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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 1975

Cassazione n. 14103/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1975 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 06/12/2023 del Tribunale di Rieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Rieti, ritenuta la continuazione tra i fatti contestati (artt. 81 cpv., 110, 494, 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.) e quelli già giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia in data 24/07/2021 (irrevocabile in data 21/02/2023), considerato come più grave il capo F) della citata sentenza, tenuto conto della diminuente per il rito, applicava a [OSCURATO:PERSONA]Angelo, quale aumento a titolo di continuazione per i reati a lui ascritti, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 133 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

4. La motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in una duplice delibazione, una positiva e l'altra negativa.

Positiva, quanto all'accertamento: a) della sussistenza dell'accordo tra le parti sull'applicazione di una determinata pena; b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell'applicazione o della comparazione delle eventuali circostanze; c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.; d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio.

Negativa, quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.

Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, l'obbligo della motivazione, per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi; in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129.

Invero, l'accertamento della responsabilità, proprio perché solo implicito, non deve essere espressamente motivato essendo estraneo alla sentenza di patteggiamento che si fonda su un accordo delle parti su tutti gli elementi relativi al reato e alla pena nonché su una sostanziale ammissione di responsabilità dell'imputato (cfr., Sez.

U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135).

Di conseguenza, si è affermato in giurisprudenza che, quando il giudice accetta integralmente la proposta delle parti dopo aver valutato la presenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia della sentenza di patteggiamento, la motivazione dev'essere necessariamente sintetica ed essenziale, non avendo l'imputato interesse a lamentarsi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica posto che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile (Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199800).

Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denurciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Cass. Sez. 6, n. 1109 del 11/07/1990, dep. 1991, Antonacci, Rv. 186280).

La motivazione della sentenza qui ricorsa è pienamente conforme ai sunnominati criteri anche con riferimento al reato di cui all'art. 494 cod. pen.; di contro, l'impugnazione proposta si rivela del tutto generica e, come tale, inammissibile.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1975 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 06/12/2023 del Tribunale di Rieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Rieti, ritenuta la continuazione tra i fatti contestati (artt. 81 cpv., 110, 494, 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.) e quelli già giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia in data 24/07/2021 (irrevocabile in data 21/02/2023), considerato come più grave il capo F) della citata sentenza, tenuto conto della diminuente per il rito, applicava a [OSCURATO:PERSONA]Angelo, quale aumento a titolo di continuazione per i reati a lui ascritti, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 133 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in una duplice delibazione, una positiva e l'altra negativa. Positiva, quanto all'accertamento: a) della sussistenza dell'accordo tra le parti sull'applicazione di una determinata pena; b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell'applicazione o della comparazione delle eventuali circostanze; c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.; d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio. Negativa, quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, l'obbligo della motivazione, per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi; in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129. Invero, l'accertamento della responsabilità, proprio perché solo implicito, non deve essere espressamente motivato essendo estraneo alla sentenza di patteggiamento che si fonda su un accordo delle parti su tutti gli elementi relativi al reato e alla pena nonché su una sostanziale ammissione di responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135). Di conseguenza, si è affermato in giurisprudenza che, quando il giudice accetta integralmente la proposta delle parti dopo aver valutato la presenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia della sentenza di patteggiamento, la motivazione dev'essere necessariamente sintetica ed essenziale, non avendo l'imputato interesse a lamentarsi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica posto che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile (Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199800). Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denurciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Cass. Sez. 6, n. 1109 del 11/07/1990, dep. 1991, Antonacci, Rv. 186280). La motivazione della sentenza qui ricorsa è pienamente conforme ai sunnominati criteri anche con riferimento al reato di cui all'art. 494 cod. pen.; di contro, l'impugnazione proposta si rivela del tutto generica e, come tale, inammissibile. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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