CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO__Igita-avvistral e rc 'i—:-)Sri; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto (da [OSCURATO:PERSONA] personalmente) da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, à pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Inoltre, "È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista" (Sez. 4 - , Sentenza n. 44401 del 24/05/2019 Ud. - dep. 31/10/2019 - Rv. 277695 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il