CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 16162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 143 cod.proc.pen., posto che l'udienza di trattazione del 14/09/2022 si è svolta senza l'ausilio di un interprete di lingua araba, sebbene il ricorrente non parli e non comprenda la lingua italiana, e, con secondo motivo di ricorso, violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla confisca del denaro disposta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Con riferimento alla prima doglianza, si osserva che essa è manifestamente infondata, in quanto smentita dagli atti processuali, considerato che, nel verbale di udienza del 14/09/2022, il giudice ha dato atto che l'imputato parla e comprende la lingua italiana. Con riferimento alla seconda doglianza, essa esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla confisca sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che la somma di euro 90.800,00 rinvenuta nell'abitazione del ricorrente fosse sproporzionata rispetto ai suoi redditi da lavoro, e fosse invece derivante dal commercio del corposo quantitativo di stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità, pari a complessivi kg 6 di cocaina. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]