CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 ottobre 2026
Cassazione n. 35248/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha proposto reclamoinnanzi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, riqualificato in ricorso percassazione, avverso il decreto emesso de plano dal Magistrato disorveglianza di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile il reclamoavverso la decisione del Consiglio di disciplina che ha irrogato nei suoiconfronti una sanzione disciplinare;che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla leggen. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiaratainammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale haproposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella enei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, inviolazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.che, all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000),anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]