Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01074/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorsoe sul controricorso incidentale iscritt i al n. 20097/2021 R.G. e rispettivamente propostida: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale- CONTRO [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in liquidazione - gestione separata I.R.S.A.P., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata, assistita e difesa dal’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 60L20 G273Y) -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa n. 279/2021 depositata i l 13/01/2021.

Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 13 / 0 1/202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Uditi il Procuratore Generale e i difensori presenti, che hanno concluso come da verbale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) di Siracusa ha proposto ricorso innanzi la CTP di Siracusa avverso l'avviso di accertamento n. 12907 del 12/9/2012 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per imposta comunale sugli immobili anno 2010, per parziale omesso versamento di imposta con riferimento a 13 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un’area fabbricabile, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l’obbligazione tributaria).

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa ha emesso la sentenza n. 2950/03/14 pronunciata il 10 ottobre 2014, di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del [OSCURATO:PERSONA], ma riconoscendo la non debenza dell’ICI per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett. b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a servizio di depurazione idrica.

3. Tale decisione è stata impugnata dal Comune innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

4. Nelle more del giudizio di appello l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con l’avviso di accertamento n.

SR0027958/2016 rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietario, e da [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA Mod.

D1 del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso Ufficio con l’avviso di accertamento n.

SR0001635/2014) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00.

Tale avviso fu impugnato innanzi alla CTP di Siracusa e l’appello innanzi alla CTR fu nelle more sospeso con ordinanza collegiale n. 2452/2017 depositata il 13 novembre 2017.

Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre – 2 dicembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa accolse il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento catastale n.

SR0027958/2016, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale.

Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR.

5. Ambedue i giudizi vennero decisi nella medesima udienza.

6. Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n.

SR0027958/2016 dispostodai [OSCURATO:PERSONA] e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale.

7. Con la sentenza n. 279/4/2021, anch’essa depositata il 13 gennaio 2021, in questa sede impugnata, lo stesso Collegio ha accolto parzialmente l’appello del Comune (limitatamente alla pretesa relativa all’area edificabile), confermando nel resto la sentenza resa dai [OSCURATO:PERSONA] sull’avviso di accertamento per l’anno 2010.

8. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2motivi, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A ed il [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in liquidazione, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 5 motivi.

Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il Comune di Priolo.

9. Successivamente il comune ha depositato memoria illustrativa.

10. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo come da ordinanza interlocutoria del 5/12/2024.

11. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale o, in subordine,il rinvio a nuovo ruolo.

12. Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.

13. Il P.G. e i difensori presenti in aula hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevato che è stata eccepita la esistenza di un giudicato esterno, relativo alla sentenza della CTR Sicilia n. 284/2021, con la quale è stata definita la classificazione catastale del bene, posta a base dell’imposta immobiliare.

La rilevanza di tale giudicato è stata contestata dalle controparti, in ragione del deposito da parte del Comune di una opposizione di terzo, che risulta pendente con ricorso rubricato al n. 4636/2021 innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado Sicilia, sede distaccata di Siracusa, e non ancora definita.

2. Ritiene dunque il collegio di disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione della detta opposizione di terzo da parte del giudice competente a definirla, impregiudicata ogni questione in merito alla rilevanza ed agli effetti dell’eventuale giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorsoe sul controricorso incidentale iscritt i al n. 20097/2021 R.G. e rispettivamente propostida: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale- CONTRO [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in liquidazione - gestione separata I.R.S.A.P., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata, assistita e difesa dal’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 60L20 G273Y) -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa n. 279/2021 depositata i l 13/01/2021. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 13 / 0 1/202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Uditi il Procuratore Generale e i difensori presenti, che hanno concluso come da verbale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) di Siracusa ha proposto ricorso innanzi la CTP di Siracusa avverso l'avviso di accertamento n. 12907 del 12/9/2012 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per imposta comunale sugli immobili anno 2010, per parziale omesso versamento di imposta con riferimento a 13 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un’area fabbricabile, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l’obbligazione tributaria). 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa ha emesso la sentenza n. 2950/03/14 pronunciata il 10 ottobre 2014, di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del [OSCURATO:PERSONA], ma riconoscendo la non debenza dell’ICI per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett. b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a servizio di depurazione idrica. 3. Tale decisione è stata impugnata dal Comune innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. 4. Nelle more del giudizio di appello l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con l’avviso di accertamento n. SR0027958/2016 rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietario, e da [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA Mod. D1 del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso Ufficio con l’avviso di accertamento n. SR0001635/2014) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00. Tale avviso fu impugnato innanzi alla CTP di Siracusa e l’appello innanzi alla CTR fu nelle more sospeso con ordinanza collegiale n. 2452/2017 depositata il 13 novembre 2017. Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre – 2 dicembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa accolse il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR. 5. Ambedue i giudizi vennero decisi nella medesima udienza. 6. Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016 dispostodai [OSCURATO:PERSONA] e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. 7. Con la sentenza n. 279/4/2021, anch’essa depositata il 13 gennaio 2021, in questa sede impugnata, lo stesso Collegio ha accolto parzialmente l’appello del Comune (limitatamente alla pretesa relativa all’area edificabile), confermando nel resto la sentenza resa dai [OSCURATO:PERSONA] sull’avviso di accertamento per l’anno 2010. 8. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2motivi, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A ed il [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in liquidazione, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 5 motivi. Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il Comune di Priolo. 9. Successivamente il comune ha depositato memoria illustrativa. 10. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo come da ordinanza interlocutoria del 5/12/2024. 11. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale o, in subordine,il rinvio a nuovo ruolo. 12. Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. 13. Il P.G. e i difensori presenti in aula hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che è stata eccepita la esistenza di un giudicato esterno, relativo alla sentenza della CTR Sicilia n. 284/2021, con la quale è stata definita la classificazione catastale del bene, posta a base dell’imposta immobiliare. La rilevanza di tale giudicato è stata contestata dalle controparti, in ragione del deposito da parte del Comune di una opposizione di terzo, che risulta pendente con ricorso rubricato al n. 4636/2021 innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado Sicilia, sede distaccata di Siracusa, e non ancora definita. 2. Ritiene dunque il collegio di disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione della detta opposizione di terzo da parte del giudice competente a definirla, impregiudicata ogni questione in merito alla rilevanza ed agli effetti dell’eventuale giu
Sentenza Cassazione n. 01074/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris