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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20647/2026

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lle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 12585/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 20647/2026Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione delData pubblicazione 18/06/2026controricorrente.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 12585/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 20647/2026Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione delData pubblicazione 18/06/2026controricorrente. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris