CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U/'/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censurata sussistenza del reato di evasione quanto ad elemento oggettivo e soggettivo, con particolare riferimento alla parte del ricorso che critica l'esclusa possibilità che il ricorrente fosse stato trascinato con la forza all'interno dell'appartamento dell'inquilino esistente sullo stesso pianerottolo, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito che ha effettuato pedissequo rinvio alle risultanze istruttorie allorché i testi avevano invece affermato che fosse stato il ricorrente, in possesso delle chiavi dell'immobile locato, ad introdursi nell'appartamento (pag. 3 e 4 sentenza); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente (g., [OSCURATO:PERSONA] stanzo DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA] EflIA . ogg