di cancelleria che dava atto della non validità della firma apposta all'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-septies, d.l. n. 137 del 2020. 2. Nell'interesse della Pochio è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce violazione dell'art. 24, comma 6-septies d.l. 137/2020, rilevando che, quando, in data 19 settembre 2022, era stato depositato atto di appello a mezzo p.e.c., il software utilizzato per l'apposizione di firma digitale non aveva restituito alcun messaggio di errore, con la conseguenza che doveva essersi verificato un problema tecnico non riconducibile né imputabile al difensore e neppure riconoscibile con l'ordinaria diligenza. Per queste ragioni si chiede alla Corte di cassazione «previa rimessione in termini e fissazione d'udienza, [di] annullare l'ordinanza di inammissibilità dell'appello del Tribunale di Milano [...] e per l'effetto abilitare il difensore a procedere a nuovo deposito dell'atto di appello [...]>>. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Come chiarito di recente da Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022, Astra s.r.I.: a) l'ordinanza di inammissibilità resa dal giudice a quo, nei casi esclusivamente previsti dal comma 6-sexies dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020, è provvedimento irretrattabile ed impugnabile con il ricorso per cassazione; b) la competenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, proposta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., è attribuita - anche per le ipotesi di inammissibilità in disamina, in assenza di una disciplina derogatoria delle regole generali - al giudice dell'impugnazione. Ora, sotto il primo profilo, la richiesta di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità identifica un petitum coerente con il ricorso per cassazione, ma è del tutto inammissibile, in quanto non sorretta dalla deduzione di alcun vizio del provvedimento impugnato. Il ricorrente, infatti, deduce, come detto, che «medio tempore deve quindi essersi verificato un problema tecnico nel funzionamento di detto software non riconducibile né imputabile all'agire dello scrivente difensore». Ora, a tacere del carattere congetturale delle ragioni che avrebbero condotto a predisporre un atto con firma digitale non valida, la deduzione all'evidenza non denuncia alcun vizio dell'ordinanza del Tribunale. Per altro verso, la richiesta di restituzione in termini, vertendosi in tema di termine per proporre appello, va indirizzata, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., al giudice competente per l'impugnazione, ossia alla Corte d'appello 2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass