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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21477/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 16.11.2020 con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Firenze in data 1.2.2017, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di tentato falso per induzione contestato relativamente alla pratica per il permesso di soggiorno di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, ed è stata confermata la condanna dello stesso imputato per la medesima contestazione ma relativa alla pratica per il permesso di soggiorno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della pena per i reati residui in mesi dieci e giorni venti di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la libertà controllata per la durata di anni uno, mesi nove e giorni dieci.

L'imputato è accusato, nella sua qualità di commercialista, di aver falsamente predisposto la documentazione necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno in favore dei predetti cittadini stranieri, attestando falsamente di una loro presunta attività lavorativa nel campo della pubblicità, marketing e ricerche di mercato, così tentando di indurre in errore i responsabili della questura in vista del successivo rilascio dei relativi permessi di soggiorno.

2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo sei diversi motivi, che verranno esposti di seguito, nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo ed il secondo argomento di censura denunciano l'inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dei due cittadini stranieri al centro della vicenda, e precisamente del verbale del 16.10.2015 per Harjeet e del 15.10.2015 per Hamid.

Il ricorrente evidenzia che non sono stati interrotti i verbaiii di assunzione delle dichiarazioni di detti testimoni ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., con relativi avvisi e garanzie, al momento dell'emersione a loro carico di indizi di gravità indiziaria, una volta che costoro avevano riferito di non aver svolto le attività lavorative attestate dall'imputato con la sua documentazione.

Le dichiarazioni accusatorie "successive" all'emersione di tali indizi di reità a loro carico, pertanto, sono inutilizzabili, aderendo all'orientamento di legittimità secondo cui sono solo le dichiarazioni "precedenti" a detta emersione a fruire di un regime di utilizzabilità differenziato - sono ammesse "contra alios" e vietate nei confronti dello stesso dichiarante - mentre quelle successive sono tutte inutilizzabili, come emerge, con sufficiente chiarezza, dal tenore della disposizione di cui al primo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. (si cita Sez. 2, n. 28942 del 19/10/2020; Sez. 5, n. 50333 del 3/12/2015; Sez. 1, n. 25834 del 4/7/2012).

Le dichiarazioni che si denunciano inutilizzabili sarebbero essenziali all'affermazione di responsabilità del ricorrente, né, per Harjeet, è possibile ritrovare un interrogatorio garantito in cui questi le abbia reiterate, poiché non è stato possibile effettuare tale atto in quanto il dichiarante risultò irreperibile; né, per Hamid, si comprende se la motivazione della sentenza impugnata abbia utilizzato per la condanna i contenuti dell'interrogatorio da lui reso in data 26.4.2016 ovvero quelli delle sommarie informazioni contestate come inutilizzabili (mentre nella sentenza del GUP il riferimento è soltanto proprie a tali ultime dichiarazioni).

Il ricorrente, pertanto, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per quanto concerne la condanna relativa al tentato falso per induzione relativa alla documentazione per il permesso di soggiorno di Harjeed e che sia annullata con rinvio quanto alla condanna per il medesimo reato relativo alla documentazione per il permesso di soggiorno di Hamid.

2.2. Il terzo motivo di ricorso evidenzia un difetto di utilizzabilità più radicale che colpirebbe comunque entrambe le dichiarazioni dei due aspiranti al rinnovo del permesso di soggiorno, poi coindagati, in quanto nei loro confronti erano rilevabili indizi di reità per reati di falso ideologico già prima che venissero sentiti in qualità di testimoni, nei verbali di sommarie informazioni già citati nei precedenti motivi di ricorso.

Ciò perché le indagini di polizia giudiziaria hanno preso avvio da un'informativa dell'INPS - datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che aveva segnalato come le attività lavorative dichiarate dai cittadini stranieri Hamid e Harjeed fossero "improbabili" e presumibilmente funzionali alla necessità di rinnovo del permesso di soggiorno.

2.3. Una quarta ragione di censura deduce manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova dell'elemento psicologico del reato contestato al ricorrente, che è stato assolto da alcune delle iniziali contestazioni sul presupposto che i cittadini stranieri al centro di quelle condotte avevano riferito di aver effettivamente svolto le attività lavorative dichiarate dall'imputato, sicchè sarebbe provata la buona fede del ricorrente circa la veridicità di quanto attestato in linea generale, minando tale constatazione le ragioni dell'accusa circa la consapevolezza della falsità.

La Corte d'Appello, su analogo motivo difensivo proposto con l'impugnazione di merito, ha ritenuto, erroneamente ed illogicamente, travisando le prove in atti, che le dichiarazioni di quei cittadini stranieri fossero non credibili e rese solo per la loro maggior scaltrezza ed avvedutezza, a differenza dei due dichiaranti poi indagati, Hamid e Harjeed, che avevano rivelato l'accordo con il ricorrente, alla base di tutto, per ottenere permessi di soggiorno attraverso false attestazioni lavorative.

Il travisamento avrebbe ad oggetto le fatture che attestano, ad esempio, l'attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] come consulente commerciale per aziende indiane, fatture delle quali il giudice d'appello non si sarebbe accorto„ non avvedendosi, dunque, del riscontro documentale alle dichiarazioni testimoniali di costei e deducendo erroneamente che non vi fossero elementi per ritenere la prova della buona fede in capo al ricorrente quanto alle proprie attestazioni.2.4.

Il quinto motivo di ricorso deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione del giudice d'appello quanto alla differente valutazione di credibilità/attendibilità dei cittadini stranieri ascoltati nel procedimento: i "testimoni favorevoli" della difesa, poiché hanno attestato di aver svolto effettivamente le attività lavorative dichiarate dall'imputato, sono stati ritenuti inattendibili, mentre i testimoni d'accusa sono stati valutati come credibili nelle loro accuse nei confronti del ricorrente.

2.6. Con un ultimo motivo di ricorso, infine, si eccepisce mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante nell'atto di appello si fosse sollecitato la Corte territoriale a valutare l'esiguità della somma percepita dal ricorrente come compenso per la sua attività.

2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. I primi tre motivi di censura non centrano l'essenza degli orientamenti di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni autoindizianti rese dinanzi alla polizia giudiziaria.

2.1. Prendendo l'avvio dalla questione preliminare dal punto di vista logico della consistenza degli indizi a carico del ricorrente„ sufficiente a far ritenere che lo stesso avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini, si ricorda che su tale questione sono intervenute le Sezioni Unite, dapprima con la sentenza Fruci (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417) e poi con la sentenza Mills (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584).

Con la sentenza Fruci le Sezioni Unite hanno affermato che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante».

Con la sentenza Mills le Sezioni unite hanno ribadito, quanto ai caratteri propri degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante (testimone o imputato di reato connesso o collegato da esaminare nelle forme e con le garanzie di cui agli artt. 210 e 197-bis cod. proc. pen.), che devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente.

Importante è poi la successiva precisazione sulla circostanza che l'originaria esistenza di gravi indizi di reità non possa automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi.

Le Sezioni unite hanno, quindi, affermato che spetta al giudice il potere di verificare nella sostanza - al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - lattribuibilità , al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con un accertamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, spiegando il fondamento di tale potere (la necessità di non subordinare l'applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. all'iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro delle notizie di reato, altrimenti finendosi «col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest'ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità»).

Ebbene, nel caso del ricorrente, la sentenza impugnata ha spiegato adeguatamente, e senza iati logici, che la nota della [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS a cui si fa riferimento come "indiziante" non è stata ritenuta invece tale dai giudici di merito poiché non specifica su nessuno dei temi poi sviluppatisi nel corso dell'indagine, bensì riferita a meri indicatori di anomalie, in particolare alla constatazione di un numero inconsueto di richieste di iscrizione al fondo pensionistico separato.

Una simile indicazione, pertanto, correttamente ed in linea con le indicazioni delle citate pronunce delle Sezioni Unite, non è stata ritenuta tale da determinare un consistente, "non equivoco" e fondato convincimento della sussistenza di gravi indizi di reità nei confronti di tutti i lavoratori extracomunitari poi sentiti a sommarie informazioni, indiscriminatamente.

2.2. Sgombrato il campo dalla censura preliminare di sussistenza di gravi indizi di reità nei confronti dei due dichiaranti, poi indagati (rappresentata nel terzo motivo di ricorso) - censura che, ove fondata, sarebbe stata assorbente rispetto ai primi due argomenti di censura formulati nell'impugnazione - possono essere prese in esame le denunce di inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dei due cittadini stranieri al centro della vicenda, e precisamente del verbale del 16.10.2015 per Harjeet e del 15.10.2015 per Hamid, in ragione del fatto che detti verbali non sono stati interrotti ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., con relativi avvisi e garanzie, al momento dell'emersione a loro carico di indizi di gravità indiziaria, una volta che costoro avevano riferito di non aver svolto le attività lavorative attestate dall'imputato con la sua documentazione.

Orbene, anche a voler aderire alla prospettiva difensiva, secondo cui - in ossequio alla giurisprudenza più garantista recentemente emersa negli orientamenti interpretativi di questa Corte regolatrice (cfr. le sentenze Sez. 2, n. 28492 del 24/9/2020, Ranieri, Rv. 279806, che si rifà ai precedenti di Sez. 2, n. 50333 del 03/12/2015, Merra, Rv. 265414 e di Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro,, Rv. 253019, nonché, in parte, Sez. 3, n. 30922 del 18/9/2020, I., Rv. 280277, evocando Sez.

U, n. 33583 del 26/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264480; per la prospettiva, invece, che non differenzia l'utilizzabilità contra alios in ragione del momento di emersione degli indizi di reità del dichiarante, cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2, n. 28583 del 18/6/2021, Costantino, Rv. 281807) - non soltanto le dichiarazioni autoindizianti ma anche le dichiarazioni accusatorie rese contra alios, "successive" all'emersione di indizi di reità a carico dei dichiaranti sono inutilizzabili, resterebbe comunque intatta l'utilizzabilità delle dichiarazioni "precedenti" a detta emersione, senza dubbio utilizzabili nei confronti di terzi e "inutili" solo nei riguardi dei dichiaranti, anche per l'opzione ermeneutica prescelta dal ricorrente.

In tale prospettiva, approfondire il tema giuridico sintetizzato è, quindi, superfluo, considerato che sono sufficienti a sostenere l'accusa nei confronti del ricorrente, anche alla luce degli ulteriori, complessivi elementi di prova, le sole dic:hiarazioni "precedenti" all'emersione degli indizi di reità, e cioè quelle che è possibile idealmente "fermare" al momento in cui i dichiaranti hanno riferito di essersi rivolti all'imputato per lo svolgimento di pratiche utili ad ottenere le condizioni legali per ottenere il permesso di soggiorno sul territorio italiano, pur consapevoli di non svolgere l'attività lavorativa dichiarata.

3. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono egualmente privi di pregio, ai limiti dell'inammissibilità.

Il giudice d'appello ha espresso un apprezzamento di merito sull'attendibilità o, viceversa, l'inattendibilità dei testi, che ha una valenza logica priva di cadute argomentative e, nella parte più contestata dalla difesa, che dubita di un travisamento della prova costituita dalle fatture di pagamento delle prestazioni lavorative di [OSCURATO:PERSONA], si rivolve in un mero passaggio retorico, che non entra neppure a far parte della ratio decidendi, tutta calibrata su un delicato equilibrio di valutazioni indiziarie concrete e deduzioni probatorie.

E' stata, quindi, esclusa, senza aporie motivazionali, la buona fede dell'imputato e, parallelamente, sono stati ritenuti sussistenti idonei fattori di prova dell'elemento soggettivo doloso del delitto di falso per induzione, apprezzabile secondo un coefficiente generico di consapevole volontà della falsità della dichiarazione "indotta": tra tali fattori, si sono valorizzati l'inoltro delle domande di iscrizione al fondo "a gestione separata" dell'INPS mediante posta raccomandata e non con mezzi telematici; il fatto che essere risultavano scritte dalla stessa persona ed inviate contestualrnente alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno di ciascuno dei soggetti coinvolti.

4. Infine, è manifestamente infondato il motivo di censura dedicato al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che, da un lato, come noto la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., più specificamente, tra le più recenti, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); dall'altro, la motivazione della Corte d'Appello, esplicita quanto all'assenza di ragioni di meritevolezza del beneficio, si nutre anche del giudizio di adeguatezza della pena al disvalore dei fatti commessi, pena espressamente indicata anzi come "mite".

Peraltro, il motivo d'appello, calibrato sul danno esiguo derivato dal guadagno del ricorrente, non tiene conto dei danni complessivi derivati dalla condotta falsificatoria.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

P. Q. M,.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 16.11.2020 con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Firenze in data 1.2.2017, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di tentato falso per induzione contestato relativamente alla pratica per il permesso di soggiorno di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, ed è stata confermata la condanna dello stesso imputato per la medesima contestazione ma relativa alla pratica per il permesso di soggiorno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della pena per i reati residui in mesi dieci e giorni venti di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la libertà controllata per la durata di anni uno, mesi nove e giorni dieci. L'imputato è accusato, nella sua qualità di commercialista, di aver falsamente predisposto la documentazione necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno in favore dei predetti cittadini stranieri, attestando falsamente di una loro presunta attività lavorativa nel campo della pubblicità, marketing e ricerche di mercato, così tentando di indurre in errore i responsabili della questura in vista del successivo rilascio dei relativi permessi di soggiorno. 2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo sei diversi motivi, che verranno esposti di seguito, nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo ed il secondo argomento di censura denunciano l'inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dei due cittadini stranieri al centro della vicenda, e precisamente del verbale del 16.10.2015 per Harjeet e del 15.10.2015 per Hamid. Il ricorrente evidenzia che non sono stati interrotti i verbaiii di assunzione delle dichiarazioni di detti testimoni ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., con relativi avvisi e garanzie, al momento dell'emersione a loro carico di indizi di gravità indiziaria, una volta che costoro avevano riferito di non aver svolto le attività lavorative attestate dall'imputato con la sua documentazione. Le dichiarazioni accusatorie "successive" all'emersione di tali indizi di reità a loro carico, pertanto, sono inutilizzabili, aderendo all'orientamento di legittimità secondo cui sono solo le dichiarazioni "precedenti" a detta emersione a fruire di un regime di utilizzabilità differenziato - sono ammesse "contra alios" e vietate nei confronti dello stesso dichiarante - mentre quelle successive sono tutte inutilizzabili, come emerge, con sufficiente chiarezza, dal tenore della disposizione di cui al primo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. (si cita Sez. 2, n. 28942 del 19/10/2020; Sez. 5, n. 50333 del 3/12/2015; Sez. 1, n. 25834 del 4/7/2012). Le dichiarazioni che si denunciano inutilizzabili sarebbero essenziali all'affermazione di responsabilità del ricorrente, né, per Harjeet, è possibile ritrovare un interrogatorio garantito in cui questi le abbia reiterate, poiché non è stato possibile effettuare tale atto in quanto il dichiarante risultò irreperibile; né, per Hamid, si comprende se la motivazione della sentenza impugnata abbia utilizzato per la condanna i contenuti dell'interrogatorio da lui reso in data 26.4.2016 ovvero quelli delle sommarie informazioni contestate come inutilizzabili (mentre nella sentenza del GUP il riferimento è soltanto proprie a tali ultime dichiarazioni). Il ricorrente, pertanto, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per quanto concerne la condanna relativa al tentato falso per induzione relativa alla documentazione per il permesso di soggiorno di Harjeed e che sia annullata con rinvio quanto alla condanna per il medesimo reato relativo alla documentazione per il permesso di soggiorno di Hamid. 2.2. Il terzo motivo di ricorso evidenzia un difetto di utilizzabilità più radicale che colpirebbe comunque entrambe le dichiarazioni dei due aspiranti al rinnovo del permesso di soggiorno, poi coindagati, in quanto nei loro confronti erano rilevabili indizi di reità per reati di falso ideologico già prima che venissero sentiti in qualità di testimoni, nei verbali di sommarie informazioni già citati nei precedenti motivi di ricorso. Ciò perché le indagini di polizia giudiziaria hanno preso avvio da un'informativa dell'INPS - datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che aveva segnalato come le attività lavorative dichiarate dai cittadini stranieri Hamid e Harjeed fossero "improbabili" e presumibilmente funzionali alla necessità di rinnovo del permesso di soggiorno. 2.3. Una quarta ragione di censura deduce manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova dell'elemento psicologico del reato contestato al ricorrente, che è stato assolto da alcune delle iniziali contestazioni sul presupposto che i cittadini stranieri al centro di quelle condotte avevano riferito di aver effettivamente svolto le attività lavorative dichiarate dall'imputato, sicchè sarebbe provata la buona fede del ricorrente circa la veridicità di quanto attestato in linea generale, minando tale constatazione le ragioni dell'accusa circa la consapevolezza della falsità. La Corte d'Appello, su analogo motivo difensivo proposto con l'impugnazione di merito, ha ritenuto, erroneamente ed illogicamente, travisando le prove in atti, che le dichiarazioni di quei cittadini stranieri fossero non credibili e rese solo per la loro maggior scaltrezza ed avvedutezza, a differenza dei due dichiaranti poi indagati, Hamid e Harjeed, che avevano rivelato l'accordo con il ricorrente, alla base di tutto, per ottenere permessi di soggiorno attraverso false attestazioni lavorative. Il travisamento avrebbe ad oggetto le fatture che attestano, ad esempio, l'attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] come consulente commerciale per aziende indiane, fatture delle quali il giudice d'appello non si sarebbe accorto„ non avvedendosi, dunque, del riscontro documentale alle dichiarazioni testimoniali di costei e deducendo erroneamente che non vi fossero elementi per ritenere la prova della buona fede in capo al ricorrente quanto alle proprie attestazioni.2.4. Il quinto motivo di ricorso deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione del giudice d'appello quanto alla differente valutazione di credibilità/attendibilità dei cittadini stranieri ascoltati nel procedimento: i "testimoni favorevoli" della difesa, poiché hanno attestato di aver svolto effettivamente le attività lavorative dichiarate dall'imputato, sono stati ritenuti inattendibili, mentre i testimoni d'accusa sono stati valutati come credibili nelle loro accuse nei confronti del ricorrente. 2.6. Con un ultimo motivo di ricorso, infine, si eccepisce mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante nell'atto di appello si fosse sollecitato la Corte territoriale a valutare l'esiguità della somma percepita dal ricorrente come compenso per la sua attività. 2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. I primi tre motivi di censura non centrano l'essenza degli orientamenti di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni autoindizianti rese dinanzi alla polizia giudiziaria. 2.1. Prendendo l'avvio dalla questione preliminare dal punto di vista logico della consistenza degli indizi a carico del ricorrente„ sufficiente a far ritenere che lo stesso avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini, si ricorda che su tale questione sono intervenute le Sezioni Unite, dapprima con la sentenza Fruci (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417) e poi con la sentenza Mills (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). Con la sentenza Fruci le Sezioni Unite hanno affermato che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante». Con la sentenza Mills le Sezioni unite hanno ribadito, quanto ai caratteri propri degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante (testimone o imputato di reato connesso o collegato da esaminare nelle forme e con le garanzie di cui agli artt. 210 e 197-bis cod. proc. pen.), che devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente. Importante è poi la successiva precisazione sulla circostanza che l'originaria esistenza di gravi indizi di reità non possa automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi. Le Sezioni unite hanno, quindi, affermato che spetta al giudice il potere di verificare nella sostanza - al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - lattribuibilità , al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con un accertamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, spiegando il fondamento di tale potere (la necessità di non subordinare l'applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. all'iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro delle notizie di reato, altrimenti finendosi «col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest'ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità»). Ebbene, nel caso del ricorrente, la sentenza impugnata ha spiegato adeguatamente, e senza iati logici, che la nota della [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS a cui si fa riferimento come "indiziante" non è stata ritenuta invece tale dai giudici di merito poiché non specifica su nessuno dei temi poi sviluppatisi nel corso dell'indagine, bensì riferita a meri indicatori di anomalie, in particolare alla constatazione di un numero inconsueto di richieste di iscrizione al fondo pensionistico separato. Una simile indicazione, pertanto, correttamente ed in linea con le indicazioni delle citate pronunce delle Sezioni Unite, non è stata ritenuta tale da determinare un consistente, "non equivoco" e fondato convincimento della sussistenza di gravi indizi di reità nei confronti di tutti i lavoratori extracomunitari poi sentiti a sommarie informazioni, indiscriminatamente. 2.2. Sgombrato il campo dalla censura preliminare di sussistenza di gravi indizi di reità nei confronti dei due dichiaranti, poi indagati (rappresentata nel terzo motivo di ricorso) - censura che, ove fondata, sarebbe stata assorbente rispetto ai primi due argomenti di censura formulati nell'impugnazione - possono essere prese in esame le denunce di inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dei due cittadini stranieri al centro della vicenda, e precisamente del verbale del 16.10.2015 per Harjeet e del 15.10.2015 per Hamid, in ragione del fatto che detti verbali non sono stati interrotti ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., con relativi avvisi e garanzie, al momento dell'emersione a loro carico di indizi di gravità indiziaria, una volta che costoro avevano riferito di non aver svolto le attività lavorative attestate dall'imputato con la sua documentazione. Orbene, anche a voler aderire alla prospettiva difensiva, secondo cui - in ossequio alla giurisprudenza più garantista recentemente emersa negli orientamenti interpretativi di questa Corte regolatrice (cfr. le sentenze Sez. 2, n. 28492 del 24/9/2020, Ranieri, Rv. 279806, che si rifà ai precedenti di Sez. 2, n. 50333 del 03/12/2015, Merra, Rv. 265414 e di Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro,, Rv. 253019, nonché, in parte, Sez. 3, n. 30922 del 18/9/2020, I., Rv. 280277, evocando Sez. U, n. 33583 del 26/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264480; per la prospettiva, invece, che non differenzia l'utilizzabilità contra alios in ragione del momento di emersione degli indizi di reità del dichiarante, cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2, n. 28583 del 18/6/2021, Costantino, Rv. 281807) - non soltanto le dichiarazioni autoindizianti ma anche le dichiarazioni accusatorie rese contra alios, "successive" all'emersione di indizi di reità a carico dei dichiaranti sono inutilizzabili, resterebbe comunque intatta l'utilizzabilità delle dichiarazioni "precedenti" a detta emersione, senza dubbio utilizzabili nei confronti di terzi e "inutili" solo nei riguardi dei dichiaranti, anche per l'opzione ermeneutica prescelta dal ricorrente. In tale prospettiva, approfondire il tema giuridico sintetizzato è, quindi, superfluo, considerato che sono sufficienti a sostenere l'accusa nei confronti del ricorrente, anche alla luce degli ulteriori, complessivi elementi di prova, le sole dic:hiarazioni "precedenti" all'emersione degli indizi di reità, e cioè quelle che è possibile idealmente "fermare" al momento in cui i dichiaranti hanno riferito di essersi rivolti all'imputato per lo svolgimento di pratiche utili ad ottenere le condizioni legali per ottenere il permesso di soggiorno sul territorio italiano, pur consapevoli di non svolgere l'attività lavorativa dichiarata. 3. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono egualmente privi di pregio, ai limiti dell'inammissibilità. Il giudice d'appello ha espresso un apprezzamento di merito sull'attendibilità o, viceversa, l'inattendibilità dei testi, che ha una valenza logica priva di cadute argomentative e, nella parte più contestata dalla difesa, che dubita di un travisamento della prova costituita dalle fatture di pagamento delle prestazioni lavorative di [OSCURATO:PERSONA], si rivolve in un mero passaggio retorico, che non entra neppure a far parte della ratio decidendi, tutta calibrata su un delicato equilibrio di valutazioni indiziarie concrete e deduzioni probatorie. E' stata, quindi, esclusa, senza aporie motivazionali, la buona fede dell'imputato e, parallelamente, sono stati ritenuti sussistenti idonei fattori di prova dell'elemento soggettivo doloso del delitto di falso per induzione, apprezzabile secondo un coefficiente generico di consapevole volontà della falsità della dichiarazione "indotta": tra tali fattori, si sono valorizzati l'inoltro delle domande di iscrizione al fondo "a gestione separata" dell'INPS mediante posta raccomandata e non con mezzi telematici; il fatto che essere risultavano scritte dalla stessa persona ed inviate contestualrnente alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno di ciascuno dei soggetti coinvolti. 4. Infine, è manifestamente infondato il motivo di censura dedicato al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che, da un lato, come noto la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., più specificamente, tra le più recenti, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); dall'altro, la motivazione della Corte d'Appello, esplicita quanto all'assenza di ragioni di meritevolezza del beneficio, si nutre anche del giudizio di adeguatezza della pena al disvalore dei fatti commessi, pena espressamente indicata anzi come "mite". Peraltro, il motivo d'appello, calibrato sul danno esiguo derivato dal guadagno del ricorrente, non tiene conto dei danni complessivi derivati dalla condotta falsificatoria. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. P. Q. M,. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 april
Sentenza Cassazione n. 21477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris